Il testo qui sotto riprodotto è la risposta via fax (scannerizzata per cui mi scuso degli eventuali errori presenti )che il Consorzio dei Comuni mi ha inviato a seguito della richiesta via e-mail del 19.11.2001!
dott. Carlo Delladio
Dottore commercialista — Revisore contabile
Trento, 26 novembre 2001
Spett.le
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO
Oggetto: risposta a quesito d.d. 21.11.2001 - vidimazione del registro di contabilità ex art. 183, co. 4, D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
Con riferimento al quesito posto d.d. 21.11.2001 relativo alla vidimazione del registro di contabilità tenuto da parte di un Comune ai sensi dell’art. 183, co. 4, D.P.R. 21.12.1999, n. 554, si precisa quanto segue.
Va in primo luogo evidenziato che l’art. 183, co. 4, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 concernente il regolamento di attuazione della L. 11.2.1994, ti. 109— Legge quadro m materia di lavori pubblici e successive modificazioni, stabilisce che il registro di contabilità è numerato e bollato dagli Uffici del Registro ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.
L’art. 8 della Legge 18.10.2001, n. 383 (Manovra dei 100 giorni), in vigore dal 25.10.2001, ha modificato l’art. 2215 del Codice Civile, l’art. 39, DPR. 633/1972 e l’art. 22. D.P.R. 600/1973. In particolare è stato sostituito il precedente art. 2215 del Codice Civile che prevedeva espressamente che: “il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle imposte o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L‘Ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono”.
Ora in nuovo articolo 2215 C.C. stabilisce che: “i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e. qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione (trattasi dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C., quali ad es. il libro soci, il libro degli obbligazionisti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, ecc.), devono essere bollati in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L ‘Ufficio del Registro o il notaio deve dichiarare nell‘ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione “.
Pertanto, l’unico adempimento ancora in essere, in base alla nuova disciplina, per la tenuta del libro giornale ed il libro degli inventari (ma ciò vale anche per il registro di contabilità) ex art. 2215 CC. consiste nella numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta degli stessi (e non più dall’Ufficio competente al fine di apporvi il timbro di bollatura). Come affermato dalla Circolare Ministeriale 22.10.2001, n. 92/E la numerazione non è più richiesta per blocchi di pagine prima della messa in uso dei registri, ma è sufficiente che l’attribuzione del numero a ciascuna pagina avvenga prima di utilizzare la stessa. Da ciò consegue che, in concreto, la numerazione potrà essere effettuata pagina per pagina, contestualmente alla stampa. Ciò è stato anche confermato dalla suindicata circolare al punto 2, la quale ha chiarito che la soppressione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione si applica ai libri di cui all’art. 2215 C.C. (libro giornale e libro degli inventari), mentre restano esclusi da tale disposizione i libri sociaIi obbligatori previsti dall’art 2421 C.C. ed ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Di conseguenza, con riferimento al caso posto in quesito, si ritiene che il registro di contabilità tenuto da parte dei Comuni non vada più vidimato ma soltanto numerato progressivamente in ogni pagina, in quanto per tale adempimento l’art. 183. co. 4 del D.P.R. 554/1999 richiama integralmente il modificato art. 2215 C.C.
A disposizione per eventuali approfondimenti, porgo i migliori saluti.
BONELLA ing. TIZIANO
P.zza Degasperi, 20
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