Nuova Discussione
Rispondi
 
Stampa | Notifica email    
Autore

Legge Pisanu-Amato e norme anti-tifo

Ultimo Aggiornamento: 19/03/2009 19:13
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 1.591
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
13/02/2007 01:02
 
Quota

La violenza non è solo nel tifo .........
Dilettanti, gamba rotta per arbitro
E' accaduto a Siena, direttore di gara colpito da giocatore

- SIENA, 12 FEB - Dopo una gara di dilettanti della Uisp a Siena, un arbitro sarebbe stato colpito da un giocatore e ha riportato la frattura del malleolo. Il direttore di gara era intervenuto per sedare un principio di rissa fra i giocatori e in quegli attimi concitati avrebbe ricevuto il violento calcio alla gamba. Subito soccorso, l'arbitro e' stato accompagnato al pronto soccorso dove e' stato ingessato e dimesso con una prognosi di 35 giorni.

(ANSA)
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 1.585
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
12/02/2007 16:07
 
Quota

Scritto da "zeman!" 12/02/2007 10,16 in altro Topic e qui spostato da WEB
Protesta civile degli ultras sampdoriani, che hanno esposto due striscioni:
Modello inglese?
No, modello ultras sampdoria!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 1.584
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
12/02/2007 16:00
 
Quota

12 - 02 - 2007

I BOYS sono andati a Roma. Non è stato facile, perché una campagna denigratoria infame ha criminalizzato tutti gli Ultras, perché nuove leggi speciali (realizzate a tempo di record) si sono aggiunte a quelle che già c'erano, perché il clima di "caccia alla streghe" sembra privarci di qualsiasi diritto, perché a PARMA non era possibile acquistare i biglietti della partita.
Noi che non abbiamo mai ucciso nessuno, noi che i biglietti li paghiamo, noi che al PARMA ci teniamo (e non solo con bellissime parole), a Roma ci siamo andati.
Tantissimi sono rimasti a casa (molto comodo). Qualcun altro ha deciso d'andarsi a sedere in mezzo ai giallorossi, accettando l'invito di alcuni esponenti della tifoseria romana. Noi no! Non siamo rimasti a casa, non siamo andati a gozzovigliare con una tifoseria che, abitualmente, ci tira delle coltellate.
I nostri biglietti sono stati acquistati nei giorni precedenti l'incontro e, non essendo disponibili quelli del settore ospiti (Distinti Ospiti), abbiamo optato per quelli dei Distinti Nord (sul lato opposto). La Polizia, nonostante il settore ospiti fosse completamente vuoto, ci ha condotto appena a fianco (zona di Tribuna Monte Mario).
Abbiamo fatto un minuto di silenzio, perché la vita di tutti (tifoso, dirigente calcistico o poliziotto che sia) merita rispetto, così come la morte. Eppure: qualcuno ci ha impedito di far entrare lo striscione "Tino con noi" (che sempre ci accompagna), dedicato ad un nostro amico deceduto il 2 dicembre del 2004. Discriminare tra morti è, francamente, un qualcosa che ci disgusta. Scusateci, siamo Ultras...
Abbiamo tifato per il PARMA e abbiamo urlato il nostro disprezzo alla Roma, come sempre.
Chi in poltrona, chi in mezzo ai romani. Noi? Siamo i BOYS
.

www.boysparma1977.it
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 1.581
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
12/02/2007 12:20
 
Quota

Il nuovo decreto legge del Governo che rafforza il decreto Pisanu
DECRETO-LEGGE RECANTE : ”MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE” (7 febbraio 2007)
[bla bla bla]
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)

1. Fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio possono essere svolte esclusivamente "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge n. 28 del 2003.

2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano. E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."

3. I divieti di cui al comma 2 si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

Art. 2(Modifiche all’articolo 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

le parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: "ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni".

al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro".

al comma 7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il giudice può disporre" con le seguenti: "il giudice dispone altresì."

2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro."
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."

2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.".
Art. 4
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter e all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione della pena accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."

al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto ore".

2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo 6-bis commi 1 e 2, " sono inserite le parole "nell’articolo 6-ter".

Art. 5
(Integrazione del sistema sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)

1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".

Art. 6
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:

Art. 7-ter
(Misure di prevenzione)
1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.

Art. 7
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti
di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)

1.All’articolo 339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".

2.All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone."

Art. 8
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell’associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l’elenco dei propri aderenti.

Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.

Alle società sportive che non osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

1. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".

