Scritto da: federic4 07/02/2005 11.19
Saluti a tutti i colleghi!
All'unico scopo di diffondere le informazioni riporto il seguente comunicato diffuso ieri dall'ANPA!
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La Commissione Siliquini dopo la Vostra protesta su www.praticanti.com si è presa una "pausa di riflessione" di circa un mese.Anche gli studenti universitari presso le Facoltà di giurisprudenza italiane ormai sono tutti mobilitati contro la riforma.La presentazione del nostro corposo "dossier" (circa 45 pagine) politically incorrect sulla Commissione Siliquini è solo rimandato al momento della presentazione del documento finale della Commissione.
Per ora Vi giriamo una piccola anticipazione dello stesso.Si tratta di alcuni estratti dalle proposte di legge presentate in tema di accesso e formazione dal Sott. Siliquini.Riteniamo non debbano essere accompagnate da alcun commento.Basti pensare che è addirittura auspicata la restaurazione del "numero chiuso".Interessante il fatto che quasi dieci anni fa già il Sott. Siliquini "prevedesse" il sorteggio tra Commissioni d'esame (poi effettivamente realizzatosi con il DL Castelli).
Il merito della "scoop" è di Ivano Lusso Presidente della sezione di Savona dell'A.N.P.A. www.anpaitalia.it che lo gira in anteprima per www.praticanti.com
Estratto del disegno di legge n.75 della XIII Legislatura per la riforma della professione.
Art. 40.
(Registro dei praticanti e tirocinio forense)
1. Nel registro dei praticanti annesso all'albo hanno diritto di essere iscritti tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), e non abbiano superato i trentacinque anni di età
2. L'iscrizione, richiesta con domanda scritta dall'interessato, é deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale in cui l'interessato svolgerà effettivamente il tirocinio, purché sia anagraficamente residente nello stesso circondario.
3. Per ottenere l'iscrizione il richiedente deve altresí documentare di aver superato, nel corso degli studi universitari, gli esami sulle seguenti materie: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto processuale civile e diritto processuale penale.
Art. 41.
(Modalità del tirocinio forense)
1. Il tirocinio consiste nell'effettiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine. Gli avvocati hanno l'obbligo di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica e di favorirne l'espletamento.
2. Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni. [.............]
Art. 43.
(Esame di abilitazione)
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato é indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense. Esso é unico per tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello. Un candidato puó essere ammesso all'esame per non piú di tre volte.
2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense entro il 30 settembre di ogni anno e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere docenti di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio universitario nazionale. I membri avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni. La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri avvocati con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal piú anziano di età.
3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni distrettuali, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presso il Consiglio nazionale forense si procede per sorteggio ad abbinare i candidati di ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio si compie in seduta pubblica inserendo in una urna denominata "A" tanti biglietti quanti sono i distretti, tutti eguali, arrotolati, trattenuti da elastico, della lunghezza di centimetri 5 e la larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno l'iscrizione "commissione del distretto di...", con l'indicazione del distretto, e in una urna denominata "B" altrettanti biglietti dalle stesse caratteristiche anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione "candidati del distretto di...", con l'indicazione del distretto. L'abbinamento avviene con estrazione di un biglietto dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna B. L'estrazione dei biglietti é effettuata dal presidente del Consiglio nazionale forense o da un consigliere dallo stesso delegato.
4. Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sull'am missione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda. Contro la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato puó ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.
5. Il candidato puó essere ammesso a sostenere l'esame soltanto presso la commissione abbinata ai candidati del distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.
6. Colui che abbia superato l'esame di abilitazione puó iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto nella cui circoscrizione é stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni e non puó chiedere il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo.
Per chiudere in bellezza:
Un estratto del preambolo dello stesso disegno di legge n.75 della XIII Legislatura:
"...Si ritiene questa prospettata un'innovazione per cosí dire "minima", al fine di arginare il tumultuoso moltiplicarsi di nuovi procuratori, che nel volgere di qualche anno potrebbero costituire veramente un problema di inserimento utile nella società e quindi di sopportabilità da parte della stessa, con tutti i rischi di violazioni sempre piú frequenti e gravi sul piano deontologico, tali da rendere risibile il requisito della condotta specchiatissima ed illibata che si richiede (e si deve richiedere) per l'iscrizione nell'albo. Certo la soluzione radicale, per un armonico equilibrio fra popolazione residente nel circondario, o in altro ambito locale, e avvocati operanti in quello stesso territorio, sarebbe la restaurazione del numero chiuso. ".
ma che liberale la siliquini.
ma che brava. e noi che le andiamo ancora dietro......