00 01/02/2009 20:42
Limiti alla detenzione e al trasporto di munizioni
La legge prevede che, previa denuncia all'autorità di PS, si possono detenere:
- N. 200 cartucce per pistola
- N. 1500 cartucce per arma da caccia (senza obbligo di denuncia fino a 1000 cartucce caricate a munizione spezzata)
Sono armi da caccia le armi lunghe che sparano munizioni consentite per l'esercizio dell'attività venatoria.
L'attività venatoria è consentita con cartucce di calibro (diametro del proiettile) minimo 5,56 mm che abbiano un bossolo di altezza minima 40 mm. Perciò sono da caccia la .222 e la .223 Rem. ma non la .22 l.r. Ne consegue che le cartucce cal. .22 l.r. rientrano nel limite delle 200 cartucce per pistola, anche se si ha solo una carabina. Sono da caccia la 7,65 Br., la 9x17, la 9x21, la .40 SW, la .45 ACP, la .38 special, la .357 magnum, la .44 magnum ecc.
La legge prevede che si possono trasportare fino a 600 cartucce. Quindi, in teoria, il tiratore che frequenta un poligono può trasportare 200 cartucce per pistola + 400 cartucce per fucile per ogni seduta di tiro.
La legge prevede che gli inneschi si possono detenere in numero illimitato e per essi non c'è obbligo di denuncia.
Una circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che con 1 Kg di polvere da sparo si caricano (stima forfettaria) 2500 cartucce per pistola (qualunque sia il calibro) e 500 cartucce da caccia (qualunque sia il calibro).
La legge prevede che si possono detenere (previa denuncia all'autorità di PS) fino a 5 Kg di polvere da sparo. Nel computo della polvere detenuta va considerata anche la polvere contenuta nelle cartucce già assemblate, tenendo conto della circolare del MinInt citata.
[Modificato da basettun 02/02/2009 16:50]