Guida ricerche soldati italiani Grande Guerra

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v980144
00sabato 17 dicembre 2011 21:00
Banca dati caduti piacentini 15-18
Al sito:

www.piacenzaprimogenita150.it/index.php?it/194/caduti-piacentini-della-prima-guerra-...

Sono consultabili i caduti piacentini durantela GG, tra l'altro viene citato il ns www.cadutigrandeguerra.it

v980144
00sabato 11 febbraio 2012 17:39
Sistema Informativo STorico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT)
ciao

il sistema in oggetto (anche se non ancora a pieno regime)
permette di impostare un intervallo di tempo a proprio piacimento
e successivamente consultare tutte le variazioni territoriali occorse in quel lasso di tempo,
come ad esempio cessione/acquisizione di comuni tra province, costituzione/soppressione/
cambio denominazione di comuni e province.

Uno strumento utile per chi fa ricerche archivistiche e che ha notizia storica delle
variazioni del comune d'interesse, ma di cui non conosce la tempistica e
la territorialità e la normativa di riferimento, importante anche per la conseguente
conservazione dei documenti storici negli archivi di stato o storici.

link:

sistat.istat.it/sistat/modello/jsp/SISTAT_Index.jsp


federico
v980144
00sabato 7 aprile 2012 11:53
Invio mail su aggiornamenti argomenti Guida/nuovo indirizzo mail ONORCADUTI
Cari Amici-Amiche

i successivi aggiornamenti che "alimenteranno" questa discussione, saranno altresì
comunicati a mezzo mail a beneficio anche di coloro che non seguono il forum, ma che nel
tempo hanno acquistato e/o utilizzato la Guida. Alcuni di voi riceveranno la mia mail
perché sono in possesso dei vostri indirizzi, mentre chi non la riceverà e vorrà inserirsi nella lista,
può inviarmi la richiesta su: guidagrandeguerra(at)gmail(punto)com

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AGGIORNAMENTO INDIRIZZO MAIL ONORCADUTI

Informo che le richieste inviate ad Onorcaduti per le ricerche sulle sepolture vanno
indirizzate ESCLUSIVAMENTE sul NUOVO indirizzo:

onorcaduti@onorcaduti.difesa.it

Si rammenta che saranno prese in considerazione solo le richieste inerenti l'argomento.

NON utilizzare l'indirizzo citato sulla Guida nel paragrafo dedicato a Onorcaduti (pagina
50): dss.direttore@onorcaduti.difesa.it (solo ad uso interno)

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Sperando di fare cosa gradita, vi saluto tutti!


Il curatore della Guida
federicobs1
00sabato 7 aprile 2012 12:04
grazie e buona pasqua
Federico
v980144
00sabato 5 maggio 2012 13:55
Progetto AUGUSTO
Gentili Amici e Amiche,

vi giro ben volentieri il link del progetto Augusto:

augusto.digitpa.gov.it/

Chi come il sottoscritto fa ricerche d'archivio, la carta ingiallita del tempo non ha prezzo e si preferisce sempre scavare
tra scaffali, buste, fascicoli e via dicendo.
Ma è anche vero che spesso molto materiale non è reperibile vicino alle nostre residenze.
Spesso nella documentazione storica ci s'imbatte in decine di leggi e diventa cosa lunga e difficile la loro consultazione.

Il progetto in esame ci viene in aiuto: sono state digitalizzate le Gazzette Ufficiali storiche dal 1860 al 1946, con la possibilità di
consultazione on line oppure scaricare agevolmente in formato pdf la gazzetta di nostro interesse.

La navigazione risulta semplice ed efficace, con una timeline del periodo citato e la possibilita di scegliere il giorno preciso
di pubblicazione della gazzetta.

Per il sottoscritto, in sintesi, un ottimo, veloce e gratuito strumento di ricerca.

federicobs1
00sabato 5 maggio 2012 14:10
come sempre grazie per la dritta !!!
ciao
Federico
massi1
00sabato 5 maggio 2012 15:26
Grazie Federico! [SM=g7372]
Gianni_45
00sabato 5 maggio 2012 18:21
Grazie Fede per le tue sempre preziose segnalazioni.

