QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI - A CURA DELL' ING. LUIGI ABATE

Ascensori

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    ale3000
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    00 03/03/2010 22:59
    Buongiorno e complimenti per il servizio che fornite alla faccia dei
    burocrati.
    Entrando nel merito,siamo in un condominio civile costruito nel 1956
    composto da 6 piani fuori terra per circa mt 20 di altezza.Nel 2003
    mantenendo la stessa collocazione, è stato sostituito un impianto di
    ascensore a fune con locale macchine in alto, con un nuovo ascensore
    oleodinamico con il locale macchine in un vano posto in cantina.Il nuovo
    vano macchine è dotato di una areazione esistente che sfocia sul tetto data
    da una tubazione di diametro 125 mm.
    Non avendo possibilità per aumentarla,esiste qualche deroga alle norme
    applicabili?


    RISPONDE L'ING. LUIGI ABATE, DIRETTORE REGIONALE VVF LAZIO:

    CARO ROBERTO
    L'EDIFICIO DOVE TU ABITI E' STATO EDIFICATO PRIMA DEL 1987, E QUINDI PRECEDENTEMENTE AL DM. 246/87. PER QUESTO EDIFICIO VALGONO LE NORME TRANSITORIE PER EDIFICI PREESISTENTI.
    PER QUEST'ULTIMI NON OCCORRE L'ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI.
    INOLTRE POICHE' ALTEZZA IN GRONDA E' INFERIORE A 24MT. NON SUSSISTE L'OBBLIGO DEL CPI.
    IN AGGIUNTA LA NUOVA REGOLA TECNICA DEL 2005 PER GLI ASCENSORI SI APPLICA A QUELLI INSERITI IN ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (NON E' IL CASO TUO).
    INFINE IL TUO ASCENSORE SICURAMENTE NON HA CORSA SUPERIORE A 20MT. ED E' INSERITO IN UN EDIFICIO CON ALTEZZA IN GRONDA INFERIORE A 24MT ( E QUINDI NON SOGGETTO AL CPI).
    PER QUESTI MOTIVI NON RITENGO CHE TU DEBBA FARE RICORSO AD ALCUNA DEROGA , FATTA SALVA LA POSSIBILITA', FACOLTATIVA, DI INCREMENTARE IL TIRAGGIO D'ARIA DEL LOCALE MACCHINARIO CON UN ESTRATTORE MECCANICO DI TIPO ELETTRICO.

    CIAO LUIGI ABATE ED AUGURI PER LE PROSSIME FESTIVITA'
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    ale3000
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    00 03/03/2010 22:59
    Buongiorno
    Volevo chiederle se, in una attività soggetta alla prevenzione incendi, (edificio ad uso ufficio anni 90) il ritorno al piano degli ascensori è un 'obbligo di legge e se si da quando vale ? cioè si applica anche agli impianti esistenti.
    Grazie


    Risposta:

    IL RITORNO AI PIANI DEGLI ASCENSORI NON SONO OBBLIGHI DA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO A MENO DEGLI IMPIANTI DEFINITI DALLA NORMA " ASCENSORI ANTINCENDIO E DI SOCCORDO"
    SALUTI

    Ing. Luigi Abate
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    ale3000
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    00 03/03/2010 23:43
    Ascensori MRL
    Ascensori privi di locali macchine
    Salve a tutti e complimenti per l'iniziativa, volevo sapere se esistono delle norme antincendio specifiche per gli ascensori in oggetto che autorizzano a non creare un apposito locale macchine con relative compartimentazioni.

    Grazie mille.


    Risposta:

    Consulti il Dm Interno del 15-9-2005.

    Saluti.

    Ing. Luigi Abate
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    ale3000
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    00 05/03/2010 13:06
    Soddisfatto della risposta avuta in precedenza, le pongo un altro quesito:
    si tratta di un dubbio di interpretazione per quanto riguarda l'attività Nr.95 dell'allegato 1 al DM 16.02.1982:
    "Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20, metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio1963, n. 1497"

    In particolare mi chiedo:

    - Cosa si intende per "servizio privato"??? forse ""all' interno di una stessa unità immobiliare"?? sono da escludere gli ascensori condominiali??

    - Per gli ascensori e montacarichi installati in edifici industriali, non ha nessuna importanza l'altezza in gronda dell'edificio e la corsa del montacarichi/ascensore??

    - Come si identifica un "edificio industriale"?? sono esclusi gli edifici che ospitano attività artigianali o commerciali???

    Certo di una cortese risposta porgo Cordiali Saluti

    ing. A. T.


    Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

    Sono soggetti alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi utilizzati “privatamente”, sia in condomini che in case private, avente le caratteristiche previste dal D.M. 16-02-82.
    Sono altresì soggette alla Prevenzione Incendi tutti gli ascensori e montacarichi, indipendentemente dalla corsa e dall’altezza dell’edificio, se utilizzati all’interno di attività industriali od assimilabili (opifici, fabbriche, officine, centrali termoelettriche, ecc.).
    Devono osservare la norma di riferimento tutti gli impianti ascensori e montacarichi se inseriti in attività commerciali pubbliche soggette alla Prevenzione Incendi (scuole, case di cura, alberghi, uffici, centri commerciali, ecc.). Tant’è, che al riguardo, ogni specifica norma di Prevenzione Incendi ne fa riferimento all’interno del suo sviluppo prescrittivo.