00 19/06/2012 12:16
DIPLOMATI SSPL
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte concernente gli Avvocati art.11, tradisce il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.5 del 1999 che recita testualmente: «(...) il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (...)». Orbene, non v’è dubbio che nei confronti dei Diplomati delle SSPL la suddetta verifica di idoneità tecnica risulta già effettuata atteso che l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, nei limiti dei posti messi a concorso, avviene a seguito del superamento dei quiz giuridici di accesso e relativa graduatoria e che il diploma di Specialista delle Professioni Legali, indirizzo Giudiziario-Forense , si consegue, dopo 2 anni di effettiva frequenza, a seguito del superamento dell’esame scritto finale e previo l’espletamento di tutte le attività connesse, svolte per 3 giorni la settimana con intenso studio della giurisprudenza, continue prove scritte, redazione di atti e pareri, 100 ore di tirocinio consistenti in partecipazione alle udienze nei Tribunali convenzionati con la Scuola, lezioni tenute da magistrati, notati, avvocati, convegni e simulazioni dei processi civili e penali. Nell’art.11 dello schema di Decreto, invece, il Diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali viene preso in considerazione e valutato soltanto ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno e non anche ai fini dell’esercizio della professione,tradendo così e ponendosi in contrasto con il citato principio costituzionale omettendo di riconoscere al suddetto Diploma il valore abilitativo alla professione forense, prescindendo dall'esame di Stato e consentendo ai Giovani Diplomati SSPL di continuare ad esercitare quella professione per la quale dopo anni di studio sono stati dichiarati e sono da considerare, ad ogni effetto di legge, Specialisti delle Professioni Legali. Si allegano l’interrogazione della senatrice Poretti a cui non è stata data alcuna risposta nonostante il lungo tempo decorso e le proposte di legge pendenti in Parlamento riguardanti la problematica dei diplomati delle SSPL. Deferenti ossequi. Avv.B.Rizzuti