Gianni
anfitrite1941
00sabato 28 luglio 2012 19:08
Salve, ho cercato di scaricare la Guida, ma mi viene sempre fuori la scritta: " Caricamento del documento PDF non riuscito ".
Come fare?
Grazie
Fabry_78
00sabato 28 luglio 2012 19:26
E' perché ormai è uscito il libro:

memoriastorica.altervista.org/Guida.html

E' molto interessante e ben fatto, ti consiglio di prenderlo se vuoi andare avanti con le ricerche.

Eugenio Bruno45
00mercoledì 30 gennaio 2013 22:41
Bellissimo lavoro, la consultazione delle Gazzette e semplicemente grandioso.
Grazie della segnalazione
Eugenio
v980144
00mercoledì 21 agosto 2013 10:14
Ordine di Vittorio Veneto
A seguito della soppressione dell'Ordine di Vittorio Veneto (2010)
e venuto meno il Consiglio, e dopo un periodo di "stasi" (che ha causato lunghe tempistiche di risposta alle richieste dei duplicati)
il nuovo ufficio dell'Ordine di Vittorio Veneto è stato riallocato sotto il Minstero della Difesa al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PERSONALE MILITARE
III REPARTO SERVIZIO RICOMPENSE E ONORIFICENZE
5^ SEZIONE "ORDINE VITTORIO VENETO"
VIA XX SETTEMBRE 123 00187 ROMA
r3rion.s5@ersomil.difesa.it
06/47356209


Ad oggi, il passaggio dell'Ordine dalla Presidenza della Repubblica
al Ministero della Difesa - PERSOMIL, non ha mutato la possibilità di richiedere:

1) DUPLICATO DEL DIPLOMA DI CAVALIERE DI VITTORIO VENETO (inviato gratuitamente)
2) DUPLICATO DELLA MEDAGLIETTA IN ORO (€. 82,02) E DELLA CROCE DI
CAVALIERE DI VITTORIO VENETO (€. 2,02)


Le richieste possono essere inoltrate a mezzo posta ordinaria o mail all'indirizzo sopra riportato.
Nella richiesta è necessario comunicare: COGNOME-NOME-DATA E LUOGO DI
NASCITA
e se conosciuta ULTIMA RESIDENZA (quest'ultima comunque non strettamente necessaria).
Il Diploma sarà inviato gratuitamente, mentre per le medaglie la procedura di ricezione sarà subordinata ad una procedura per il
pagamento delle stesse che sarà indicata a cura dell'Ordine di VV in risposta alla richiesta.

Si ricorda, al fine di evitare inutili ricerche e richieste, che
l’onorificenza fu concessa solo ai reduci che alla data del 16 aprile
1968 (entrata in vigore della legge) erano in vita oppure concesse
su richiesta della vedova o dell'erede diretto (figli) se il reduce
era morto dopo tale data senza aver avanzato la richiesta di
onorificenza.
L'onorificenza fu concesa anche agli ex combattenti austroungarici
divenuti cittadini italiani per annessione.

Naturalmente saranno rigettate le richieste di duplicati per ex combattente non insignito dell'onorificenza.

Infine, la possibilità data ai figli dei reduci morti di inoltrare la richiesta di concessione postuma dell'onorificenza, è al momento oggetto di discussione tra
la Presidenza della Repubblica e il Ministero della Difesa, pertanto si SCONSIGLIA di inviare richieste a riguardo ma di attendere eventuali sviluppi sulla questione, magari contattando nei prossimi mesi l'ufficio dell'Ordine al numero indicato in indirizzo.

curtsachs
00mercoledì 28 agosto 2013 19:26
Oggi sono tornato dalle ferie e ho trovato una busta col duplicato dell'attestato dell'ordine di VV di mio nonno che avevo richiesto a novembre scorso e le istruzioni per le medaglie esattamente come indicato nel post di v980144 (che ho letto solo ora). Temevo che non fosse più possibile, e invece ...

