Scritto da Carib.e in data 27/05/2005
... il divorzio!!!!
Allora, visto che ci siamo ...a grande richiesta ... completiamo le informazioni. Premetto però che non sono nè i matrimoni nè i divorzi ad occupare i miei interessi lavorativi, direi tutt'altro, ma visto che si ripropone costantemente questa discussione, per qualche amico del forum ... questo ed altro!
Da tenere ben a mente però che su matrimonio e divorzio sono state scritte intere biblioteche, quindi ...essendo un "terreno minato" ci muoviamo sui principi generali
detto questo, vediamo se ti posso rispondere anche alla tua ulteriore domanda.
Separazione e divorzio
Diritto internazionale privato
Il giudice italiano ha giurisdizione in materia di separazione personale quando il coniuge convenuto sia domiciliato o residente in Italia (l. 31.5.1995, n. 218, art. 3), ovvero quando uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia (l. 31.5.1995, n. 218, art. 32).
- artt. 31 e 32 della l. 31.5.1995, n. 218 che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato.
Art. 31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Art. 3
Ambito della giurisdizione.
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Commento:
La legge applicabile alla separazione personale dei coniugi è la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata (l. 31.5.1995, n. 218, art. 31, 1° co.). Se la legge straniera non prevede l'istituto della separazione, la stessa è regolata dalla legge italiana (l. 31.5.1995, n. 218, art. 31, 2° co.).
I cittadini italiani possono ottenere, all'estero, sentenza di separazione personale, anche se il matrimonio sia stato celebrato in Italia. La sentenza straniera produce effetto nel nostro Paese in presenza dei requisiti di cui agli artt. 64 e 65 l. 31.5.1995, n. 218. Dubbi di compatibilità con i principi di ordine pubblico potrebbero porsi, in particolare, in caso di sentenze straniere pronunciate, contro la volontà di uno dei coniugi, senza che ricorra una situazione di intollerabilità della convivenza, ovvero in caso di accordi di separazione assunti in grave contrasto con l'interesse dei figli
Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere.
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri.
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.