Art. 11
(Iniziative per promuovere i valori della cultura sportiva)
1. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assicura, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la definizione delle opportune forme di intesa con le Regioni e gli Enti Locali e promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.

Art. 12
(Piano nazionale per l’impiantistica sportiva destinata
all’esercizio della pratica calcistica)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno convoca un tavolo di concertazione per definire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, il piano nazionale straordinario per l’impiantistica destinata all’esercizio della pratica calcistica al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il C.O.N.I., i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 13
Modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177

1. All’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6 bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive".

2.All’articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis In caso di inosservanza delle disposizioni dei codici adottati ai sensi del comma 6 bis dell’art. 34 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

3.All’articolo 35, comma 2, le parole "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a trenta giorni"."
17/01/2007 10:55
 
Quota

Prima o poi doveva succedermi, e difatti è successo. Grazie a quel mezzo uomo di Pisanu (SE LEGGI DENUNCIAMI PURE, TE O CHI PER TE) oggi ho buttato via 10 euro. ieri, alle 17:30, ho preso il biglietto stadio, ok. Oggi son stato avvertito che avrei dovuto essere in un posto per un impegno improrogabile, preso da tempo ma sul quale non v'era chiarezza per quanto riguardava la data precisa, per l'appunto son stato chiamato oggi. Che CAZZO di paese è se uno non ha la libertà di decidere all'ultimo se partire o meno??? E soprattutto, quali benefici ha portato questa assurdità? Nessuno....come il SIGNOR PISANU!.....ripeto, MEZZO UOMO, visto che internet è sorvegliato e monitorato dai tuoi galoppini, DENUNCIAMI! Non me ne può fregare di meno, mancare di rispetto alle istituzioni non mi pesa, anzi......voi lo fate sempre, lo faccio anch'io.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 369
Registrato il: 25/06/2005
Città: BUSTO ARSIZIO
Compagno di Muro
18/05/2006 10:48
 
Quota

ahahahahahah!! [SM=g27827]: [SM=g27824] [SM=g27828] bellissima clay! stupenda sta battuta!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 558
Registrato il: 06/06/2005
Città: VINCI
Compagno di Muro
17/05/2006 14:18
 
Quota

La TORREs di PISAnu, che pende...che pende....e adesso và giùùùù
16/05/2006 19:13
 
Quota

Anche Pisanu intercettato nelle telefonate.......caro robin hood dei poveri......ORA RIDO IO! E CON ME TUTTI GLI ULTRAS D'ITALIA!!
Facevi i decreti per coprire altro eh?
Bravo, te e gli altri sbirri intercettati......nascondetevi, o per un motivo o per l'altro dietro uno straccio, noi sappiamo che gente siete!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 735
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
01/05/2006 01:59
 
Quota

CARRARO: ''Basta striscioni negli stadi''

29/04/2006 - di KATAWEB SPORT
Il presidente della Figc Carraro torna sul tema della violenza fuori e dentro gli impianti e in particolare sui messaggio esposti dai tifosi: ''Mi chiedo se valga la pena consentirne ancora l'ingresso. A Barcellona c'erano 100 mila persone e non è successo nulla. Non ho una ricetta né una formula, ma sono allarmato e preoccupato''
Il presidente della Figc, Franco Carraro, è tornato ad affrontare il tema della violenza fuori e dentro gli stadi all'indomani dell'aggressione ai giocatori del Genoa.

Carraro prende ad esempio quanto successo a Barcellona in occasione della semifinale di Champions League con il Milan: ''C'erano 100 mila spettatori è andato tutto bene, e non c'era uno striscione sugli spalti''.

Proprio quello degli striscioni è un tema che il numero uno di Via Allegri tocca con particolare interesse: ''Mi chiedo se valga la pena consentire l'ingresso e l'esposizione di striscioni. Io non ho un'idea precisa, non ho una ricetta nè una formula, ma sono allarmato e preoccupato. Dico solo che noi come organizzazione del calcio dobbiamo porci il problema''.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 311
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
14/10/2005 10:45
 
Quota

Re:

Scritto da: zeman! 14/10/2005 9.20


non vorrei contraddirti, ma credo che si abbia l'obbligo di mostrare i documenti a quelli col giubbottino giallo,se lo richiedono,hanno le stesse poteri dagli albergatori,se vuoi il servizio(dermire-accedere allo stadio) devi mostrare i documenti!