Tra l'altro il prezzo delle medaglie è molto conveniente rispetto a quelli che si possono trovare sui mercatini, quindi, se ne avete bisogno, coraggio, scrivete.

Claudio
v980144
00lunedì 4 agosto 2014 09:25
schede prigionieri CRI
Finalmente è in linea il progetto della Croce Rossa Internazionale
sui prigionieri di guerra:

grandeguerre.icrc.org/fr


Mi sono permesso di inserirlo nella "mia" discussione, non certo per
prendermi il merito visto che era stato segnalato da tempo da Bruno Padulazz ma per mantenere in questa discussione una sorta di "database" delle banche dati e notizie riguardanti le ricerche.

Mi pare di capire però che i file sui priginioeri italiani non sian ancora in linea....




Fabry_78
00lunedì 4 agosto 2014 09:27
[SM=g2467356] [SM=g2467356] [SM=g2467356]
Fabry_78
00lunedì 4 agosto 2014 09:34
Ma...sbaglio...o di italiani nemmeno l'ombra...??? [SM=g2467411]

v980144
00lunedì 4 agosto 2014 09:42
infatti ho modificato il mio post...pare che non ci siano file degli
italiani almeno per ora....sul sito c'è scritto che è presente il 90% del materiale...aspettiamo fiduciosi...

Se poi qualcuno che se la cava bene con il francese vuol inviare una mail alla CRI per chiedere certezze...credo faccia una cortesia a tutti...

unfalcovolava
00lunedì 4 agosto 2014 09:57
noooooooooooooooooooooooooooooooooo
non potete dirmi questo.....
no no no.....
[SM=g7362]
Lucia(74)
00lunedì 4 agosto 2014 11:14
Secondo me non e' ancora completo, provando a fare una ricerca sui campi di prigionia nella zona di mio interesse ( Rep. Ceca), ne viene visualizzato solamente uno.....e' inoltre di un inceppamento mostruoso ed a volte questo e' sinonimo di " abbiate pazienza ci siamo ancora sopra".....
Poi magari son troppo ottimista io.......ma d' altronde siamo abituati alle lunghe attese no?
Fabry_78
00lunedì 25 agosto 2014 18:32
A tutti gli interessati: ho inviato una mail per sapere come mai nel database digitale non ci sono i prigionieri italiani. Mi hanno risposto oggi comunicandomi che ancora le schede dei prigionieri italiani non sono state inserite e che lo saranno entro la fine del 2014.
Mai come adesso vale la mia regola di ricerca principale: la prima cosa necessaria è avere tanta...pazienza...!!

Lucia(74)
00lunedì 25 agosto 2014 18:35
Grazie Fabrizio!!!
v980144
00lunedì 6 ottobre 2014 12:20
accesso ai documenti - normativa di riferimento
In riferimento alla richiesta espressa da Michele sulla quale poi si è aperto un breve dibattito in seno all'assemblea, ripropongo in questa sede la normativa di riferimento, che come ben comprenderete dagli stralci riportati, l'accesso agli atti è di base regolato dalla legge sulla privacy, quindi nel nostro caso fanno fede i "fatidici" 70 anni dalla formazione dell'atto come già ricordato Leonardo.

E' utile invece sottolineare la differenza tra gli enti a cui si richiede la consultabilità di un documento per non fare confusione sulla norma di riferimento anche se nella sostanza è la legge sulla privacy il fondamento.

Ricordo che una copia dei registri di stato civile è detenuta dal comune, una seconda presso la cancelleria del Tribunale civile di competenza, che dopo 70 anni li versa all'Archivio di Stato che in base all'art 122. del D.Lgs. 42/2004 prevede la libera consultazione degli stessi.
Questa potrebbe essere una soluzione per ovviare a cause ostative (farsi dire sempre quali e con norme alla mano) da parte del Comune.
Infine aggiungo che copie degli atti di nascita, battesimo, matrimonio e morte sono richiedibili anche presso l'archivio delle
curie arcivescovile competenti per provincia a cui si rimanda per
le modalità di estrazione di questi atti.

