00 08/03/2023 13:49

Accolto il ricorso del padre contro la madre che si opponeva. Per la Cassazione nelle scuole ci sono sempre meno gerarchie di credo, si va all comune ricerca di una dimensione spirituale


Le scuole sono sempre più multiculturali. E l’ora di religione è ormai l’ora delle religioni. Momenti in cui si sente sempre meno la gerarchia nei credo affermati, mentre si fa spazio la comune ricerca di una dimensione spirituale che ogni bambino maturerà singolarmente. Partendo da queste premesse la Cassazione accoglie il ricorso di un padre separato che, contro il parere della ex moglie, voleva che la sua figlia minore frequentasse, alle elementari, l’ora di religione - essendo lui un cattolico - per crescere in maniera sana ed equilibrata. Completamente diverso il punto di vista della madre, secondo la quale non era nell’interesse della figlia minore, avere un indottrinamento religioso, prima di essere in grado di fare scelte consapevoli. In più la signora considerava motivo di disorientamento per la minore, che non aveva ancora sei anni, fare una scelta diversa da quella fatta per la figlia maggiore, entrambe conviventi con lei, che non aveva avuto un’educazione religiosa.

L’ingerenza del giudice nella scelta

Ad avviso della Corte d’Appello aveva ragione la madre, perché la bambina era troppo piccola per esprimere una sua posizione in proposito. E perché «il diritto del padre di educare la figlia secondo le proprie convinzioni non prevale sul diritto della madre a non impartire un’educazione religiosa siano a quando la figlia non potrà compiere una propria scelta». Una decisione che la Cassazione annulla con rinvio, invitando la Corte territoriale a rimeditarla su nuove basi. La Suprema corte chiarisce in primo luogo che il giudice, nel caso di contrasti tra genitori separati in merito alle linee educative, è chiamato, come soggetto super partes, ad ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, se padre e madre non sono stati in grado di comporre i dissidi ideologici. Un’ingerenza che può portare anche ad adottare «provvedimenti contenitivi o restrittivi dei genitori», guardando sempre all’interesse superiore del minore. La Suprema corte cita ad esempio la sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 54032 del 2022) aveva giudicato legittima la decisione italiana di bloccare il pressing del padre - che dopo la separazione era diventato testimone di Geova - perché la figlia frequentasse la “sala del regno”.


Nel caso esaminato i giudici di legittimità, invitano anche a procede ad un’osservazione della minore per meglio individuare le sue aspirazioni, anche attraverso un consulente psicologico. Questo a fronte di un padre che affermava il desiderio della minore di coltivare l’insegnamento della religione seguito per tre anni, al pari della sorella, alla scuola materna e di una madre che lo negava. La Corte d’Appello - precisa la Cassazione - ha ritenuto che la richiesta della madre fosse da accogliere perché più in linea con l’interesse concreto della minore, che non proveniva da una famiglia effettivamente praticante, con il rischio di dare messaggi contraddittori.


Il nuovo statuto pedagogico

La Corte territoriale però -avverte la Cassazione - mostra di ignorare lo statuto pedagogico della cosiddetta ora di religione «sempre più orientato non già all’adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, al punto che - si legge nella sentenza - qualcuno al riguardo parla dell’«ora delle religioni». Un effetto della presenza sempre maggiore negli istituti di bambini di nazionalità diverse «la crescita del multiculturalismo nelle scuole - scrivono i giudici - spinge proprio nella direzione di un esame complessivo del fenomeno religioso, senza particolari gerarchie, alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno singolarmente». Per queste ragioni il ricorso del padre viene accolto.

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