È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

opinioni a confronto sito giuridico

Danno causato da pubblici dipendenti

  • Messaggi
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 11.983
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 26/10/2007 12:32
    CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 08/10/2007 (Ud. 25/5/2007), Sentenza n. 20986 - Presidente L. F. Di Nanni, Relatore A. Talevi, Ric. De Nuzzo.
    Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale rifèribilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.
  • OFFLINE
    ferrari.m
    Post: 2.420
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Veteran
    00 26/10/2007 12:57
    Si sa quale era la fattispecie?
    _________________
    ferrari.m
    φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.476
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 26/10/2007 21:57
    questo:


    Con atto di citazione notificato il 24/11/1994 ed il 19/12/1994, De Nuzzo Antonio e Mazza Lucia nonché De Nuzzo Salvatore, i primi due quali genitori ed il terzo come fratello di De Nuzzo Mario, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi Braccio Cosimo, vigile urbano alle dipendenze del Comune di Oria e lo stesso Comune di Oria assumendo che 1' 11/8/1991, presso lo stadio Comunale di Oria, durante la manifestazione folcloristica "Torneo dei Rioni" il menzionato Braccio aveva sparato un colpo di pistola che aveva attinto il proprio congiunto De Nuzzo Mario uccidendolo. Aggiungevano gli istanti che, per tale fatto, il Braccio era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna ad anni 16 di reclusione, sentenza di condanna pronunciata in danno di costui per omicidio volontario dalla Corte di Assise di Brindisi in data 21/05/1992 e confermata con decisione 4/2/1993 dalla Corte di Assise di Appello di Lecce prima e con decisione 23/10/1993 dalla Corte di Cassazione poi. Precisavano i medesimi istanti che dette sentenze avevano posto a carico del Braccio anche il risarcimento dei danni nei confronti di essi congiunti, parti civili costituite, e concludevano chiedendo la condanna di costui e del Comune di Oria al pagamento solidale in proprio favore di tali danni, danni che quantificavano in £. 600.000.000 (ovvero in quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa) instando altresì per la refusione delle spese sostenute nel procedimento penale in ragione di £. 6.910.000. Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Oria contestava la domanda sostenendo che le sentenze penali dedotte in causa non gli erano opponibili in quanto non aveva mai partecipato al giudizio penale come responsabile civile. In ogni caso sempre a parere dell'Ente convenuto, la dinamica dei fatti come ricostruita con la sentenza penale di condanna escludeva che la condotta delittuosa fosse inquadrabile nell'ambito dei fini istituzionali cui era preposto il Braccio. Concludeva il Comune di Oria instando per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. Braccio Cosimo rimaneva contumace. Con sentenza 16/12/2000 il G.O. presso il Tribunale di Brindisi condannava entrambi i convenuti, in solido al pagamento in favore degli attori, della somma di £. 320.000.000 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo e spese di lite. Riteneva il primo giudice che in virtù del rapporto di dipendenza esistente tra il Comune di Oria ed il Braccio, vigile urbano presso detto Comune, poteva affermarsi la responsabilità del primo in solido con il secondo riconosciuto autore del fatto delittuoso. Questo perché, sempre secondo il primo giudice, la esclusione della responsabilità extracontrattuale della P.A. poteva essere determinata soltanto ove dimostrata l'autonoma volontarietà dell'azione delittuosa realizzata al di fuori dei compiti istituzionali. Così argomentando il primo giudice riconosceva, quale danno morale, £. 130.000.000 ciascuno ai genitori della vittima e £. 60.000.000 al fratello dello stesso. Diversamente, lo stesso primo giudice negava il rimborso delle spese sostenute nel giudizio penale svoltosi in assenza del Comune mai citato quale responsabile civile. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Oria. La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dal Comune di Oria. Contro tale decisione il Comune di Oria proponeva ricorso per cassazione
    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 90
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Junior
    00 27/10/2007 10:23
    Be, messa così, è come se facessi causa al macellaio, perché il suo garzone, allo stadio, mi ha dato una coltellata.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.479
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 27/10/2007 10:45
    [SM=g27827]

    più o meno è così.
    lillo1
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 11.983
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 27/10/2007 23:56
    Re:
    Michele Dei Cas, 27/10/2007 10.23:

    Be, messa così, è come se facessi causa al macellaio, perché il suo garzone, allo stadio, mi ha dato una coltellata.



    Non proprio, il vigile era comunque in servizio.

  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.481
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 28/10/2007 15:18
    ebbè, ma è proprio quello il busillis.
    fino a che punto è riferibile alla p.a - sotto il profilo risarcitorio, naturalmente, posto che la responsabilità penale è sempre personale - il comportamento colposo e/o doloso del dipendente che svolgendo il proprio lavoro, abbandona la strada del comportamento trasparente, imparziale, equo, finalizzato al perseguimento di finalità di interesse pubblico ecc.. che dovrebbe guidare la sua azione di pubblico funzionario, e commette fatti illeciti? senza arrivare al caso estremo che è sotteso alla vicenda della sentenza citata, si pensi al caso di abuso di ufficio per favorire qualcuno a danno di altri...

    inutile dire che anche su questo punto si è detto di tutto.

    qualcuno dice che la responsabilità della pa sussite sempre, anche nel caso di comportamento del pubblico dipendente che integra gli estremi del reato. altri escludono sempre la responsabilità della p.a. nel caso ci sia reato. altri fanno una disamina più articolata, che ora non ricordo (devo ripassare)
    questa sentenza mi pare interessante perchè è tra quelle che provano a cercare una linea di demarcazione per individuare fino a quale livello sussista la responsabilità della pa e quando essa debba essere esclusa.


