00 05/03/2010 13:03
Domanda:

Da anni mi occupo di prevenzione incendi e solo poco tempo fa, muovendomi per caso in internet, ho visto il servizio che Lei e tutto il suo staff mettete a disposizione per risolvere quesiti di prevenzione incendi e così mi sono detto: provo.....

Ho un quesito abbastanza interessante e a tal prosposito vorrei, se possibile, un parere da parte Vostra:

in una scuola elementare/media costruita precedentemente al 1975 ed avente altezza antincendi inferiore a 12 mt, sulla quale si andrà ad installare un ascensore:
a) dovrà essere applicato il p.to 4.2 del D.M. 26/08/1992? (anche se le norme transitorie previste dall'art. 13 del D.M. 26/08/1992 non lo prevedono);
b) se la risposta dovesse essere affermativa, le norme antincendio previste al p.to 2.5 del D.M. 16/05/1997 n. 246 (edifici di civile abitazione) si riferiscono ad edifici aventi altezza antincendi superiore a 12 mt mentre il mio edificio presenta altezza antincendi inferiore a 12 mt; nonostante questo devo comunque applicare quanto previsto al p.to 2.5 del D.M. sopra citato?

Ringraziandola fin da ora per la disponibilità che Vorrà prestarmi, porgo distinti saluti.



Risponde l’arch. Domenico Balestrieri della Direzione Regionale VVF del Lazio:

in relazione al quesito posto (ascensore in una scuola), si fa presente quanto segue:

1. non deve essere applicato il punto 4.2 del d.m. 26.8.92.

2. IL PUNTO 2.5 del D.M.246/87, non prevede nessuna prescrizione in merito al tipo del vano ascensore se sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.