Il servizio me lo da l'Empoli Calcio al quale per Legge mostro il documento quando fo l'abbonamento, il biglietto la Ticchettone alla quale per Legge devo mostrare i documenti quando lo compro, i documenti per strada per Legge li mostro solo alle Forze di Polizia.
L'altra volta contro il Lecce è andata così, diversi al filtraggio non hanno fatto vedere i documenti al giallino e hanno voluto che chiamassero un poliziotto che li avrebbero fatti vedere solo a lui e il poliziotto poi gli ha dato ragione (posso confermare personalmente la cosa).
I giallini fanno solo una specie di Servizio d'Ordine interno e per qualsiasi problema di ordine pubblico devono rivolgersi alla Polizia, non possono nè arrestare nè perquisire nè tantomeno identificare nessuno. In caso che qualcuno crei problemi ti possono solo bloccare e chiamare immediatamente le Forze dell'Ordine. Come i buttafuori nelle discoteche o il servizio ai concerti o manifestazioni.
Sono stati fatti Pubblici Ufficiali per dargli uno status giuridico di fronte alla Legge di preminenza nei confronti del tifoso: la sua parola per esempio vale più della mia o se lo insulto (o lo picchio) rischio molto più che se lo faccio con un altro tifoso.
Quindi non è un semplice strappabiglietti, ma non è neppure un Agente di Polizia.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 305
Registrato il: 23/06/2005
Compagno di Muro
14/10/2005 09:20
 
Quota


Per quanto riguarda il documento di identità non cambia nulla........stai tranquillo che io lo faccio vedere solo ai poliziotti che ne hanno l'autorità per chiedermelo.........non al primo col giubbottino giallo che vuole vedere come mi chiamo e i miei dati personali. Loro non ne hanno proprio l'autorità per farlo



non vorrei contraddirti, ma credo che si abbia l'obbligo di mostrare i documenti a quelli col giubbottino giallo,se lo richiedono,hanno le stesse poteri dagli albergatori,se vuoi il servizio(dermire-accedere allo stadio) devi mostrare i documenti!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 310
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
14/10/2005 00:53
 
Quota

Re: Re: Il decreto Pisanu è diventato legge

Scritto da: Empoli1920 13/10/2005 22.15
Quindi non ci si pole più rifiutare di presentare la carta di identità ai giallini?

Pubblico Ufficiale penso sia nel senso che se qualcuno ci si piglia perchè dice che li non si può stare o viene fermato da uno di loro mentre fa invasione di campo è come se avesse a che fare con un poliziotto......con le relative conseguenze penali.
Quindi occhio a litigarci o addirittura ad usargli violenza.
Non possono arrestarvi loro perchè non hanno compiti di Polizia Giudiziaria ma possono chiamare le forze dell'ordine che possono procedere al fermo per oltraggio ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di addetto alla sorveglianza del campo.

Per quanto riguarda il documento di identità non cambia nulla........stai tranquillo che io lo faccio vedere solo ai poliziotti che ne hanno l'autorità per chiedermelo.........non al primo col giubbottino giallo che vuole vedere come mi chiamo e i miei dati personali. Loro non ne hanno proprio l'autorità per farlo.
13/10/2005 22:15
 
Quota

Re: Il decreto Pisanu è diventato legge

Scritto da: WEB RE1976 12/10/2005 23.43

Gli addetti al campo sono equiparati ai pubblici ufficiali



Quindi non ci si pole più rifiutare di presentare la carta di identità ai giallini?
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 297
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
12/10/2005 23:43
 
Quota

Il decreto Pisanu è diventato legge
E' legge il decreto Pisanu contro la violenza negli stadi.
Il provvedimento è stato approvato a maggioranza in via definitiva dal Senato.
Ha votato a favore compatta tutta la Casa delle Libertà.
Ds e Margherita si sono astenuti (a Palazzo Madama l'astensione vale come voto contrario).
Verdi, Pdci e Prc hanno votato no.
Principali novità: inasprimento delle pene per lancio di oggetti, invasioni di campo con danno alle persone e sospensione di partite a causa di vandalismi.
Il questore può vietare l'accesso allo stadio ai più facinorosi, anche per le partite all'estero.
Gli addetti al campo sono equiparati ai pubblici ufficiali

(Televideo Rai)
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 26
Registrato il: 08/06/2005
Matricola
01/10/2005 10:13
 
Quota

Allora, visto che ci siamo, mandiamoceli (lui, i suoi amici - anche quelli che col calcio c'entrano poco) a murarlo, ma di dentro, il reattore, così quando finiscono là sono là rimangono [SM=g27828]
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 268
Registrato il: 23/06/2005
Compagno di Muro
01/10/2005 09:36
 
