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    ferrari.m
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    00 31/12/2009 15:44
    Puntuale come tutti gli anni:

    DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    (GU n. 302 del 30-12-2009)

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    ferrari.m
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    lillo1
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    00 26/02/2010 22:03
    Re:
    ferrari.m, 31/12/2009 15.44:

    Puntuale come tutti gli anni:

    DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    (GU n. 302 del 30-12-2009)





    convertito in legge ieri, 25 febbraio

    AS 1955 B

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

    Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali


    Articolo 1, comma 4
    (Studi di settore)
      
    Il comma 4 dell’articolo 1  per gli anni 2009 e 2010 posticipa di 6 mesi il termine di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale, fissandolo rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, con lo scopo di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.


    Articolo 1, comma 5
    (Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
    Il comma 5 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di modo che, oltre tale scadenza, il suddetto accesso dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi. Si ricorda, in breve, che la carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica. Invece la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità. I servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”. Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS)

    Articolo 1, comma 6
    (Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta)
    Il comma 6 dell’articolo 1 posticipa dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine per la piena operatività del sistema telematico di trasmissione delle comunicazioni dei sostituti d'imposta a fini fiscali e contributivi, previa sperimentazione - a partire dall’anno 2010 – da effettuarsi con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS.

    Articolo 1, comma 7
    (Proroga termini per il ravvedimento operoso per la presentazione del modulo RW – lavoratori transfrontalieri)
    L'articolo 1, comma 7 proroga al 30 aprile 2010 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008 in favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW nella medesima dichiarazione.
    Articolo 1, commi 7-bis e 7-ter
    (Lavoratori transfrontalieri)
    Il comma 7-bis, proroga all’anno 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’estero in zone di frontiera (c.d. frontalieri).
    Il comma 7-ter reca la norma di copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proroga disposta dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro nel 2012. In particolare, si dispone una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010.
    Articolo 1, comma 8
    (Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti)
    Il comma 8 dell’articolo 1 estende l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante -  consistente nella riduzione del reddito di impresa a titolo di deduzione forfetaria di alcuni ricavi - ai periodi d’imposta 2009 e 2010.
    Tale agevolazione è stata istituita dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000, e successivamente prorogata nel tempo (da ultimo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, dall’articolo 1, comma 168, della legge finanziaria 2008).

    Articolo 1, comma 9
    (Commissioni censuarie)
    Il comma 9 dell’articolo 1 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009. I due anni di proroga decorrono dalla data di scadenza dell’incarico.

    Articolo 1, commi 10 e 11
    (Sospensione tributi e contributi aree colpite dal sisma dell’Aquila)
    Il comma 10 dell’articolo 1 dispone un’ulteriore proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, ivi compresi i premi INAIL, sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo. Il comma 11 dispone in merito alla copertura degli oneri recati dal precedente comma 10 stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009.

    Articolo 1, commi 12 e 13
    (Discarichi per inesigibilità)
    L'articolo 1, comma 12, proroga di un anno i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l’esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti. Il successivo comma 13, di conseguenza, proroga i termini della sanatoria degli illeciti amministrativi in favore concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007

    Articolo 1, comma 15-bis
    (Fondo tutela sicurezza pubblica)
    Il comma 15-bis dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l’anno finanziario 2009, al fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché all’assunzione in deroga alla legislazione vigente ed al finanziamento della contrattazione integrativa, che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.
    Articolo 1, comma 16
    (Certificazione dei crediti)
    L'articolo 1, comma 16, estende all’anno 2010 la procedura - introdotta in via sperimentale per l’anno 2009 dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2) – per la certificazione di crediti relativi a somme dovute dagli enti locali e dalle regioni nei casi di somministrazione, forniture e appalti compiuti dai creditori a favore dei suddetti enti. Il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 185/2008 ha previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

     Articolo 1, comma 18
    (Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-creative)
    Il comma 18 dell’articolo 1 proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Nel testo con un richiamo all’articolo 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993, vengono espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015.


