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Remunerazione per VPO: Castelli dice NO

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  • Marco
    00 27/04/2003 18:53
    Tenuto conto anche della recente interrogazione dell'onorevole Foti che hanno deciso in merito alla remunerazione per chi iscritto al secondo anno delle SSPL esercita funzioni di VPO?
  • augusto
    00 28/04/2003 10:45
    ancora nulla
    Niente di niente, per la semplice ragione che i tempi di risposta del ministro alle interrogazioni parlamentari sono molto lunghi(da sei mesi a un anno!!!). Se vuoi conoscere l'esito quando ci sarà, sintonizzati sul sito www.camera.it e vai sulla casella del deputato Tommaso Foti, lì troverai le eventuali risposte alle interrogazioni parlamentari proposte dal deputato in questione.
    Tanti saluti
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    00 28/04/2003 11:22
    Grazie Augusto!
    Risposta perfetta (purtroppo...)!



    Non ci resta che attendere!
    Luigi Levita

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    00 16/06/2003 13:40
    Aggiornamento...
    [SM=g27816] ....ad integrazione del topic, posso comunicarvi che anche gli ufficiali di polizia giudiziaria sono da tempo sul piede di guerra per ottenere un riconoscimento economico alla loro attività di delegati dal Procuratore della Repubblica.

    A presto per succose novità![SM=g27813]
    Luigi Levita

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    00 03/07/2003 10:31
    Mi giunge notizia...
    ....che qualche Procuratore della repubblica abbia provveduto a pagare gli specializzandi VPO. C'è qualcuno che possa confortarmi? Se così fosse, avremmo a disposizione importanti precedenti!


    Grazie sin d'ora
    Luigi Levita

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    00 10/07/2003 09:24
    Come era prevedibile....
    .... il Ministro Castelli, conformemente alle sue ampie vedute, nega ai VPO specializzandi il diritto al pagamento in udienza.


    Ecco il testo della risposta all'interrogazione dell'onorevole FOTI (AN).








    Atto Camera

    Risposta scritta pubblicata giovedì 3 luglio 2003
    nell'allegato B della seduta n. 334
    all'Interrogazione 4-04802 presentata da FOTI


    Risposta. - La previsione contenuta nell'articolo 50, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, consente ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di svolgere le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali dinanzi ai giudici di pace.
    Si tratta di previsione che deve essere collocata nel contesto di riferimento, costituito dalla normativa istitutiva delle scuole di specializzazione, all'interno della quale essa rappresenta lo strumento individuato dal legislatore per realizzare uno dei momenti di formazione pratica degli specializzandi, previa stipula di convenzioni tra, l'università e sedi giudiziarie.
    La ratio della norma risulta quindi del tutto peculiare, con la conseguenza che non può essere utilmente richiamata, al fine di verificarne la estensibilità, la disciplina vigente per i vice procuratori onorari addetti all'ufficio del giudice di pace, con riferimento alla previsione della corresponsione di indennità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

    Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.







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    claba
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    claba
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    Sapete se a napoli, s. maria cv delegano e, soprattutto, rimborsano almeno le spese?
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    labeone
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    Molto assiduo
    00 30/10/2006 14:13
    date un'occhiata a questa...
    In allegato si trasmette la recentissima Circolare Ministeriale del
    2.10.2006, la quale chiarisce definitivamente le spettanze economiche
    dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
    scuola di specializzazione per le professioni legali, quando svolgano
    funzioni delegate di Pubblico Ministero.

