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Nuova direttiva sulle professioni

Ultimo Aggiornamento: 20/05/2005 17:21
14/05/2005 13:48
 
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Pessime notizie dalla UE. Il nostro rappresentante
italiano (Stefano Zappalá, relatore) è riuscito a introdurre un emendamento blocca abogados che mette una barriera significativa alla via spagnola.
La norma va studiata con attenzione da chi sta completando la procedura di omologazione e da chi è oggi iscritto nell'albo speciale avvocati stabiliti e non intende avviare la procedura di ''contromologa'' immediata.
Vi allego il testo dell'emendamento con la motivazione, preciso che la direttiva non è in vigore perchè necessita ancora di un passaggio in Parlamento UE secondo la procedura di codecisione (ergo, se non ricordo male, senza la possibilitá di ulteriori emendamenti).
Le variabili indicate in motivazione recano tra parentesi il mio adattamento al caso abogados
(fonte www.ipsoa.it/lalegge/Documenti/138104.asp?linkparam=1#)
Emendamento 3
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) La presente direttiva è relativa al
riconoscimento, da parte degli Stati
membri, delle qualifiche professionali
acquisite in un altro Stato membro. Essa,
tuttavia, non riguarda il riconoscimento, da
parte degli Stati membri, di decisioni di
riconoscimento adottate da altri Stati
membri in virtù della presente direttiva. Di
conseguenza, le persone in possesso di
qualifiche professionali riconosciute in
virtù della presente direttiva non possono
avvalersi di tale riconoscimento per
ottenere, nel proprio Stato membro di
origine, diritti diversi da quelli che vengono
loro conferiti dalla qualifica professionale
ottenuta in quello Stato membro.
Motivazione
Il trattato vieta ogni discriminazione basata sulla residenza per quanto riguarda il diritto di
stabilimento e della libera prestazione di servizi. Se un cittadino ha conseguito, in uno Stato
membro, determinate qualifiche professionali e vuole utilizzarle per esercitare la professione
in un altro Stato membro dove risiede, ma non è in possesso dei requisiti richiesti per
esercitare tale professione a livello nazionale, si troverà nella posizione di poter beneficiare
della presente direttiva, a condizione che il riconoscimento non significhi una semplice
elusione di regolamenti nazionali più restrittivi. In altre parole, se lo Stato membro X (Spagna) ha
concesso le qualifiche professionali Z (Abogado) sul suo territorio, attraverso il semplice
riconoscimento delle qualifiche conferite al richiedente nello stato membro Y (Italia -Licenciado en Derecho / Dottore in Giur.) (qualifiche che
lo Stato membro Y (Italia) non considera sufficienti per esercitare la professione sul proprio
territorio,) (come nel caso dell'Italia) il suddetto richiedente non può chiedere il riconoscimento delle qualifiche
professionali Z (Abogado / Avvocato) nello Stato membro Y (Italia) se non può provare di aver effettivamente migliorato la
propria formazione attraverso l'acquisizione di una ulteriore formazione professionale e/o
l'esperienza maturata nello Stato membro X (Spagna). La definizione di migrante è stata data dalla
Corte di giustizia nella causa C-115/78.
L'ultima parte della motivazione è ampiamente interpretabile, se ne potrebbe dedurre che per rientrare in Italia si dovrebbe provare di aver effettivamente esercitato in Spagna per un certo periodo, in modo da vincere la presunzione di elusione.
N.B. La presunzione non opera se l'Abogado è effettivamente Licenciado en Derecho e non ''Omologato''.
Ancora, la norma sconta un imperfezione tecnica perchè ciò che si chiede in Spagna non è il riconoscimento del titolo professionale di Abogado, ma del titolo di dottore in Giurisprudenza. L'argomento è comunque debole, perchè la finalitá che si intendeva perseguire è chiara.
In conclusione, a parer mio la via spagnola sará sbarrata o quanto meno molto piú complessa. Per chi giá ha ottenuto l'omologa il mio consiglio è chiedere subito la contromologa per evitare sorprese, in modo che con in mano il provvedimento amministrativo del Ministero di Giustizia, emanato secondo le norme attuali, la vostra posizione è blindata.
Pongo il caso del Buon Rollo il quale aveva detto che intendeva aspettare il triennio: attenzione, se entra in vigore la direttiva possono abrogare lecitamente la norma del dlgs 2001 che ti esenta dall'esame di contromologa dopo il triennio e a quel punto resti Abogado, salva la possibilitá di difendersi sulle sabbie mobili del diritto transitorio.
Saluti, sono incredulo...non mi aspettavo che riuscissero a intervenire in ambito UE

[copied from www.praticante.it]
16/05/2005 12:48
 
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Headbanger
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Re:

Scritto da: Lok [copied] 14/05/2005 13.48
attenzione, se entra in vigore la direttiva possono abrogare lecitamente la norma del dlgs 2001 che ti esenta dall'esame di contromologa dopo il triennio e a quel punto resti Abogado, salva la possibilitá di difendersi sulle sabbie mobili del diritto transitorio.



scusami, ho cercato il testo integrale della direttiva, ma non sono riuscito a trovarlo. Ho trovato solo gli articoli emendati, cosa che non mi ha permesso una visione di insieme.

Puoi dirmi cosa dice in merito al riconoscimento delle professioni? a parte questo emendamento di Zappalà, in generale cosa cambia? Voglio dire, abrogheranno pure il dlgs 2001 che prevede il triennio, ma penso che il testo preveda qualche altro modo. o no? sai dirmi dove trovarlo?


16/05/2005 12:49
 
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Headbanger
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ops penso di averlo trovato
20/05/2005 17:21
 
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Massimo
[Non Registrato]
Ulteriore formazione professionale
Visto che le motivazioni si riferiscono ad un "ulteriore formazione professionale e/o esperienze etc. etc.", ne deduco che chi ha fatto un master, dottorato etc. in Spagna automaticamente possa essere escluso dall'applicazione di questa "discutibile" riforma ...¿correcto?. Ma in ogni caso, non ci salva la sentenza Micheletti????
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