00 03/03/2010 21:42
Attività esistenti
Buongiorno, vorrei un chiarimento sull'art. 4 del DM 18/09/2002 dove si dice che:

"Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche
costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di
modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti."

Mi pare di capire, leggendo anche gli altri articoli, che, se non si hanno modifiche su impianti o modifiche sull'assetto delle vie di esodo (se non migliorative) su strutture esistenti, non sussiste l'obbligo di installare un montalettighe antincendio.

In un precedente Forum L'ing. Sebastiano Giuliano afferma che "la norma richiede per attività nuove, o esistenti nel caso di completa ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso" il montalettighe antincendio, confermando la mia impressione.

Vorrei una ulteriore conferma di questo, se possibile.

(NOTA: l'ospedale in esame opera da 30 anni, ma non ha ancora il CPI)

Grazie in aniticipo per l'aiuto.



Risponde l'Ing. Luigi Abate, Direttore Regionale VVF Lazio:

Nel caso in cui l'ospedale sia esistente, ma senza un esame progetto approvato prima del dm. del 2002 si dovra' provvedere alla realizzazione del montalettighe antincendio come prevede il titolo III, punto 15.7, di seguito riportato:


15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1.Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1.


3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:

-immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto;
-avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche REI 120;
immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120;
-avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120;
-avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
-essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;
-avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;
-essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di -gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza;
-avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.

Saluti
Ing. Luigi Abate