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Vidimazione registro di contabilità

Ultimo Aggiornamento: 14/01/2003 13:13
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19/11/2001 16:34
 
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Si chiede con la presente se l'art. 183 comma 4 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554 che prevede la vidimazione da parte dell'Ufficio del Registro del registro di contabilità è ancora in vigore in quanto dall'Ufficio del Registro ci è stato comunicato che con circolare n° 92/E del 22.10.2001, punto 2 dell' Agenzia delle Entrate sono state soppresse tali tipi di vidimazioni. Grazie.
BONELLA ing. TIZIANO
P.zza Degasperi, 20
c/o Municipio
38051 - BORGO VALSUGANA (TN)
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20/11/2001 08:16
 
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Questa tua notizia mi giunge nuova in quanto soltanto pochi giorni fa all'Ufficio del Registro di Cles abbiamo provveduto a vidimare un Registro.
Sarebbe interessante avere copia della circolare che richiami se tu potessi riuscire ad ottenerla.
Ciao!!
SERGIO GUERRI
COMUNE DI
38027 MALE' (TN)
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20/11/2001 08:34
 
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Risposta
La circolare è riportata sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
http://digilander.iol.it/entrateroma1

In effetti l'articolo citato prevede che permanga l'obbligo della bollatura per registri previsti da leggi speciali; purtroppo si sa che gli enti statali non "osano" procedere se non hanno comunicazioni ufficiali!!![SM=g27744]
BONELLA ing. TIZIANO
P.zza Degasperi, 20
c/o Municipio
38051 - BORGO VALSUGANA (TN)
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22/11/2001 08:19
 
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ULTERIORE RISPOSTA
La circolare dell'Agenzia delle Entrate di Roma n. 92/E del 22 ottobre 2001 fa riferimento all'approvazione della così detta Legge Tremonti/bis.
"In particolare l'art. 8 sopprime l'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari nonchè dei registri prescritti dalla Legge tributaria".
Infatti si specifica poi che la soppressione si riferisce a "inventari e registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto".
Sembra quindi chiaro che tali disposizioni non si applicano alla bollatura del registro di contabilità avente finalità del tutto diverse e, peraltro, previsto da apposita Legge speciale quale può considerarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Merloni/ter) che prevede espressamente la vidimazione di tale atto contabile. [SM=g27747]
SERGIO GUERRI
COMUNE DI
38027 MALE' (TN)
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03/12/2001 17:20
 
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Il testo qui sotto riprodotto è la risposta via fax (scannerizzata per cui mi scuso degli eventuali errori presenti )che il Consorzio dei Comuni mi ha inviato a seguito della richiesta via e-mail del 19.11.2001!

dott. Carlo Delladio
Dottore commercialista — Revisore contabile



Trento, 26 novembre 2001



Spett.le

Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21

38100 TRENTO



Oggetto: risposta a quesito d.d. 21.11.2001 - vidimazione del registro di contabilità ex art. 183, co. 4, D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Con riferimento al quesito posto d.d. 21.11.2001 relativo alla vidimazione del registro di contabilità tenuto da parte di un Comune ai sensi dell’art. 183, co. 4, D.P.R. 21.12.1999, n. 554, si precisa quanto segue.

Va in primo luogo evidenziato che l’art. 183, co. 4, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 concernente il regolamento di attuazione della L. 11.2.1994, ti. 109— Legge quadro m materia di lavori pubblici e successive modificazioni, stabilisce che il registro di contabilità è numerato e bollato dagli Uffici del Registro ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.

L’art. 8 della Legge 18.10.2001, n. 383 (Manovra dei 100 giorni), in vigore dal 25.10.2001, ha modificato l’art. 2215 del Codice Civile, l’art. 39, DPR. 633/1972 e l’art. 22. D.P.R. 600/1973. In particolare è stato sostituito il precedente art. 2215 del Codice Civile che prevedeva espressamente che: “il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle imposte o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L‘Ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono”.