Quota

credo che anche gli ultras della squadra del presidente del consiglio,sciopereranno lasiando vuota la curva per 15 minuti!

ho trovato un lavoro che farei fare volentieri al presidente del consiglio,e la sua cricca di amici(galliani,carraro,ecc)io li manderei ad intonacare,chiudere le crepe del sarcofago del reattore n°4 di Chernobyl!
quando ha finito lo si può fare anche imperatore!
30/09/2005 16:01
 
Quota

Dò loro ancora un pò di tempo, dopo, presto o tardi, cominciano a piglià le mani nel viso sti stewards. Fanno troppo i ganzi e poi si credano sbirri, non sapendo di finire dalla padella alla brace. Chiunque si preposto all'ordine mi sta di traverso, divise blu o gialle che siano.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 271
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
30/09/2005 01:27
 
Quota

RENDIAMOGLI LA VITA DIFFICILE ANCHE A LORO
A proposito non siamo obbligati al filtraggio a fare vedere i nostri documenti agli Stiuard in quanto non sono Forze di Polizia Giudiziaria.

"O che io fo vedere il mio documenti al primo col giubbottino giallo che mi trovo davanti!.......Chiami un agente e lo faccio vedere a lui.......non certo a lei"

Infatti già domenica scorsa qualche empolese di maratona [SM=g27828] ha fatto così ed effettivamente ha avuto ragione.

Quindi possiamo rifiutarci di farla vedere al giallino e esigere che chiamino le forze dell'ordine dicendogli che solo a loro facciamo vedere i nostri documenti.........almeno rendiamogli la vita difficile facendo valere i nostri pochi diritti che abbiamo!!!!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 270
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
30/09/2005 01:21
 
Quota

COME CAMBIARE IL NOMINATIVO SU BIGLIETTO O ABBONAMENTO
PER CEDERE IL PROPRIO BIGLIETTO AD UN ALTRO:
Se il biglietto è stato acquistato allo stadio, il cambio di utilizzatore potrà essere effettuato presso gli appositi sportelli presenti allo stadio stesso.
Se il biglietto è stato acquistato presso la rete TicketOne il cambio di utilizzatore potrà essere effettuato presso i Punti Vendita TicketOne abilitati se il biglietto è stato acquistato in uno di questi oppure sul sito www.ticketone.it oppure attraverso i Call Center dei Partner TicketOne (899.500.022 di TicketOne, Info 412 di Telecom Italia, 89.24.24 Pronto Pagine Gialle, TIM 412 Trovatutto e Il Numero 892 892- ATTENZIONE QUESTI NUMERI VI PUPPANO UN MONTE DI QUADRINI[SM=g27812]). In questo caso è necessario comunicare il numero di carta e il sigillo fiscale riportati sul biglietto. Una volta risaliti al biglietto in questione sarà dunque possibile cambiare i dati dell'utilizzatore o attribuire il nuovo CODICE CALCIO. .

PER CEDERE IL PROPRIO ABBONAMENTO:
E' possibile semplicemente comunicando i dati (o il CODICE CALCIO) della persona che utilizzerà l’abbonamento presso la società che l'ha emesso. La procedura è identica a quella per il cambio di intestatario del biglietto.
Per la partita dopo è necessario fare la stessa cosa per riportare l'abbonamento al nominativo originario.

INFORMAZIONI UTILI:
Attenzione il cambio di intestatario comporta solo una registrazione sui sistemi e non implica la sostituzione del biglietto che rimane quello originario.
La Ticchettone dice che tutti i dati personali raccolti se non richiesti dall’autorità competente vengono automaticamente distrutti dopo 7 giorni dalla partita a cui si riferiscono. (Io non ci credo [SM=g27812] perchè inserendo il proprio codice calcio li ritrovi subito senza doverli ridare di nuovo)
Si può cambiare nominativo tutte le volte che è necessario. I sistemi tengono traccia di tutti i cambiamenti.
Presentarsi allo stadio con abbonamento o biglietto intestato ad un altro o senza intestazione comporta sanzioni pecuniarie fino a 300 Euro. Non sarà inoltre possibile accedere allo Stadio.