    Articolo 1, comma 23-bis
    (Fabbisogno degli spazi allocativi della Pubblica Amministrazione)
    Il comma 23-bis novella il comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) in materia di immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ed obblighi di comunicazione da parte delle stesse all’Agenzia del demanio.Le modifiche riguardano esclusivamente i nuovi procedimenti previsti per le amministrazioni dello Stato.
    Articolo1, comma 23-ter
    (Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili)
    L'articolo 1, comma 23-ter, integra l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), recante le autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, quantificate dall’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria nell’importo complessivo di 2.214 milioni per il 2010, 213 milioni per il 2011 e 160 milioni per il 2012.
    L’Elenco 1 prevede le seguenti finalità:
    1)    130 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di norme volte all’adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
    2)    400 milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF.
    3)    103 milioni nel 2010 per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;
    4)    100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;
    5)    400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;
    6)    130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;
    7)    400 milioni nel 2010 per il sostegno del settore dell’autotrasporto;
    8)    370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU;
    9)   181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, di garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo, adempimenti comunitari enti locali, funzionalità sistema giustizia.

    La norma in esame modifica l’Elenco 1, aggiungendo le seguenti autorizzazioni di spesa tra quelle destinatarie di 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, di cui all’ultima voce dell’elenco relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico:
             legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
             decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
             articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa all’incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma;
             legge 15 luglio 2003, n. 189, relativa alla promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

    Articolo 1, comma 23-quaterdecies
    (Ulteriori norme relative al 5 per mille dell’IRE)
    Il comma 23-quaterdecies dispone una proroga al 30 aprile 2010 di alcuni termini previsti per il completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

    Articolo 1, comma 23-sexiesdecies
    (Scuola Superiore dell’economia e delle finanze)
    Il comma 23-sexiesdecies dell’articolo 1 consente che metà delle risorse previste in favore della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy siano utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, anche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge sull’attuazione del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e dalla legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

    Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. a)
    (Fondo Protezione civile)
    Alla lettera a) si dispone l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del Fondo della protezione civile, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991 al fine di adottare misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell’ultimo anno.
    Articolo1, comma 23-octiesdecies, lett. b)
    (Partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico
    ad eventi)
    La lettera b) prevede la proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l’adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e del Comitato Italiano Paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi  finanziati ai sensi dell’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, autorizza per l’anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro.
    Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. c)
    (Risorse per il FORMEZ)
    Alla lettera c) del comma 23-octiesdecies, si rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez), di cui al D.lgs. 285/1999, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

    Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lett. f)
    (Finanziamento delle Agenzie fiscali)
    La lettera f) del comma 23-octiesdecies proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni finalizzate a consentire, tra gli altri, anche l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali, in particolare, dell’Agenzia del demanio, di cui all’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300


    Articolo 2, comma 5
    (Pubblicità legale)
    Il comma 5 interviene sull’art. 32 della legge n. 69 del 2009, recante disposizioni finalizzate alla eliminazione degli sprechi collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea.

    Articolo 2, commi 8-octies e 8-novies
    (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni
    e pubblicità)
    Il comma 8-octies differisce al 31 maggio 2010 il termine (scaduto il 31 marzo 2009) entro il quale è possibile di definire con un versamento le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità effettuate con affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e altri mezzi simili. Le violazioni sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009, ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 207/2008 che ha introdotto nel 2008 tale possibilità (art. 42-bis).
    Il comma 8-novies si riferisce alle violazioni commesse successivamente, e segnatamente dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i cui termini per la conversione scadono il 28 febbraio prossimo.
    Per la definizione delle violazioni si stabilisce l’applicazione delle modalità previste dal citato articolo 42-bis del decreto-legge 207/2008 e quindi anche del termine differito dal comma precedente al 31 maggio 2010, entro il quale provvedere a sanare le violazioni.
     
    Articolo 3, comma 2
    (Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)
    Il comma 2, al fine di garantire la regolarità delle consultazioni elettorali del 2010, proroga a tutto il 2010 le disposizioni volte ad assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3/2009.
    Articolo 3, comma 3
    (Carta d’identità)
    Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d’identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.


    Articolo 3, comma 8
    (Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali)
    Il comma 8 dispone un differimento al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame, del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008. La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, già maturate relativamente all’anno 2008 e non erogate in conseguenza della decadenza dal diritto al rimborso stesso, siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito; per l’erogazione delle quote successive si procederà entro il 31 luglio di ciascun anno, vale a dire secondo le scadenze previste dalla vigente normativa art. 1, co. 6, della già citata L. 157/1999.

    Articolo 3, comma 8-bis
    (Consenso o diniego per la donazione degli organi)
    Il comma 8-bis permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.

