Riporto l'Art. 40 della legge nr. 3 del 2003.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale
della Polizia di Stato e regolamentazione
dei relativi procedimenti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le
fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in
misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una
sanzione disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione alla
mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle
specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione
cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti
disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo
2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la
sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli
accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle
articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive
competenze, nonche' di quelle del Capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento
disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle
procedure, prevedendo, per le sanzioni piu' gravi della pena
pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo
collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la
contestazione e la difesa, nonche' la rideterminazione, con le
medesime finalita' di semplificazione e accelerazione dei
procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche
relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della
riapertura del procedimento disciplinare, nonche' della
riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per
i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere
l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute
coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il
parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle
procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate,
con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
P.S. i decreti, a tutt'oggi, non sono stati ancora emanati!!!!!