00 05/03/2010 14:55
Domanda:

Dovendo relizzare un capannone, della superficie di 1650 mq, per uso immagazzinaggio e manipolazione materiali ferrosi (di varia natura ossia rame, ferro, acciaio, ghisa, alluminio etc...)(la manipolazione e lo stoccaggio avviene con l'uso di n 2 caricatori gommati e l'uso di n 2/3 camion cassonati), vorrei sapere se si è soggetti al rilascio del Certificato prevenzione incendi?
Come va interpretato in questa ottica il D.M. 16 febbraio 1982, punto 88 “Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 metri quadrati”?
Qualora eventualmente questo capannone sia lasciato aperto su 2 lati (o eventualmente su tutti i lati) ci sono prescrizioni differenti?
In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

QUALORA IL CAPANNONE RISULTA PERIMETRATO SUI QUATTRO LATI, L'ATTIVITA' IN ESSO SVOLTA E' SOGGETTA ALLA PREVENZIONE INCENDI, INDIPENDENTEMENTE DA CIO ' CHE NEL LOCALE SI DEPOSITA (PER SUPERFICIE MAGGIORI DI 1000 MQ.).
QUALORA IL LOCALE E' STAMPONATO NEI SUOI LATI (TETTOIA), RITENGO CHE L'ATTIVITA' NON SIA SOGGETTA ALLA PI.