Il collaudatore statico delle strutture portanti viene nominato dal committente ai sensi della legge 1086 e/o della 64/74 che hanno un ambito più limitato delle NTC 2008. Per cui ragionevolmente ritengo che, a meno di un estensione del mandato da parte del committente, il collaudatore statico non sia tenuto all'obbligo del collaudo delle parti con funzione portante autonoma. In pratica il collaudatore statico nominato ai sensi di queste leggi "lascia" il cantiere subito dopo aver redatto il collaudo statico "vista" la relazione a strutture ultimate firmata dal direttore dei lavori. Le parti con funzione strutturale autonoma dovrebbero essere ringhiere, tramezzi, muri di tamponamento, macchinari, antenne, porte, finestre, muretti in laterizio, griglie, grondaie caditoie etc. per cui se fossi il committente non mi terrei in cantiere un altro tecnico da pagare per ulteriori prestazioni ma richiederei queste certificazioni statiche, firmate da un tecnico abilitato, agli installatori oppure al direttore dei lavori.
Raffaele