Finanziaria: due chicche da dagospia

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icsicsxx
00martedì 3 ottobre 2006 09:10
Nella finanziaria Visco-Prodi ci sono una marea di provvedimenti sui quali si stanno sbizzarrendo commentatori ed economisti. Dagospia ne segnala due, veramente assurdi, che riguardano l’editoria (forse partoriti dalla testa bianca di Riccardo Levi), e che essendo nel decreto legge sono già operativi:

1 - RASSEGNE STAMPA
Articolo 32 - (Riproduzione di articoli di riviste o giornali)
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.

DAGO-COMMENTO – Non si capisce perché il diritto d’autore deve essere pagato solo agli editori e non anche ai giornalisti. Non si capisce come il compenso per la pubblicazione possa essere raccolto direttamente dagli interessati senza l’intermediazione di una struttura specialistica come quella della Siae. La norma è così generica che riguarda qualsiasi mezzo, quindi anche le tv, quando fanno le rassegne stampa del mattino e della sera?

2 - PUBBLICITA’ GRATUITA
Articolo 27 - (Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale)
1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

DAGO-COMMENTO – Così come è scritta è una norma palesemente anti costituzionale, oltre ad essere palesemente assurda, perché imporrà ai piccoli editori (che già per avere i contributi diretti possono avere in maniera limitatissima la pubblicità a pagamento) di regalare spazi pubblicitari alla Presidenza del Consiglio. Siamo dunque al paradosso per cui la Presidenza pagherà la propria pubblicità alle grandi testate mentre risparmierà sui piccoli editori protetti dall’art. 21 della Costituzione.

Dagospia 02 Ottobre 2006
icsicsxx
00martedì 3 ottobre 2006 09:11
per cui, da oggi se pubblichiamo estratti o foto non nostre dobbiamopagare i diritti d'autore

chiudiamo il forum?


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pippo2001
00mercoledì 4 ottobre 2006 06:43
critiche fondamentali...
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