restituzione punti patente

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maxtac
00sabato 2 agosto 2008 21:06
RESPINTO IL RICORSO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
Cassazione: no a detrazione di punti patente se nel comune non si fanno i corsi di recupero
La Suprema Corte: possono essere tolti solo se l'automobilista li può recuperare nel luogo in cui risiede

ROMA - Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.

LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».


LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.


01 agosto 2008

Actinidia
00domenica 3 agosto 2008 10:10
io mi sono dimenticata come funziona il discorso dei punti...
cioè:
ne hanno dati 20 a tutti, giusto?
poi a seconda dell'infrazione ti detraggono punti...
poi i punti come si riacquisiscono?
maxtac
00domenica 3 agosto 2008 12:29
Re:
Actinidia, 03/08/2008 10.10:

io mi sono dimenticata come funziona il discorso dei punti...
cioè:
ne hanno dati 20 a tutti, giusto?
poi a seconda dell'infrazione ti detraggono punti...
poi i punti come si riacquisiscono?




ogni due anni, se non commetti infrazioni, te ne accreditano 2 oltre i 20 oppure ti fanno tornare a 20 qualora ne hai meno. se commetti tante infrazioni o una grave per cui ti ritrovi con pochissimi punti, puoi recuperarne un po seguendo dei corsi tipo scuola guida.
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