00 05/01/2008 11:01
Domanda?

Quanti di voi Comandanti conoscono questa legge che prevede la prevenzione delle cadute dall' alto?

Controllate durante la Commissione Edilizia che nel progetto sia previsto un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione sulla posizione dei punti di ancoraggio, anche per lavori di manutenzione futura?

In poche parole, senza questo elaborato tecnico, nelle richieste di abitabilità, è un limite.

"Art. 91 ter
Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per
la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da
caduta dall’alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture
1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e
realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i
rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione

ordinaria delle coperture.
2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o
le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia

d'inizio di attività:
a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico
di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella
successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione
dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.
3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e
l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.

4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento
tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al
comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei
termini previsti dall'articolo 91 bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del
comma 6 dello stesso articolo 91 bis.
5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato
di abitabilità.
6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:
a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi
edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di
manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di
sicurezza;
b) i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;
c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.
7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei
regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso."
2. Il regolamento tecnico di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del
1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla Giunta provinciale,
sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di
concessione o alle denunce d'inizio di attività presentate successivamente all'entrata in
vigore del regolamento tecnico.

Leggetevi bene tutta la norma, per noi è molto utile si dovesse intervenire sul tetto.