    ***

    Ministero della Giustizia
    Dipartimento per gli Affari di Giustizia
    Direzione Generale della Giustizia Civile
    Ufficio I

    Circolare n. m_dg.DAG.02/10/2006.0101392.U

    OGGETTO: Funzioni di pubblico ministero delegate ad ufficiali di polizia
    giudiziaria in quiescenza ovvero a laureati in giurisprudenza che
    frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione per le
    professioni legali - D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

    Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto recante
    "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
    convertito con la legge n. 155/05, è venuta meno la possibilità di
    delegare le funzioni di pubblico ministero agli ufficiali di polizia
    giudiziaria in servizio, ed è stato previsto che nell'udienza
    dibattimentale dinanzi al giudice monocratico e nell'udienza dinanzi al
    giudice di pace, dette funzioni possono essere svolte - oltre che dagli
    uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da
    laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
    di specializzazione per le professioni legali - dal personale in
    quiescenza da non più di due anni che nei cinque precedenti abbia svolto
    le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

    Conseguentemente, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere
    se agli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza ed ai laureati in
    giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di
    specializzazione per le professioni legali (delegati allo svolgimento
    delle predette funzioni dal Procuratore della Repubblica a norma
    dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e a norma dell'art. 50 del
    D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) spetta la corresponsione dell'indennità
    prevista per i v.p.o. ex art. 4 del D.Lgs. n. 273/89.

    Altri uffici, invece, hanno chiesto chiarimenti circa il rimborso delle
    spese di viaggio occorse per l'espletamento dell'incarico formalmente
    conferito ai predetti soggetti.

    Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito l'Ufficio Legislativo
    di questo Ministero, è del parere che l'indennità di cui all'art. 4 del
    D.lgs. n. 237/89, essendo prevista unicamente per la sola figura del
    vice procuratore onorario, non può essere estesa ad altre categorie di
    soggetti in assenza di una espressa previsione normativa.

    È da escludere, quindi, che l'indennità di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
    237/89 possa essere corrisposta a soggetti diversi dalla figura dei vice
    procuratori onorari come gli ufficiali di polizia giudiziaria in
    quiescenza e i laureati in giurisprudenza.

    In particolar modo la scrivente ritiene, poi, che per i laureati in
    giurisprudenza l'esclusione dell'indennità deriva non solo dalla
    mancanza di una specifica previsione normativa ma anche dalla natura
    stessa dell'attività delegata dall'Autorità giudiziaria, da ritenersi
    svolta ad integrazione delle attività pratiche previste per la
    formazione comune dei laureati che frequentano la scuola di
    specializzazione per le professioni legali (art. 16 D.lgs. n. 398/97).

    Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese di viaggio si
    ritiene che per il caso in questione possano applicarsi, parimenti, le
    disposizioni previste in materia dalla normativa generale degli
    impiegati civili dello Stato (legge 836/73 e successive modificazioni),
    essendo comunque i predetti soggetti formalmente investiti di una
    funzione pubblicistica.

    Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dell'utilità che ne
    deriva dall'esercizio di tali attribuzioni, si è del parere che possano
    essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da chi, nell'adempimento
    di un incarico, agisce nella formale veste di delegato
    dell'amministrazione della giustizia.

    Da quanto detto, può farsi derivare la spettanza del rimborso delle
    spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla "sede di servizio"
    a quella diversa in cui detti soggetti sono chiamati a svolgere le
    funzioni di pubblico ministero, considerando nel caso di specie sede di
    servizio quella dell'Autorità giudiziaria delegante ed escludendo,
    comunque, il rimborso nel caso in cui le funzioni delegate debbano
    essere svolte nel luogo di residenza del soggetto delegato.

    Le predette spese, computate secondo le norme che disciplinano la
    missione dei dipendenti statali, possono essere imputate al cap. 1360
    "spese di giustizia…..".

    Le considerazioni sopra esposte non comportano un aggravio di spesa per
    l'Erario, atteso che, comunque, in mancanza del personale sopra
    indicato, l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero devono essere
    esercitate dai magistrati professionali o onorari, per i quali lo
    spostamento dall'ordinaria sede di servizio importa il trattamento di
    trasferta nella misura prevista dalle norme vigenti.

    Le SS.VV. sono pregate di portare a conoscenza di tutti gli uffici
    interessati quanto sopra rappresentato.

    Roma, 2 ottobre 2006

    IL DIRETTORE GENERALE
    Alfonso Papa
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    Luigi Levita
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    00 01/11/2006 13:53
    Grazie, Labeone ;-) Non è niente di epocale, ma almeno è qualcosina...


    Ciao!
    Luigi Levita

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