Salve a tutti.
Visto che se ne parla poco in giro mi permetto di postare questo messaggio sperando che questo mio post conduca a un dibattito sull'argomento. Qualunque sia l'esito della discussione... è positivo già solo per il fatto che se ne parla.
Grazie a molecularlab
I quattro quesiti referendari del 12-13 giugno sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2005) mirano ad eliminare:
- gli articoli che vietano la clonazione a fini terapeutici, la ricerca clinica sugli embrioni e il loro congelamento;
- l’obbligo di creare in vitro non più di tre embrioni e l’obbligo del trasferimento nell’utero materno dopo la loro creazione;
- l’articolo 1, perché con il referendum si vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione;
- il divieto della fecondazione eterologa.
Invito alla lettura dei seguenti post per meglio chiarirsi le idee. In caso di dubbi o incertezze chiedete pure: cercherò di documentarmi e di rispondere come meglio posso. Ricordo che è importante pensare con la propria testa e avere senso critico, per prendere una decisione al prossimo referendum, certo, ma anche alle prossime occasioni che la vita ci riserverà. Spero che le informazioni qui incollate possano esservi di aiuto nel prendere una decisione valida.
La Legge: norme e leggi sulla fecondazione assistita.
L'art. 13 comma 1 della recente legge sulla procreazione assistita vieta "qualsiasi sperimentazione sull'embrione umano". Il divieto concerne la clonazione in se', senza alcuna differenziazione della stessa in terapeutica e riproduttiva.
La ricerca scientifica sicuramente non e' assoluta, ma e' sottoposta al limite della dignita' umana. Cio' non significa vietare qualsiasi forma di sperimentazione anche per esclusivi fini terapeutici.
E' necessario chiarire, sia pur in poche righe, cosa sia la clonazione terapeutica: essa permette la creazione di cellule staminali embrionali, che, essendo totipotenti, possono differenziarsi in cellule di ogni tipo di tessuto, restando geneticamente identiche al donatore originario. Per questa loro peculiare caratteristica, l'uso di tali cellule puo' rivelarsi fondamentale per la riparazione di tessuti danneggiati e la sostituzione degli stessi con tessuti ed organi compatibili geneticamente con il corpo del malato.
Una seconda digressione, ma normativa, e' d'uopo per giustificare quanto affermato in esordio.
Non e', infatti, in discussione il rispetto della dignita' umana, principio che trova la sua proclamazione piu' recente nella Carta Europea di Nizza del 2001 -piu' volte utilizzata dalla Corte Costituzionale come riferimento interpretativo- che dedica il Capo I alla "dignita' umana" appunto. Proprio in esplicazione di tale tutela, la Carta vieta, all'articolo 3, "la clonazione riproduttiva degli esseri umani".
Cio' significa che la clonazione, quand'anche venga effettuata per esclusivo fine terapeutico, non lede in alcun modo la dignita'. Vi e' di piu'. L'Italia ha ratificato, con Legge del marzo 2001, la Convenzione di Oviedo ed il suo Protocollo addizionale del gennaio 1998, n.168, sul divieto di clonazione degli esseri umani. I documenti ratificati vietano "la creazione di embrioni umani al fine esclusivo di ricerca", restando in tal modo consentito il loro utilizzo a scopo terapeutico.
In questo contesto si inserisce la Legge n. 40 del 2004, che vieta categoricamente qualsiasi forma di sperimentazione e che pertanto potrebbe dar luogo a profili di costituzionalita', dal momento che la stessa legge non definisce in alcun modo lo status giuridico dell'embrione. Infatti, se la legge avesse sancito "embrione=persona", il divieto sarebbe stato giustificato costituzionalmente, ma tale definizione non e' rinvenibile, oltre che in altra dell'ordinamento italiano, in nessuna norma della legge in esame, profilando cosi' dubbi di costituzionalita' per la liberta' "di scienza", e quindi di ricerca scientifica, sancita dall'articolo 33 della nostra Carta Costituzionale.
Le regole sulla fecondazione assistita
Ecco in sintesi le regole sulla fecondazione medicalmente assistita.
*
Accesso.
Sarà consentita per risolvere problemi di documentate sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci . Potranno ricorrere alle tecniche coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, «mamme-nonne» e fecondazione post mortem.
*
No all’eterologa.
Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
*
Tutela del nascituro.
Assicura to il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall’applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
*
Consenso informato.
La coppia dovrà essere costantemente informata sulle tecniche e sulle fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole. Una volta che l’ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento. Unica eccezione per accertati motivi di ordine medico-sanitario.
*
Sperimentazione.
Vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull’embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. Vietata qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione.
*
Produzione di embrioni.
È possibile produrre non più di tre embrioni per volta, numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
*
Adottabilità.
Prevista l’adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’impianto da almeno tre anni.
*
Crioconservazione.
È consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili.
*
Strutture autorizzate.
Gli interventi potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro presso l’Istituto s uperiore di Sanità.
*
Sanzioni.
Chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300 mila a 600 mila euro; tra i 200 mila e i 400 mila euro saranno pagati a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a copie dello stesso sesso. S e la struttura non è autorizzata la sanzione può arrivare a 300 mila euro. Per il commercio di embrioni o gameti è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600 mila a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600 mila a un milione di euro.
Ciao a tutti e scusate il disturbo!
"...and Paul would like to thank Linda
and Linda would love to thank Paul
and thanx Denny"