g_116892245354237941901 [Non Registrato] | |
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10/06/2022 19:23 | |
Buongiorno a tutti, in data odierna mi è stato notificato dal Tribunale il decreto di omologa relativo ad un ATPO nel quale ho chiesto l'accertamento dell'Handicap Grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e l'accertamento della grave limitazione della capacità deambulatoria ex art. 30 co. 7 L. n. 388/2000. Nel decreto di omologa il Giudice ha indicato nella parte in cui omologa la prestazione di riferimento esclusivamente che "Persona handicappata in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992" senza indicare la grave limitazione della capacità deambulatoria che in sede di CTU è stata riconosciuta.
Essendo necessaria questa dicitura per lo sgravio fiscale per l'acquisto di un veicolo adibito al trasporto della beneficiaria devo proporre un ricorso per la correzione materiale del provvedimento ? Cosa mi consigliate?
Tra l'altro il giudice ha anche ritenuto di compensare parzialmente le spese processuali liquidandomi solo 500,00 euro (1/2 delle spese liquidate ) ritenendo che " atteso che il diritto all'indennità richiesta è riconosciuto successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e della visita collegiale, ma precedentemente all'instaurazione del presente procedimento" |
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| | | OFFLINE | Post: 2 | Città: SASSARI | Età: 38 | Sesso: Maschile | |
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19/06/2022 18:46 | |
correzione errore materiale |
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g_116892245354237941901 [Non Registrato] | |
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20/06/2022 22:04 | |
Ho proposto un'istanza congiunta con L'inps per la correzione materiale. In questa maniera dovrei fare prima ed evitare la fissazione dell'apposita udienza perdendo ulteriore tempo. Il collega è d'accordo in quanto l'errore non riguarda un problema relativo alla statuizione delle spese |
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