Reclamo preposto dalla società CALCETTO POGGIBONSESE avverso l'esito della gara
CALCETTO POGGIBONSESE-POVOLI TEAM
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
con il gravame in oggetto la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
col punteggio di 0-6, per non aver schierato ,nell’incontro suddetto, tre
calciatori nati successivamente al 31.12.1987, ed uno nato
successivamente al 31.12.1983.Dall’esame della distinta dei partecipanti
al gioco della società POVOLI TEAM,risultano quali calciatori Under 21
Povoli Andrea,NATO IL 17.1.1994,Momo Alessandro nato il 3.2.1988, e
Cezare Josè Carlos,nato il 3.3.1989.Inoltre risulta schierato il
calciatore Losapio Giuseppe nato il 12.5.1993,che può essere annoverato
tra i nati dopo il 31.12.1983.
Tuttavia, dalle indagini effettuate presso il competente ufficio
tesseramento,il calciatore Cezare Josè Carlos, alla data del 12.12.2009
risultava ancora tesserato per la società ASD VENEZIA C5,dalla quale è
stato poi svincolato solo in data 17.12.2009.Ne consegue, pertanto, che
ha preso parte all’incontro in questione in posizione irregolare.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 24,29, 33, 38 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U. n. 283 del 16/12/2009, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società POVOLI TEAM la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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Futs@l Vice-Amministratore del Forum Il Calcio a 5 in Toscana
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