00 03/03/2010 21:52
Deposito in cantina
Per favore,gradirei sapere se ci sono norme da di sicurezza antincendio da rispettare nel caso di una cantina adibita a laboratorio e deposito di tappezzerie varie (divani ecc...),con superficie inferiore ai 400mq e posizionata in un condominio costituito da sei appartamenti.
Grazie mille!


Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Come luogo di lavoro (laboratorio) puo' prendere come riferimento normativo il D.M. 10-03-1998 ai fini delle misure di mitigazione per il rischio incendio.
Ovviamente nel locale adibito a laboratorio e deposito non devono essere presenti attivita' soggette al cpi. perche' elencate nel DM 16-2-1982che di seguito si riportano:
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio é soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965,N. 966)

Attività Periodicitàdella visita(in anni)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
per capacità complessiva superiore a 2 mc 3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg 6
per quantitativi complessivi superiore a 500 kg 3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6
per capacità complessiva superiore a 2 mc 3
b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6
per capacità complessiva superiore a 2 mc 3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar u.t.
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 6
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 6
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi 6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas 6
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc) 3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili 6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc 6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc 6
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 6
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 3
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg 6
con quantitativi superiori a 1.000 kg 3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 6
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc 6
con capacità superiore a 10 mc 3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici 3
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 19 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 6
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 3
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 3
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 3
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 3
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 3
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 3
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 3
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati di caffé 6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li 6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 6
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg 3
46) Depositi di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li 6
superiori a 1.000 q.li 3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li 6
oltre 1.000 q.li 3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li 6
oltre 1.000 q.li 3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti 6
oltre 75 addetti 3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 6
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 6
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 3
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 3
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 6
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 6
63) Centrali termoelettriche 3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW 6
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 6
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 3
67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 6
69) Cantieri navali con oltre 5 addetti 6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti 6
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti 6
72) Officine per la lavorazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 6
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti 3
74) Cementifici 3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) 6
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 6
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 6
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 6
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 3
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti u.t.
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 6
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto 6
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 6
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 6
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti u.t.
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 u.t.
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 6
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti 6
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m u.t.
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 u.t.
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 u.t.
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm u.t.
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saluti
Ing. Luigi Abate