LOrdinanza 3274 al primo comma dellart. 2 recita: In zona 4 lasciata facolt alle singole regioni di introdurre o meno lobbligo della progettazione antisismica.
Le regioni si sono espresse in modo diverso, ad esempio (si veda:
http://www.ateservizi.it/Pubblicazioni/vademecum/index.htm):
Toscana progettazione antisismica anche in zona 4
Emilia progettazione antisismica anche in zona 4
Lombardia progettazione antisismica in zona 4 solo per edifici sensibili e rilevanti (D.G.R. n. VII/14964 del 7/11/2003 e Decreto 19904 del 21/11/2003)
Veneto progettazione antisismica in zona 4 solo per edifici sensibili e rilevanti (All II alla D.C.R. n 67 del 3/12/2003)
LOrdinanza 3274 contiene, per ciascuna delle tipologie costruttive considerate (calcestruzzo, acciaio, miste, legno e muratura), un articolo dedicato agli edifici in zona 4.
Questo articolo recita testualmente (es. Art. 5.8 per gli edifici in CA oppure Art. 6.6 per gli edifici in acciaio o Art. 8.4 per edifici in muratura): Edifici in zona 4 Gli edifici con struttura in cemento armato (oppure acciaio, oppure muratura) da edificarsi in zona 4 possono essere calcolati applicando le regole valide per la progettazione non sismica , alle seguenti condizioni..
Le condizioni imposte consistono:
? nellobbligo di assoggettare comunque gli edifici a forze orizzontali di intensit prescritta per le diverse tipologie costruttive (es. 5% dei carichi verticali per gli edifici in C.A.)
? nel rispetto di specifici dettagli costruttivi per garantire una minima duttilit
Il rispetto delle suddette condizioni pu comportare conseguenze non trascurabili nella progettazione.
Leggendo, quindi, il citato artico 2 dellOrdinanza e i capitoli citati per gli edifici in zona 4 della stessa si potrebbe interpretare:
In zona 4 le regioni hanno la facolt di introdurre o meno lobbligo della progettazione antisismica, cio si potr adottare la progettazione non sismica a patto che si rispettino almeno le condizioni di minima fissate dagli articoli specifici per le diverse tipologie costruttive.
Le regioni come Lombardia e Veneto, si sono espresse in modo, a mio avviso, diverso:
? La R. Lombardia nella DGR VII/14964 ha testualmente deliberato: 3- di disporre che nella zona 4 le norme tecniche di cui allOrdinanza si applichino esclusivamente agli edifici strategici e per le opere infrastrutturali...
? La R. Veneto nellAll. II alla D.C.R. n 67 del 3/12/2003 si esprime in modo diverso, pi coerente con lart. 2 della 3274: f) nei comuni ricadenti in zona 4 non previsto, al momento, lobbligo della progettazione sismica (solo per edifici non rilevanti). Tale disposizione potr essere modificata successivamente anche in relazione alla nuova mappatura che sar predisposta entro un anno ...
Per la R. Lombardia quindi, fatti salvi gli edifici rilevanti, in zona 4 non si dovrebbero applicare del tutto le norme tecniche di cui allOrdinanza (cio gli allegati 2, 3, 4), cio si dovrebbe ignorare completamente la stessa (salvo ovviamente lallegato 1 relativo alla classificazione): questa in effetti linterpretazione corrente che sembra sia stata assunta (cio in Lombardia in zona 4 dovrebbe essere possibile progettare un edificio non rilevante come si faceva prima dellOrdinanza, senza alcuna prescrizione aggiuntiva).
Per la R. Veneto, invece, potrebbe rimanere valida linterpretazione contenuta nel riquadro (che, peraltro mia personale).
Le chiedo un parere in merito, anche se mi rendo conto che il quesito andrebbe rivolto alla Protezione Civile.
La questione si complica ulteriormente se, nel periodo transitorio di 18 mesi in cui possibile utilizzare la normativa previgente, il progettista utilizza la vecchia normativa sismica (Emilia Romagna e Toscana hanno chiarito che chi utilizza la vecchia normativa sismica del 96 deve verificare gli edifici in zona 4 come quelli in zona 3, cio con le stesse forze sismiche).