dal contratto FS
ART. 23 - TITOLI DI VIAGGIO
Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al
personale in servizio che agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del
presente accordo, convengono sulla seguente disciplina:
1. Al personale dipendente all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma di
contratto stipulato, ed agli ex dipendenti a riposo, così come successivamente
definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un
numero illimitato di viaggi sui treni delle Società del Gruppo e per l’intera rete
ferroviaria.
2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in
poi C.L.C.) sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di
Società del Gruppo firmataria del presente accordo;
b) durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta
eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e
riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
c) astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende
ferroviarie concorrenti.
3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del
titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di
ulteriori eventuali agevolazioni. Al personale dei livelli A, B, C, D ed E viene
rilasciata C.L.C. di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C., mentre al
personale dei livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. di 2 a Classe con esenzione
del supplemento I.C./E.C..
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti
con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono rilasciati al coniuge ed ai figli (fino al
compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori
di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero
illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex
dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente
intesa.
5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è
confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al
successivo punto 7.
6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a
Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale
di invalidità dal 40 al 49% previo parere della Direzione Sanità di RFI, ed
automatico dal 50% in su.
Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex
dipendenti a riposo, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento
FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti in servizio ed ex dipendenti a riposo)
è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai
precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo pari a € 15,00.
8. Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai precedenti punti, per
essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve dotarsi di un diritto di
ammissione il cui costo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, è:
• € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni
precedenti e nei due giorni successivi le giornate di Pasqua, Natale,
Capodanno, Epifania;
• € 12,00 nelle rimanenti giornate.
9. La su esposta disciplina sarà oggetto di revisione tra le parti alla scadenza del
presente accordo, al fine di un suo eventuale adeguamento agli sviluppi
normativi e di mercato.