00 03/03/2010 22:14
Ho questa situazione:

1 un edificio soggetto a CPI per superficie complessiva (> 5000 mq)

2. con una parete comune con l'edificio di un'altra azienda. La parete è in gran parte finestrata con vetro pieno opaco da 15 mm

3. Il carico di cincendio dell'edificio 1 è miserrimo (< 40 MJ/mq) e il materiale contenuto sono pallets di bottiglie di acqua minerale (quindi materiale in gran parte incombustibile)

Chiedo se c'è un obbligo ( e se c'è qual'è la norma che me lo impone) di separare l'edificio soggetto a CPI, con parete resistente al fuoco, da quello adiacente.


Risponde l'Arch. Giancarlo Ranalletta, Direzione Regionale VVF Lazio:

A parere dello scrvente, trattandosi di attività soggetta a CPI ma non normata da specifica regola tecnica, si deve fare la valutazione del rischio di incendio, che prevede il calcolo del carico di incendio secondo il DM 9 marzo 2007.
Considerato che il carico d'incendio dichiarato è inferiore a 40 MJ/m2, apliccando la Tabella 4 di cui al punto 3.3 del DM 9 marzo 2007, per attività aventi un livello prestazionale III, le strutture portanti possono anche non avere caratteristiche di resistenza al fuoco.
Comunque va verificata la destinazione d'uso del locale adiacente, che a sua volta potrebbe essere una attività soggetta a CPI e/o regalata da specifica regola tecnica di prevenzione incendi.
In ogni caso la prevenzione incendi di questi tipi di locali dovrà essere discussa con il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.