Prova a controllare se è un caso di questi:
DIRITTO DI RECESSO
* Per le vendite di beni e servizi fuori dai locali commerciali (a domicilio, in ufficio, per strada, eccetera), con esclusione di polizze assicurative e contratti di natura immobiliare, il termine per il ripensamento è di 7 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 50/1992).
* Con una sentenza (C-423/1997), la Corte di giustizia europea ha stabilito che le vendite effettuate dalle ditte in locali affittati in complessi alberghieri o turistici rientrano nelle norme che prevedono la facoltà di ripensamento del consumatore.
* Per le vendite a distanza (per posta, tramite Internet, per televisione, telefono, eccetera), con esclusione di polizze assicurative, servizi bancari, servizi d’investimento (come i titoli azionari e obbligazionari, fondi pensione), il ripensamento è di 10 giorni lavorativi (decreto legislativo n. 185/1999).
Il ripensamento è di 3 mesi se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso.
* Multiproprietà (anche se il contratto è stato firmato nei locali commerciali della ditta, purchè preveda un utilizzo dell’immobile di almeno una settimana): 10 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 427/199
.
* Per i contratti di "time-share" stipulati fuori dai locali commerciali, cioè di utilizzazione turistica dell'immobile senza trasferimento di quote di proprietà, la già citata sentenza della Corte di giustizia europea (C-423/1997) ha stabilito che vale la facoltà di ripensamento di 7 giorni non lavorativi.
* Valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi d’investimento aperti, eccetera, venduti fuori dai locali commerciali della ditta o a distanza: 7 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 58/199
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* Fondi di investimento chiusi venduti a domicilio del consumatore: 5 giorni non lavorativi (legge n. 344/1993).
* Polizze di assicurazione vita sottoscritte ovunque con una compagnia di un altro Stato comunitario o con una filiale europea di una compagnia italiana: 30 giorni non lavorativi (decreto legislativo n. 515/1992).
* Contratti di qualunque tipo stipulati per via telematica mediante uso della firma digitale: 7 giorni non lavorativi (DPR n. 513/1997).