[Modificato da WEB RE1976 30/09/2005 1.42]

OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 97
Registrato il: 30/04/2004
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
29/09/2005 15:29
 
Quota

Ma vi rendete conto dove ci hanno portato????
La delega faxata all'empoli per andare alla partita?
Tra poco dovremo chiedere il permesso al Papa (vista la laicità del ns. stato) per poter usufruire i bagni pubblici della stazione [SM=g27826]
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 56
Registrato il: 27/08/2005
Compagno di Muro
29/09/2005 10:53
 
Quota

Comunque sia,è una cosa INCREDIBILE.
Davvero,peggio che al cinema,questa legge ti rende uno "schedato".
H.V.S.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 267
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
29/09/2005 10:38
 
Quota

Re:

Scritto da: UnoDiEmpoli77 28/09/2005 20.09
La delega andrebbe faxata alla sede dell'Empoli?Si puo' fare anche il giorno prima della partita o serve qualche giorno di anticipo?


Facciamo così.
Per non correre il rischio dire fesserie mi informo meglio e nei prossimi giorni vi dico come si fa in entrambi i casi (abbonamento o biglietto) magari mettendo anche un fac simile della delega.
Datemi un pò di tempo perchè altrimenti si rischia di dare informazioni solo per sentito dire (io per primo) e per un caso delicato così forse è meglio avere certezze.

Se poi qualcuno ha già fatto questa delega può aiutarci tutti.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 15
Registrato il: 15/07/2005
Curioso di passaggio
28/09/2005 20:09
 
Quota

La delega andrebbe faxata alla sede dell'Empoli?Si puo' fare anche il giorno prima della partita o serve qualche giorno di anticipo?
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 266
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
28/09/2005 18:19
 
Quota

Ricordatevi la delega nel caso di abbomanento ad altri
Se per caso vi fate prestare o prestate l'abbonamento o il biglietto ricordatevi di scrivere due righe.
La delega per il cambiamento provvisorio del nome............che per questa partita il mio abbonamento (o biglietto) lo usa Tizio........deve essere comunicata all'Empoli Calcio se si tratta di abbonamento e alla Ticchettone se si tratta di biglietto.

Non so francamente se dalla partita dopo torna automaticamente il nominativo del precedente possessore o se va fatto nuovamente il cambio.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 265
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
28/09/2005 18:16
 
Quota

Multa per avere l'abbonamento di un altro che non poteva andare alla partita
Decreto Pisanu: 1/a multa a Torino
Tifoso con abbonamento non suo multato prima di Juve-Rapid
(ANSA) - TORINO, 28 SET -
Un tifoso della Juventus ha subito ieri sera, prima della sfida di Champions con il Rapid Vienna, la 1/a multa per il decreto Pisanu.
Il supporter bianconero si era presentato all'ingresso del Delle Alpi in possesso di un abbonamento nominativo intestato a un'altra persona.
L'uomo e' stato sanzionato dalla polizia.
E' la prima contravvenzione del genere a Torino.
L' irregolarità, rispetto alla nuova normativa di sicurezza negli stadi prevista dal decreto Pisanu, è stata riscontrata durante i controlli a uno degli ingressi. Il tifoso è un giovane di 22 anni di Viterbo. Le multe previste dal decreto vanno fino ai 300 euro.

Sempre ieri un tifoso austriaco, che ha acceso sugli spalti un fumogeno, e' stato denunciato all'uscita dello stadio

[Modificato da WEB RE1976 28/09/2005 19.05]

OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 237
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
18/09/2005 22:36
 
Quota

da Goal.com Curve&Tifosi: A Parma curve vuote nei primi 15 minuti di gara
Per la seconda domenica consecutiva il tifo organizzato gialloblù, con la collaborazione dei gemellati empolesi, promuove una protesta simbolica nei confronti della “schedatura preventiva”.
Mentre la città è in trepidazione per le notizie sul fronte societario, la tifoseria gialloblù prosegue nella sua protesta silenziosa contro le nuove norme contenute nel decreto Pisanu, entrate in vigore con l’inizio di questo campionato. In vista della sfida di domani contro l’Empoli i gruppi organizzati (Boys 1977 e Settore Crociato, con l’adesione del Centro Coordinamento Parma Club) replicheranno l’iniziativa promossa in occasione della trasferta di Verona la scorsa settimana: la curva Nord resterà deserta nei primi 15’ minuti di gara, per poi riempirsi con l’invasione gialloblù allo scadere del quarto d’ora. La protesta si avvarrà della collaborazione dei tifosi empolesi, protagonisti di un gemellaggio ultraventennale con il tifo crociato. “Lo stadio “Ennio Tardini” dovrà sembrare un silenzioso deserto – si legge nel comunicato ufficiale diramato dai gruppi organizzati - un contenitore freddo e asettico, come rischiano di diventare tutti gli impianti sportivi italiani dove si consuma il gioco del pallone a causa della politica di gestione degli spettatori che si sta adottando negli ultimi anni”.