PUNTO 1.

Atti dello STATO CIVILE detenuti dal Comune, che ricordo non sono assimilabili ad un archivio di stato o archivio storico di ente pubblico, vale la cd legge sulla Privacy D. Lgs. 196/2003.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Art. 4. Definizioni

4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
....omissis...
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.


PUNTO 2

Per la documentazione conservata in archivio di stato o in archivio storico di ente pubblico vale di base sempre la privacy integrata dal decreto legislativo 42/2004 art. 122 “Consultabilità dei documenti”. A ciò poi si aggiunge anche il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.


D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione e' altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione e' rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.

Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.


Codice in materia di protezione dei dati personali
A.2. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
(Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Dispone

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



A.2. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (*)


Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare:


a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero;
b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:


a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
b) alla Raccomandazione R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I - Principi generali
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:


a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2. Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:


a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti
Art. 3. Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4. Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:


a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5. Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perchè esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6. Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:


a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7. Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8. Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti
Art. 9. Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10. Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11. Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12. Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13. Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana



PUNTO 4

Consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito ossia di quella documentazione che non è ancora transitata nell’archivio storico perché ancora in uso all’ente.

Indipendentemente dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (la L.241/1990 presuppone infatti che il richiedente l'accesso sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante), è possibile la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito della Pubblica Amministrazione (art. 124 D.Lgs 42/2004), in quanto è dovere di tutti i soggetti pubblici (non solo di quelli territoriali) assicurare la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale (art. 1, c.4 D.Lgs 42/2004).
La consultazione a scopi storici degli archivi corrente e di deposito dell'Ente, è da esso regolata sulla base di indirizzi generali, per i quali attualmente occorre riferirsi ai principi ispiratori del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art.124 D.Lgs 42/2004, cfr. altresì artt. 122-123).
L'esercizio di tale diritto con riferimento ai dati personali è disciplinato dall'art. 122 D.Lgs 42/2004, che indica, per la libera consultabilità dei dati di cui agli artt.20-21 D.Lgs.196/2003, il limite di quaranta anni per dati personali sensibili quali convinzioni religiose o politiche, origine razziale o etnica, sottoposizione a provvedimenti di cui all'art.686 c.1 a-d, 2 e 3 del Codice di Procedura Penale (iscrizioni nel casellario giudiziale), ecc. e di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Qualora l'Ente detenga documenti riservati per motivi di politica estera od interna, il termine di inconsultabilità per tali atti è di cinquanta anni (art. 122, c.1-a D.Lgs 42/2004). Tale inconsultabilità deve essere dichiarata dal Ministero dell’Interno.





federicobs1
00lunedì 6 ottobre 2014 12:29
ottimo ed utilissimo riassunto
ciao
Federico
mito65
00lunedì 6 ottobre 2014 13:04
Grazie Federico!

v980144
00lunedì 6 ottobre 2014 14:24
aggiungo ancora questo stralcio tratto direttamente dal Ministero degli Interni - Servizi demografici che molto si avvicina alla problematica espressa da Michele:

