00 03/03/2010 22:40
Trattasi di centrale termica a gasolio antecedente al 1968, di potenzialità inferiore a 116 kW, allo stato attuale non adeguata alle norme transitorie di cui ai punti 14 e succ. della circ. min. 73/1971.

Volendo procedere oggi all’adeguamento, quali norme si devono prendere in considerazione?

Ancora quelle delle norme transitorie della circ. min. 73/1971, come si potrebbe ritenere in seguito a una interpretazione del punto 3. dell’art. 2 del D.Min. Int. 28/4/2005 oppure, solo perché impianto non adeguato nel periodo di vigenza della 73/1971 alle norme transitorie ivi previste, si deve far riferimento esclusivamente al D.M. 28/4/2005?

Esiste una procedura per chiedere un parere tecnico ufficiale a Comando Prov. VV.F. per attività non soggetta come nel caso su esposto?


Risponde l'Arch. Giancarlo Ranalletta, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio:

Considerato che l'impianto termico è stato realizzato prima del 1968 e non è stato mai adeguato alle norme transitorie della Circolare n°73/71, si ritiene che ad oggi lo stesso debba essere adeguato alle norme del DM 28 aprile 2005, se di potenzialità superiore a 35 KW.
Per l'impianto inoltre, si può chiedere il parere di conformità antincendio con le procedure di al DPR n° 37 del 12 gennaio 98, presentando al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, domanda di esame progetto corredata di progetto in due copie, specificando che trattasi di attività per la quale non è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Cordiali saluti.