    Articolo 5, comma 1
    (Concessioni aeroportuali)
    L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

    Articolo 5, comma 2
    (Limitazioni alla guida)
    L’articolo 5, comma 2, proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117.
    La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all’articolo 117 del Codice della strada , con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

    Articolo 5, comma 3
    (Trasporto persone mediante autoservizi non di linea)
    L'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, recate dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° marzo 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.
    Articolo 5, comma 4
    (Disposizioni in materia di arbitrati sui contratti pubblici)
    Il comma in esame proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici - dall’art. 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207/2008.

    Articolo 5, comma 6
    (Diritti aeroportuali)
    L'articolo 5, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976.
    Articolo 5, comma 7
    (Proroga blocco tariffe)
    L'articolo 5, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, e prevede che sia esclusa dal blocco la regolazione tariffaria relativa: ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate.
    Articolo 5, comma 7-bis
    (Proroga sfratti)
    Con il comma 7-bis viene prorogata di un anno - al 31 dicembre 2010 – la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall’art. 1 del decreto legge 158/2008. Si ricorda che il decreto legge 158/2008 ha introdotto la sospensione delle procedure esecutive di sfratto al fine di ridurre il disagio abitativo relativo a particolari categorie sociali di conduttori nei comuni capoluoghi di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.
    Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
    Articolo 7, comma 5-bis
    (Interventi in favore del Comune di Pietrelcina)
    Il comma 5-bis proroga per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 300/2006- scaduto il 31 dicembre 2009 - relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina  di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nei limiti di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011.
     
    Articolo 7, comma 5-ter
    (Messa in sicurezza delle scuole)
    Il comma 5-ter differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'art. 2, comma 239, della legge 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati e nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 137/2008.
    Articolo 8, comma 1
    (Proroga dei termini di cui al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, in materia di adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 23 ottobre 2000)
    Il comma in esame proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell’ordinamento nazionale dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. 208/2008, per l’adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’art. 13 della direttiva (recepito dall’art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal D.Lgs. 152/2006).
    Articolo 8, comma 2
    (Proroga di termini per la funzionalità dell’Istituto Superiore
    per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
    Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT dall’art. 1, comma 347 della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.
    Articolo 8, comma 3
    (Proroga di termini del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
    in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti)
    Il comma in esame differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa. Il precedente termine del 31 dicembre 2009 era stato fissato dall’art. 23, comma 21, del DL 78/2009 che aveva a sua volta prorogato il termine del 30 giugno 2009 introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del DL 208/2008.
     
    Articolo 8, comma 3-bis
    (Inquinamento impianti industriali)
    Il comma 3-bis proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) relativo all’adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988. Si fa notare che il termine inizialmente previsto dal codice dell’ambiente era già stato prorogato di due anni (cioè fino al 29 aprile 2011) dall’art. 32 del D.L. 248/2007.
    Articolo 8, comma 4-bis
    (Installazione impianti fotovoltaici)
    Il comma 4-bis rinvia al 1 gennaio 2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del DPR 389/2001 (Testo unico dell’edilizia), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

    Articolo 8, comma 4-ter
    (Raccolta differenziata rifiuti)
    Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l’adeguamento alle disposizioni del D.M. ambiente 8 aprile 2008 (previsto dall’art. 2, comma 7, del medesimo decreto) da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti, all’entrata in vigore del decreto, sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.
    Articolo 9, comma 2
    (Proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
    Il comma 2 dell’articolo in esame proroga di un anno (al 31 dicembre 2010), il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 151/2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali(cd. RAEE nuovi).
    Conseguentemente sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali) del citato d.lgs. 151.
    Articolo 9, comma 4
    (Zone franche urbane)
    Il comma 4 interviene sulla disciplina delle zone franche urbane previste dal comma 340 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), stabilendo che l’onere finanziario fissato dal comma 340 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane (50 milioni di euro per le annualità 2008 e 2009) costituisce il tetto massimo di spesa.
    Articolo 9, comma 4-bis
    (Mercato dei fiori di Sanremo)
    Il comma 4-bis proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo, ai sensi dell’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 248/2007, dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

    Articolo 10-ter
    (Modifiche all’articolo 3, comma 4, testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998)
    L’articolo in commento modifica l’art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato. Viene stabilito che, in caso di mancata pubblicazione del decreto flussi annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. La normativa vigente prevede, invece, la possibilità di emanazione del decreto transitorio nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.
    Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere adottato entro il 30 novembre, mentre attualmente non è previsto alcun termine.

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