3.1.2. Accesso ai registri e agli atti di stato civile.
I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000 e D. Lgs. 196/2003) convergono – come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali – nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non “filtrata” dall’intervento dell’ufficiale dello stato civile.
L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati: ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.
Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. 396/2000 prevedono infatti che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno inoltre richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini (ad esempio in materia di cittadinanza).
Al riguardo, pure l’art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi. Ciò non significa che i registri dello stato civile, sia pure dopo il decorso dei settant’anni previsti, siano liberamente consultabili da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca (art. 450, comma 3 del codice civile) deve sempre essere eseguita, su richiesta dell'istante, dall'ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati.Inoltre, si sottolinea la circostanza che taluni atti di stato civile, la cui originaria formazione risalga a data antecedente ai settanta anni, potrebbero recare altresì (per annotazione, correzione o rettifica sopravvenute) notizie e informazioni di epoca successiva, conoscibili da chiunque solo decorso il suddetto periodo e che soltanto allora potranno essere riportate negli estratti per riassunto o per copia integrale rilasciati a persone diverse dagli interessati (per gli eventi accaduti in epoca precedente allo scadere dei settant’anni, le
relative parti andranno pertanto tralasciate o coperte da opportuni “… omissis…” negli estratti per riassunto o per copia).
In conclusione, i criteri che debbono essere seguiti in questa materia sono i seguenti:
1) in nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni, come è stato detto, si rinvengono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui l'ufficiale di stato civile è il solo custode, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura é stata fatta;
2) tale principio vale anche per atti e registri posti in essere in epoche lontane, perché fondato su ragioni non limitate dal decorso del tempo. Il venir meno, per la richiesta di estratti e certificati, della esigenza della dimostrazione di un interesse personale ed attuale, a seguito dello scadere di un certo periodo di tempo, non riguarda il problema del libero accesso ai registri dello stato civile;
3) è stato correttamente osservato dal Garante per la protezione dei dati personali che risulta assai problematico includere gli atti dello stato civile nella categoria degli “affari esauriti” (cioè dei documenti che, entrando a far parte degli archivi storici dei comuni, diventerebbero, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, “liberamente consultabili” – per il fatto di contenere, evidentemente, dati idonei a rivelare rapporti riservati di tipo familiare – “settanta anni dopo la loro data”) e che risulta altrettanto difficile stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi “affare esaurito”, difficoltà che deriva dall'essere tali atti – pur se ultrasettantennali – soggetti ad annotazioni anche più recenti dovute per legge.
v980144
00lunedì 6 ottobre 2014 14:28
precisazione
una precisazione in riferimento al primo post sull'argomento:


Ricordo che una copia dei registri di stato civile è detenuta dal comune, una seconda presso la cancelleria del Tribunale civile di competenza, che dopo 70 anni li versa all'Archivio di Stato che in base all'art 122. del D.Lgs. 42/2004 prevede la libera consultazione degli stessi.
Questa potrebbe essere una soluzione per ovviare a cause ostative (farsi dire sempre quali e con norme alla mano) da parte del Comune.
Infine aggiungo che copie degli atti di nascita, battesimo, matrimonio e morte sono richiedibili anche presso l'archivio delle
curie arcivescovile competenti per provincia a cui si rimanda per
le modalità di estrazione di questi atti.



La seconda copia inviata alla cancelleria del Tribunale l'ho considerata in vigore per gli anni di nascita dei soldati della Grande guerra, giusto per dare la giusta direzione alle ricerche,
perchè da qualche anno la seconda copia è inviata in prefettura, ma
si tratta evidentemetne di anni di nascita recenti.

Giusto per correttezza.
v980144
00venerdì 10 ottobre 2014 17:31
Archivio di stato di Torino
Archivio di Stato di Torino - Inventario dei ruoli matricolari del Distretto di Torino classi 1874-1908:

archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/rmdt_src.php

curtsachs
00venerdì 10 ottobre 2014 17:56
FANTASTICO!!! Grazie per tutto. Sarà molto utile per le mie ricerche.

Unica pecca, mio nonno non c'è, né mettendo il nome e cognome, nè la matricola. Eppure il ruolo me l'hanno mandato loro ....

Magari non hanno ancora finito di immettere i dati??
Claudio
v980144
00venerdì 10 ottobre 2014 18:10
prego...non saprei, ho provato solo a fare qualche ricerca per vedere il funzionamento,
sui contenuti non saprei, prova a segnalarlo all'archivio.
Loro non hanno messo note a riguardo.



curtsachs
00venerdì 10 ottobre 2014 18:15
Gli manderò una email per segnalarlo. In ogni caso per mio nonno sono stati molto gentili, mi avevano mandato copia del ruolo per email gratuitamente.
Nel frattempo ho già trovato qualcosa su alcuni soldati di cui ho qualche lettera. Grazie ancora.
[SM=g2579694]
Claudio
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