    .
    lillo1
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 11.985
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 28/10/2007 18:52
    Sicuramente sei responsabile di tutto quello che può fare una certa vigilessa [SM=g27828]
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.483
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 28/10/2007 22:24
    Re:
    marco panaro, 28/10/2007 18.52:

    Sicuramente sei responsabile di tutto quello che può fare una certa vigilessa [SM=g27828]





    aaargghhhh!!!!!!!!!

    (comunque ancora per poco....!) [SM=g27828]

    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 91
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Junior
    00 29/10/2007 08:50
    Re: Re:
    marco panaro, 27/10/2007 23.56:



    Non proprio, il vigile era comunque in servizio.





    Ok, allora: è come se facessi causa al macellaio, perché il suo garzone, mentre stava andando a fare una consegna, mi ha dato una coltellata.

    A parte gli scherzi, secondo me par logico ravvivarsi la responsabilità dell'ente in tutti quei casi in cui l'evento sia collegato con l'attività dell'amministazione (anche al di là del fatto formale dell'essere o meno in servizio).
    Quindi se il vigile (anche fuori servizio) nella manifestazione folcloristica interviene per stroncare contestazioni sonore (da parte di ubriachi) che impediscono il regolare svolgimento della manifestazione e, per imperizia o eccesso di legittima difesa, ecc., arreca un danno giusto che ne risponda l'ente.
    Al contrario se lo stesso (anche in servizio) approfitta della suddetta manifestazione per sparare a tizio, che l'ha reso cornuto, o gli ha venduto una macchina usata che era un ferroovecchio, allora l'ente non deve risponderne.


    [Modificato da Michele Dei Cas 29/10/2007 09:29]
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.484
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 29/10/2007 09:52
    mi sembra un'ottima sintesi.
    concordo.
    lillo1
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 11.990
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 29/10/2007 22:07
    In effetti è lo stesso ragionamento seguito dalla Cassazione. Cioè vi sarebbe stata una cesura tra il momento in cui il vigile operava come pubblico ufficiale e quello in cui il movente principale delle sue azioni è diventato privato.
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.492
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 30/10/2007 06:45
    anche perchè, in caso contrario (responsabilità della pa per qualsiasi cazzata faccia un suo dipendente) si finirebbe per sconfinare nella responsabilità oggettiva.
    lillo1
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 2.560
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 25/11/2007 19:28
    corte dei conti - Sezione I Centrale di Appello, n. 360 del 25 ottobre 2007
    La sussistenza di un rapporto di servizio deve essere attestata non solo in ipotesi di condotta lesiva realizzata nell’esercizio di specifiche funzioni demandate al presunto responsabile dall’amministrazione di appartenenza, ma anche quando tali funzioni abbiano costituito presupposto imprescindibile, anche se meramente occasionale, per l’attivazione di quelle condotte lesive.
    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 123
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Junior
    00 26/11/2007 18:10
    A proposito di garzoni di macellai, riporto il commento di ALtalex (Solange Manfredi):
    "La decisione della Corte è stata quindi di escludere la riferibilità del comportamento del vigile urbano all’amministrazione, perché tale comportamento era mosso da fini egoistici e personali.
    Tale decisione desta comunque alcune perplessità perché potrebbe portare a pericolose distorsioni. Così argomentando, infatti, difficilmente un comportamento illecito posto in essere da un dipendente, sia esso doloso o colposo, potrebbe più essere attribuito alla P.A. Infatti la quasi totalità degli illeciti, sotto l’aspetto soggettivo, possono essere attribuiti a fini personali od egoistici.
    Sarebbe più corretto invece prevedere una attribuzione della condotta illecita alla P.A. tutte le volte in cui il dipendente, pur se agendo per iniziativa personale e fini egoistici, commette il fatto nello svolgimento delle proprie attribuzioni e per realizzare il fine istituzionale.
    Non si ritiene, infatti, nel caso da noi esaminato che si possa considerare interrotto il rapporto organico.
    Diversamente argomentando la P.A. non sarebbe più responsabile di tutte quelle condotte, come abuso di potere o violazioni di ordini di servizio, commessi dal dipendente ma connessi alla realizzazione di fini istituzionali.
    Diverso discorso invece va fatto nel caso in cui invece il fatto illecito sia la conseguenza di una iniziativa personale del dipendente, completamente svincolata dalle sue mansioni; in tale ipotesi sicuramente si sarebbe dinnanzi ad una frattura del rapporto organico poiché il dipendente ha agito chiaramente per il perseguimento di uno scopo esclusivamente egoistico non riconducibile, neanche mediatamente, alla funzione che gli compete".


    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)