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Consiglio Giustizia Amm. Regione Siciliana 21/9/2006 n. 518

Non risulta corretta la adozione della misura cautelare provvisoria prima della notifica del ricorso e della contestuale istanza cautelare; e ciò avuto riguardo alla disposizione dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 come modificato dall’art. 3 della legge n. 205/2000, in forza della quale tale misura può essere richiesta contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti e quindi adottata dopo la notificazione alle controparti (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 10 maggio 2002, n. 179).