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trasferimenti

  • Messaggi
  • cinzia
    00 07/06/2013 19:33
    ciao volevo per i trasferimenti docenti, nello specifico di scuola primaria,in quale ordine avvengono i movimenti? chi ha la L104 quando partecipa ai trasferimenti? tra un docente con L104 e uno che nn ce l'ha chi ottiene il trasferimento? si guarda il punteggio?insomma c'è tanta confusione!!! grazie a presto
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    civis
    Post: 682
    Registrato il: 21/06/2004
    Utente Senior
    00 21/06/2013 12:15
    Sistema delle precedenze
    All’art. 7 è stato aggiunto un nuovo comma 3 (Campo di applicazione del sistema delle precedenze) per precisare che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria e che le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
    Introduzione della nuova normativa sulle certificazioni (art. 15. comma 1, della legge 183/2011 relativa alla decertificazione). Il riferimento a tale norma, che lo scorso anno era stata recepita solo nell’OM, ora è stato inserito in vari articoli del contratto ed in particolare all’art. 9. In sintesi l’obbligo di documentazione con certificati è stata lasciata soltanto per i certificati medici
    (ivi compresi, ovviamente, quelli relativi alla legge 104/92) e quelli del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa.
    Dimensionamento della rete scolastica ed individuazione dei docenti in
    soprannumeroAll’art. 20 sono state apportate le seguenti integrazioni e precisazioni.

    Comma 3 - (Formulazione delle graduatorie) – Nelle operazioni di cui all’art. 20, le precedenze comuni previste all’art. 7 si applicano soltanto per l’esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.
    - Per fruire della precedenza per l’assistenza ad un genitore con
    grave disabilità, occorre esplicitare anche le ragioni per cui il
    coniuge (se c’è) non può prestare assistenza. Analoga
    dichiarazione debbono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti.
    Inoltre chi chiede di fruire della precedenza deve anche dichiarare
    di avere chiesto di fruire dei 3 gg di permesso mensili per assistere
    per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero
    che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel
    corso dell’anno scolastico). La mancanza anche di una sola di
    queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti ma
    solo nella successiva mobilità annuale;
    - nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con
    handicap grave (art. 7 punto V) sia l’unico/a figlio/a che convive
    con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha
    diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle.
    Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di
    questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del
    riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il
    genitore non è obbligatoria ma diventa un “oggettivo” elemento di
    priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle;
    - per fruire del diritto di precedenza è fatto obbligo di indicare
    l’intero comune (o l’intero distretto, in presenze di più distretti
    nello stesso comune) di residenza dell’assistito, successivamente
    all’indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso.
    La mancata indicazione dell’intero comune (o distretto) non annulla
    la domanda, ma fa venire meno il diritto alla precedenza;
    - per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli minorenni (quindi fino a 18 anni), non è necessario che la
    condizione di handicap sia a carattere permanente.

    Sequenza delle operazioni
    a)- formulazione della graduatoria interna d’istituto (il dirigente
    scolastico ne è responsabile) con affissione all’albo e successiva
    pubblicazione all’albo della scuola della nuova tabella organica inviata
    dall’amministrazione competente. Le graduatorie sono distinte per
    singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per
    ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici
    (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali,
    ecc…). Le graduatorie sono di Circolo e/o Istituto Comprensivo in
    presenza di organico funzionale (infanzia e primaria). In caso di
    contrazione di posto di lingua straniera nell’elementare, il personale in
    soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e
    risulta perdente posto l’ultimo di questa (quindi non necessariamente
    il docente di lingua straniera). Le graduatorie invece sono di singolo
    istituto, o di singolo indirizzo negli I.I.S. con organico distinto, per le varie classi di concorso d’insegnamento e per le varie tipologie di sostegno nella secondaria di 1° e 2° grado. Il personale in servizio nella scuola come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all’individuazione del perdente posto in quanto non è titolare nella scuola.
    b)- Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è
    perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro
    che sono entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo
    settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria. Successivamente
    è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono
    in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che
    sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per
    trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Rientra tra questi
    chi è rientrato nella scuola entro il settennio successivo ad un
    precedente trasferimento d’ufficio.
    Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria. Successivamente
    è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono
    in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che
    sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per
    trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Rientra tra questi
    chi è rientrato nella scuola entro il settennio successivo ad un
    precedente trasferimento d’ufficio.
    Non può essere perdente posto il/la docente che usufruisce di alcune
    tipologie di precedenze (punti I, III, V e VII dell’art. 7 -
    specifica) in quanto è escluso/a dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, a meno che non si renda necessario perché non c’è più nessuno senza diritto di precedenza. Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all’esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati perdenti posto.
    c)- Comunicazione formale al perdente posto. Va fatta per
    iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella organica, informando
    che entro 5 giorni può fare domanda di trasferimento per essere
    riammesso al movimento. Se non si presenta domanda si è comunque
    trasferiti d’ufficio.Mobilità del personale della scuola a.s. 2013-2014
    
    d)- Presentazione della domanda come perdente posto per
    avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la
    presentazione della domanda sì evita che sia l’amministrazione ad
    assegnarla d’ufficio in base a criteri di viciniorietà all’attuale scuola.
    Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella
    scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni,
    mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio
    presentare domanda di trasferimento “condizionata”. La
    domanda presentata come perdente posto (in questo caso si presenta
    su carta) annulla la domanda libera eventualmente presentata in
    precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza
    alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene
    nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comuni viciniori con precedenza rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni
    diversi.
    Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che
    intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è
    obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice
    dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola
    attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.

    Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri
    comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di
    queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive
    nell’ordine di preferenza. Questo accade quando un altro perdente
    posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una
    sede viciniore, non avendo indicato scuole di altri comuni.