Mutui, penali più leggere per estinzione anticipata

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!NeveCheVola!
00giovedì 3 maggio 2007 12:16
Raggiunto l'accordo tra Abi e associazioni dei consumatori per i vecchi contratti. E per chi ha estinto il mutuo in questo periodo, sono previsti rimborsi


Penali di estinzione anticipata, si cambia. Grazie all'accordo firmato il 2 maggio tra Abi e associazioni dei consumatori, infatti, chi vorrà ora estinguere un mutuo sottoscritto prima dell'enetrata in vigore della legge Bersani potrà risparmiare sui costi, e per coloro che avessero estinto il mutuo in questo periodo, le maggiori somme versate saranno rimborsate sulla base del nuovo ammontare delle penali. Queste, infatti, sono state drasticamente ridotte e variano ora da un minimo dello 0,50% a un massimo dell'1,90% a seconda della data di sottoscrizione del mutuo e del tasso, e per gli ultimi due anni prima della scadenza la penale è abolita.

Mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000 - La scaletta delle penali varia dunque a seconda della data di sottoscrizione del mutuo. Per quelli più vecchi, ossia sottoscritti prima del 2001, l'accordo prevede una penale unica dello 0,50% a prescindere che si tratti di tasso fisso, variabile, o misto. Questa penale è ridotta allo 0,20% per il terzultimo anno di vita del mutuo, mentre negli ultimi due viene abolita. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale per i mutui che già oggi prevedono penali al di sotto dello 0,50% scatta comunque una riduzione di 0,25% nel caso di tasso fisso, mentre la penale viene abolita nel caso di mutuo a tasso variabile.

Mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 - In questo caso l'accordo prevede penali differenziate a seconda dell'indicizzazione. Per i mutui a tasso variabile e misto resta fissato lo 0,25% come tetto massimo, lo 0,20% per gli ultimi tre anni, e l'abolizione della penale per gli ultimi 24 mesi. La clausola di salvaguardia prevede un ulteriore taglio della penale per i mutui per i quali fosse già più bassa del nuovo tetto massimo, pari a 0,15 punti. Per i mutui a tasso fisso, invece, la penale massima è fissata all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, per passare poi all'1,50% per la seconda metà del mutuo. Inoltre, anche per questi, nel terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per quel che riguarda la clausola di salvaguardia, per i mutui con una penale attuale pari o superiore all'1,25% questa è di 0,20 punti. Per i mutui con penale inferiore, invece, passa a 0,15 punti come per i mutui a tasso variabile.


Cosa fare ora - Concretamente chi ha deciso di rinegoziare un mutuo potrà ora farlo sulla base delle nuove penali.

Questo vuol dire che, a prescindere da ciò che è stato originariamente inserito nel contratto, la banca sarà tenuta ad applicare quanto stabilito nell'accordo datato 2 maggio. Per questo non servirà nessuna ulteriore richiesta, l'applicazione delle penali sarà automatica e senza alcun costo aggiuntivo, neanche per la comunicazione al cliente. Lo stesso per chi ha già avviato la trattativa, ma non ha ancora pagato: avrà diritto al ricalcolo del costo in base ai tetti massimi fissati dall'accordo.

Entro il 31 maggio richiesta di rimborso per chi ha già pagato - Chi invece ha estinto il mutuo nel periodo che va da 2 febbraio ad oggi 2 maggio, ha diritto al rimborso perle penali più elevate eventualmente pagate. Per questo occorre prsentare un'apposita richiesta di rimborso in banca. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che dovrà contenere i dati relativi al mutuo estinto e che dovrà essere consegnata allo sportello entro il prossimo 31 maggio.




(02 maggio 2007)
www.repubblica.it
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