Motivo della protesta le nuove norme del provvedimento governativo antiviolenza, in particolare biglietti nominali e schedatura dei tifosi: “Disposizioni troppe rigide e selettive come queste ultime – come dichiarato nel comunicato - rischiano di far disamorare il popolo dei tifosi, di disincentivarlo e di scoraggiarlo ad assistere a una partita di calcio e a sostenere la propria squadra del cuore, in trasferta soprattutto.” E proprio per dimostrare che il pubblico non è solo un contorno, bensì parte integrante del mondo del calcio, i tifosi gialloblù hanno concepito una protesta forte e semplice, dal grande valore comunicativo. L’intento dei gruppi organizzati è infatti quello di mettere a confronto 2 possibili scenari: quello che potrebbe scaturire dalla sciagurata gestione della risorsa che il pubblico rappresenta, con i 15 minuti iniziali senza tifo, e quello tradizionale, in cui il calcio torna ad appropriarsi dei colori, dei suoni e delle emozioni che solo uno stadio gremito può regalare.

La protesta continuerà anche lontano dai riflettori, raccogliendo in un dossier tutte le vicissitudini e le discrepanze legate all’applicazione delle nuove norme, all’insegna, come sempre, della grande civiltà della tifoseria crociata, capace di rinunciare, a malincuore, a sostenere per un 15’ d’ora la squadra pur di contestare un provvedimento che fa sempre più fatica a raccogliere consensi tra chi, lo stadio, lo vive quotidianamente. Per salvaguardare, come affermato anche nel comunicato, una delle più importanti funzioni del calcio: l’aggregazione sociale.


Sergio Chesi
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 213
Registrato il: 23/06/2005
Compagno di Muro
12/09/2005 18:26
 
Quota

volendo guardare il bicchiere mezzo pieno,si vede che a terni la qualità della vita deve essere molto alta,senza spacciatori,ladri,assassini,prostitute,clandestini,politici,criminali in genere ,visto che la polizia impiega tante risorse e tempo per quel gruppo di pericolosi sbandieratori,abusivi di poltroncine insomma dei tifosi.
ogni tanto vorrei essere norvegese!
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 229
Registrato il: 28/05/2005
Città: EMPOLI
Compagno di Muro
12/09/2005 18:03
 
Quota

Notizia sconvolgente da Terni
ULTRAS ALLO STADIO “AVVERTITI” DAL QUESTORE.
Per ora niente multa ma, se continui così rischi di subire il divieto di accesso allo stadio per un anno.
La lettera è giunta a qualche decina di ultrà da parte del questore Savina è garbata nella forma, ma nella sostanza è un bel pugno allo stomaco per chi è stato ripreso dalle telecamere, domenica scorsa, in curva EST a violare ripetutamente il regolamento d’uso dello stadio, non attenendosi alla disposizione in esso contenuta relativa all’obbligo di occupare il posto assegnato, registrato sul biglietto, andando ad occupare posti riservati ad altri soggetti o inibiti al pubblico.
Sono i frutti delle nuove norme dettate rigidamente dal ministro PISANU. La prima volta tale violazioni comportano fino a 300 euro di multa. Poi la multa raddoppia e si arriva persino ad ipotizzare il divieto di entrare allo stadio per un anno.
Siamo al grottesco- commentano in una nota FREAK BROTHERS e RESISTENZA ULTRAS-gli avvisi della questura anno preso di mira chi lanciava cori, suonava tamburi, sventolava bandiere… cioè il cuore del tifo.
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 119
Registrato il: 06/06/2005
Compagno di Muro
12/09/2005 12:52
 
Quota

Fa tutto parte di un disegno:

clima di oppressione/repressione +
biglietti cari +
orari assurdi =
via la gente dagli stadi.

spero vivamente di sbagliarmi, ma tutte le profezie più nere che ho provato a fare negli ultimi 5 anni si stanno lentamente avverando.

che skyfo (tanto nasce quasi tutto da lì)
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 209
Registrato il: 23/06/2005
Compagno di Muro
12/09/2005 12:48
 
Quota

Spostato nella sezione costo biglietti partite di calcio

[Modificato da WEB RE1976 12/09/2005 13.24]

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:01. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com

Home Page Rangers 1976 Empoli

Sei il visitatore numero   You are visitor number 
570.921 +  

Scriveteci