Giandujotta.50, 07/08/2015 08:25:
quindi le cose sono cambiate da che mi sono sposata io decenni fa...
all'epoca portammo tutti i documenti tipici, estratto di nascita stato civile residenza e naturalmente battesimo... ecc...
quindi oggi non servono piu.
certo cosi è piu semplice ...
Ma esiste un registro nazionale dei matrimoni in chiesa?
no, non è cambiato nulla.
I certificati servono sempre in quanto se ti sposi con un matrimonio religioso concordatario poi viene trascritto anche in comune, e quindi per legge devi risultare libero da eventuali legami precedenti.
Ma come ripeto per la Chiesa il matrimonio civile non esiste, non è un sacramento e quindi una persona sposata solo civilmente per la Chiesa continua ad essere celibe/nubile.
Esiste anche l'ipotesi del matrimonio solo religioso senza la trascrizione agli atti civili ma in questo caso serve il consenso dell’Ordinario del luogo (Vescovo o vicario generale della diocesi).
E questo permesso lo dà solo per casi particolarmente urgenti e gravi.
Il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia (25 luglio 1993) scrive:
“Quando ci si trovasse di fronte alla richiesta di matrimonio solo religioso da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un’altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio, si proceda con grande equilibrio e non poche cautele. Lo esigono sia ragioni di equità verso tutte le persone implicate nella situazione, sia motivi di doverosa prudenza circa le attitudini matrimoniali del richiedente, sia la necessità da parte della Chiesa di non favorire, al di là delle sue intenzioni, la "moltiplicazione" delle esperienze legali con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di "matrimonio di prova".
Per questi motivi, almeno fin quando «la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze fra tutte le parti interessate», l’Ordinario di luogo, al quale il parroco deve sempre rivolgersi, «non può concedere l’autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali».
Per parte sua e in ogni caso, il parroco «esamini anzitutto se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (ci can. 1071, par. 1, n. 3)». Accerti, inoltre, «la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile». Qualora avesse ottenuto la licenza dell’Ordinario del luogo, «non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l’impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili» (n. 224).
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.