Ora in nuovo articolo 2215 C.C. stabilisce che: “i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e. qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione (trattasi dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C., quali ad es. il libro soci, il libro degli obbligazionisti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA, ecc.), devono essere bollati in ogni foglio dall’Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L ‘Ufficio del Registro o il notaio deve dichiarare nell‘ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione “.

Pertanto, l’unico adempimento ancora in essere, in base alla nuova disciplina, per la tenuta del libro giornale ed il libro degli inventari (ma ciò vale anche per il registro di contabilità) ex art. 2215 CC. consiste nella numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta degli stessi (e non più dall’Ufficio competente al fine di apporvi il timbro di bollatura). Come affermato dalla Circolare Ministeriale 22.10.2001, n. 92/E la numerazione non è più richiesta per blocchi di pagine prima della messa in uso dei registri, ma è sufficiente che l’attribuzione del numero a ciascuna pagina avvenga prima di utilizzare la stessa. Da ciò consegue che, in concreto, la numerazione potrà essere effettuata pagina per pagina, contestualmente alla stampa. Ciò è stato anche confermato dalla suindicata circolare al punto 2, la quale ha chiarito che la soppressione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione si applica ai libri di cui all’art. 2215 C.C. (libro giornale e libro degli inventari), mentre restano esclusi da tale disposizione i libri sociaIi obbligatori previsti dall’art 2421 C.C. ed ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Di conseguenza, con riferimento al caso posto in quesito, si ritiene che il registro di contabilità tenuto da parte dei Comuni non vada più vidimato ma soltanto numerato progressivamente in ogni pagina, in quanto per tale adempimento l’art. 183. co. 4 del D.P.R. 554/1999 richiama integralmente il modificato art. 2215 C.C.
A disposizione per eventuali approfondimenti, porgo i migliori saluti.
[SM=g27744] [SM=g27744] [SM=g27744]
BONELLA ing. TIZIANO
P.zza Degasperi, 20
c/o Municipio
38051 - BORGO VALSUGANA (TN)
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01/02/2002 01:54
 
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Re: Risposta

Scritto da: BONNY 20/11/2001 08:34
La circolare è riportata sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
http://digilander.iol.it/entrateroma1

BONELLA ing. TIZIANO
P.zza Degasperi, 20
c/o Municipio
38051 - BORGO VALSUGANA (TN)



Scusate se mi intrometto un momento, ma vorrei precisare che il sito cui si fa riferimento, che curo e aggiorno personalmente, NON E' il sito dell'Agenzia delle Entrate "tout court" (www.agenziaentrate.it curato dalla Sogei), ma il sito dell'Ufficio Entrate di Roma 1.

scusate di nuovo ma era una doverosa precisione

dott.ssa M. Luisa Lo Russo
Responsabile Team Registro - Bollo
Ufficio Entrate Roma 1

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Utente Junior
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14/01/2003 13:13
 
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Vorrei dare un piccolo contributo al quesito in quanto a mio parere sembra che vi sia un po di confusione
nell’identificare in pieno l’essenza della norma.
In precedenza, se non sbaglio avevo anch’io posto, all’incirca, un quesito similare nel forum lexitalia.
Il registro di contabilità dei LL.PP. let. d) dell’art. 156 del Regolamento, secondo me, niente ha a che vedere con i libri contabili delle imprese:registri IVA, libro giornale, etc.
Ma il Registro di Contabilità si colloca fuori dalle previsioni previste dalle norme del C.C. in quanto previsto da legge speciale a garanzia della spesa pubblica ed è tenuto da parte dell’ente per il tramite del Direttore dei Lavori.
Ora la dicitura del 4° comma dell’art. 183 del regolamento non equipara detto documento ai registri delle Imprese ma intende soltanto garantire, con la bollatura, presso l’Ufficio del Registro, l’unicità del documento, a garanzia della regolarità della spesa pubblica. Soltanto la bollatura e regolata ai sensi dell’art. 2215 del C.C. ma questo non dice che il documento è equiparato ai registri delle imprese.
Secondo il mio modesto parere i Registri di Contabilità continuano ad essere bollati dall’Ufficio del Registro.
Spero di essere stato chiaro nell’esporre il concetto.
---------
Ser/20

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