nel regolamento c'è scritto tutto quello che ti interessa
"La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono
negli spazi di pertinenza dell’Istituto e di riaffidarli, al termine delle attività scolastiche, ad un familiare o a
un suo delegato, che deve sempre essere maggiorenne.
La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/03/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato
gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla
sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale
o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane
per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un
insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì “normale e prevedibile”.
Pur sapendo che la giurisprudenza non riconosce liberatorie da parte dei genitori, crediamo sia
necessario (e utile) far compilare alle famiglie le modalità di consegna e ritiro del figlio/a e che ci sia
una dichiarazione che consenta quanto meno alla Scuola di fare presente di aver agito con tutti gli
strumenti utili ai fini della gestione dei minori affidati.
Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico. I collaboratori
scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento
organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica."
pagina 17 del regolamento d'istituto.
e ancora pagina 20
ART. 13 COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei
confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici
scolastici, agli accessi esterni ed interni.
In particolare detta vigilanza è esercitata:
- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nei servizi igienici;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- nei confronti delle uscite, incluse quelle di sicurezza;
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- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a
rischio.
c'è scritto che loro devono sorvegliare e custodire gli alunni, sequando porti il bambino non vedi che è sorvegliato da qualcuno a mio avviso hai tutto il diritto di portarlo in classe.
Cmq, io se fossi in te mi stamperei il regolamento e me lo porterei dietro così con in mano i diversi articoli hai modo anche di farti sentire.
C'è scritto che gli estranei non possono accedere all'istituto se non in casi eccezionali, però se nessuno si prende carico del bambino a mio avviso si ha tutti i titoli di portarlo dentro in classe.