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MOD. ISEE - dettagli e chiarimenti

Ultimo Aggiornamento: 02/02/2015 11:26
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02/02/2015 11:26

RIFORMA ISEE

Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.);
I redditi esenti da IRPEF;
I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


L’indicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
pensione sociale;
assegno di maternità;
contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
assegni di cura;
contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


Le scale di equivalenza
L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Numero componenti......Parametro
1.........................1,00
2.........................1,57
3.........................2,04
4.........................2,46
5.........................2,85


Nel decreto approvato la tabella rimane uguale a quella vigente dal 1998, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:
incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;
maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. L’agevolazione spetta anche nel caso di genitore solo non lavoratore con figli minorenni.
Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini.
Scompare, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 precedentemente previsto “per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. “

Diversificazione dell’ISEE
Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA.
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


ISEE e prestazioni socio-sanitarie
Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.”
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.
Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.
Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.

Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2015:
1) Documento d’identità del dichiarante - 2) Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare - 3) Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione – 4) Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità – 5) Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID – 6) Modello 730/2014 o Modello UNICO/2014 o modello CUD/2014 relativo ai redditi del 2013 – 7) Certificazione dei redditi anno 2013 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili – 8) Certificazione relativa ai redditi del 2013 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta – 9) Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2013 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2013 – 10) Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2013 per il mantenimento di coniuge e/o figli – 11) Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2013 – 12) Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2014, la giacenza media annua riferita al 2014, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario – 13) Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2014, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario – 14) Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto – 15) Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2014, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario 16) Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2014 – 17) Quota capitale residua al 31/12/2014 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.-

ISE (Indicatore della situazione economica) valido fino al 31/12/2014:

L’indicatore della situazione economica è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota (20%) dei patrimoni.-

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)

È uno strumento capace di misurare l’effettiva situazione patrimoniale e di reddito dei cittadini che richiedono sia prestazioni sociali che agevolazioni tariffarie su servizi di pubblica utilità.

Si ottiene combinando e valutando tre elementi: il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare.

Il risultato che si ottiene è un valore economico, espresso in moneta corrente, che determina il diritto all’accesso a prestazioni o agevolazioni.-

I cittadini presentano la documentazione necessaria (Dichiarazione dei redditi, Stato di famiglia, Copia del contratto di affitto o dati catastali immobili o terreni di proprietà nonché l’eventuale capitale residuo del mutuo), ad un CAF che provvede alla elaborazione, al calcolo e alla trasmissione dei dati in via telematica all’INPS.

L’ISEE viene utilizzato quando un cittadino ritiene di avere i requisiti e quindi il diritto ad accedere a prestazioni sociali agevolate in denaro o in servizi.

Può servire a ridurre il costo delle seguenti prestazioni:
Asili nido
Università
Trasporto scolastico
Centri estivi
Integrazioni di rette per l’accoglienza in strutture residenziali o semi residenziali per anziani
Assistenza domiciliare
Telesoccorso
Servizi ai disabili

Può servire ad ottenere altre importanti provvidenze a carattere nazionale:
Assegno di maternità
Assegno al nucleo familiare
Riduzione del canone telefonico da parte di Telecom Italia Spa ecc.

Il Calcolo dell’ISEE


ISE = somma tra il reddito (redditi complessivi ai fini IRPEF + proventi agrari + rendimento del patrimonio mobiliare – detrazione canone annuale di locazione) + il 20% del patrimonio (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare).

ISEE = ISE / scala di equivalenza

Variabili:
Rendimento del patrimonio mobiliare anno 2007 = 3,95% annuo
Canone di affitto: si può detrarre fino ad un massimo di euro 5.164,57 annuo
Patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT etc.), detrarre la franchigia di euro 15.493,71.
Patrimonio immobiliare: per la casa di abitazione si può detrarre la franchigia di euro 51.645,68.

SCALA DI EQUIVALENZA:
Numero componenti 1 - Parametro 1,00
Numero componenti 2 - Parametro 1,57
Numero componenti 3 - Parametro 2,04
Numero componenti 4 - Parametro 2,46
Numero componenti 5 - Parametro 2,85

Maggiorazioni applicabili alla scala di equivalenza:
Nucleo familiare in cui sono presenti figli minori e un solo genitore = (+ 0,20).
Presenza di una persona con handicap psicofisico permanente = (+ 0,50).
Nucleo familiare con figli minori in cui entrambi i genitori abbiano lavorato per almeno 6 mesi nel periodo in cui fanno riferimento i redditi = (+ 0,20).


SIMULAZIONI

simulazione n. 1

Reddito complessivo euro 25.000,00.
Valore ICI casa di abitazione euro 100.000,00.
Nucleo familiare n. 4 componenti

Redditi = 25.000,00 +
Patrimonio 100.000.00 – 51.645,68 x 20% = 9.670,86 +
Valore ISE = 34.670,86 =
Scala di equivalenza = 2,46 :
Valore ISEE (34.670,86 : 2,46) = 14.093,85 =


simulazione n. 2

Reddito complessivo euro 20.000,00.-
Valore ICI casa di abitazione euro 100.000,00.-
Mutuo residuo 2° appartamento euro 25.000,00.-
Nucleo familiare n. 3 componenti
Redditi = 20.000,00 +
Casa di abitazione 100.000,00 - 51.645,68 x 20% = 9.670,86 +
2° appartamento euro 25.000,00 x 20% = 5.000,00 +
Valore ISE 34.670,86 =
Scala di equivalenza = 2,04 :
Valore ISEE (34.670,86: 2,04) = 16.995,52 =


simulazione n. 3

Reddito complessivo euro 15.000,00.-
Canone affitto mensile euro 500 x 12 = euro 6.000,00 annue
Nucleo familiare n. 2 componenti

Redditi = 15.000,00 +
Canone affitto massimo detraibile = 5.164,16 +
Valore ISE = 9.835,43 =
Scala equivalenza = 1,57 :
Valore ISEE (9.835,43 : 1,57) = 6.264,61 =


simulazione n. 4

Reddito complessivo euro 13.000,00.-
Patrimoni mobiliari euro 20.000,00.-
Nucleo familiare n. 4 componenti

Reddito complessivo = 13.000,00 +
Patrimonio mobiliare (20.000,00 - 15.493,71 x 20%) = 901,26 +
Patrimonio mobiliare (20.000,00 x 3,95%) = 790,00 +
Valore ISE = 14.691,26 =
Scala di equivalenza = 2,46 :
Valore ISEE = 5.972,06 =


simulazione n. 5

Reddito complessivo euro 13.000,00.-
Patrimonio mobiliare euro 15.000,00.-
Nucleo familiare n. 1 elemento

Reddito complessivo 13.000,00 +
Patrimoni mobiliari (15.000,00 - 15.493,71 x 20%) = ———-
Patrimoni mobiliari (15.000,00 x 3,95%) = 592,50 +
Valore ISE = 13.592,50 =
Scala equivalenza = 1,00 :
Valore ISEE = 13.592,50 =


ISEEU

L'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal DPCM 9 Aprile 2001:
i redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle sono calcolati al 50%;
sono presi in considerazione redditi e patrimoni posseduti all'estero;
lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato tale solo qualora si verifichino le condizioni dello studente indipendente.
Lo studente sarà considerato indipendente e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine bensì di quella derivante dal nuovo nucleo familiare, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7391,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
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