articolo 78 in pillole

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
polizia municipale loiano
00lunedì 1 agosto 2011 13:42
articolo 78 in pillole
l'articolo 78 è certamente il più temuto dagli utenti della strada (prevede 398 euro di sanzione +ritiro carta di circolazione + visita di prova straordinaria) e il più usato dalle F.d.O , a volte per intimorire
leggiamolo insieme

Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

e vi chiedo di soffermare la vs. attenzione sull comma 3 , in particolare la frase in grassetto..
andrebbe fatta analisi logica in italiano .. ma ci sono una "o" ed una "e" che cambiano il mondo
la caratteristica costruttiva deve essere contenuta nel certifiucato di approvazione o di omologazione e nella carta di circolazione
prima pillola cosa significa questo secondo voi????
Slav
00lunedì 1 agosto 2011 14:01
Re: articolo 78 in pillole
Analizzando il periodo in grassetto direi che i termini "omologazione" e "approvazione" si riferiscono ambedue a "certificato", mentre la "e" sembrerebbe a tutti gli effetti usata come "divisore finale" in una lista di elementi...
Quindi deduco che le caratteristiche del veicolo debbano essere indicate su due documenti diversi:
- sul certificato di omologazione (o di approvazione)
- sulla carta di circolazione

Però io non sono molto pratico col linguaggio normativo...
Silverdark
00lunedì 1 agosto 2011 15:13
Re: articolo 78 in pillole
Se uno interpreta la frase letteralmente si possono contestare solo le modifiche che contrastano con quello che è indicato sulla carta di circolazione.
Quindi se consideriamo che sulle carte di circolazione in formato foglio A4 in uso da una decina d'anni, sono riportati come dati rilevanti solo le dimensioni del veicolo, le misure degli pneumatici, il livello di emissioni sonore e il tipo (ma non il numero seriale) del motore si possono contestare teoricamente solo poche cose:

-Telaio accorciato (differente dalle dimensioni di lunghezza riportate sul libretto).
-Misure degli pneumatici (come sopra)
-Livello di emissioni acustiche (solo mediante l'uso di un fonometro)
-Se è stato montato un tipo di motore differente (se lo stesso riporta la targhetta di identificazione)

Ho escluso pezzi non omologati come gli scarichi, specchi e frecce, anche se secondo la frase non essendoci riferimenti ad essi sulla carta di circolazione non dovrebbero sottostare all'articolo 78.
Per la targa fuori norma è diverso dato che segue una regolamentazione diversa.

Queste sono le cose che si possono contestare in un posto di controllo, almeno secondo il senso della frase in italiano.
polizia municipale loiano
00lunedì 1 agosto 2011 15:37
Re: articolo 78 in pillole
dopo l'analisi di silverdark posso anche chiudere qui il mio rapporto... non avete più bisogno di me.. silverdark è perfetto §42§
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso il significato è che sono sanzionate ai sensi con il comma 3 dell’art. 78 cds solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.
quindi la caratteristica costruttiva deve esser ricompresa nel certificato di omologazione o di approvazione e anche nella carta di circolazione..
quante caratteristiche costruttive riporta la vs. carta di circolazione???
quelle che silver ha identificato
veramente bravo...
domanda quanti art. 78 , alla luce di quello che dice il cds , sono invenzioni??... tanti amio avviso
prossimo post .. seconda pillola §10§
polizia municipale loiano
00lunedì 1 agosto 2011 20:05
Re: articolo 78 in pillole
"2° Pillola"
Il regolamento di esecuzione si dintegra il comma 3 dell'articolo 78
Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.). Infatti qui si dice che la caratteristica deve essere indicata nell'appendice V (elenco della lavandaia a uso e consumo dei costruttori di moto per richiedere l'omologazione) ed individuata con decreto del Ministero dei trasporti.... Noi F.d.O lo stiamo ancora aspettando un decreto generale e omnicomprensivo . per ilsistema frenant è uscito ( Decreto Ministero dei Trasporti - 05/08/2010 - n. 147 - Dischi freni per motocicli http://datastorage02.maggioli.it/data/d ... it/147.pdf ) quindi è possibile che che qualche collega applichi il 78

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;
la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; oggi però vedere qui http://www.moto.it/news/freni-liberaliz ... rembo.html
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
quindi per fare un sunto
dall'elenco della lavandaia dell'appendice V il ministero con proprio decreto (è stato chiarito che è equivalente al decreto la direttiva della CE) individua delle caratteristiche che comportano modifica alle caratteristiche costruttive che pero devono anche essere riportate sulla carta di circolazione.. ergo l'art. 78 è praticamente inapplicabile.. §45§
Silverdark
00lunedì 1 agosto 2011 20:36
Re: articolo 78 in pillole
Quindi l'articolo del codice da applicare sarebbe il 72 comma 13 con riferimento al 72 comma 1 o in alternativa il 79, che però prevedono una sanzione da 80 a 318 € e niente ritiro del libretto e revisione straordinaria; questo per quanto riguarda fari, frecce, specchi, scarichi (sia non omologati che omologati senza db-killer) e persino per gli pneumatici fuori misura (anche se questi possono eventualmente rientrare nel 78).
Se ho sbagliato nessun problema a integrare o correggere.



Articoli di riferimento: (presi dal sito: http://www.cetris.it/cds/codice.htm)

Art 72 comma 1

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.


Art 72 comma 13

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.


Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. La misura della sanzione è da euro 1.114,00 a euro 11.139,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter. ***
polizia municipale loiano
00martedì 2 agosto 2011 15:24
Re: articolo 78 in pillole
esattamente ..
se non hai iL dispositivO (ad esempio db killerart. 72 c. 13
se non funziona o non è conforme art. 79
si comprende come per l'articolo 78 rimane un campo molto ristretto di applicazione , pneumatici, decibel, telaio
umberto
Monster Joe
00mercoledì 31 agosto 2011 17:55
Re: articolo 78 in pillole
"polizia municipale loiano":

dopo l'analisi di silverdark posso anche chiudere qui il mio rapporto... non avete più bisogno di me.. silverdark è perfetto §42§
IL legislatore non metta mai le congiunzioni per caso il significato è che sono sanzionate ai sensi con il comma 3 dell’art. 78 cds solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e a i dispositivi di equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) nella carta di circolazione.
quindi la caratteristica costruttiva deve esser ricompresa nel certificato di omologazione o di approvazione e anche nella carta di circolazione..
quante caratteristiche costruttive riporta la vs. carta di circolazione???
quelle che silver ha identificato
veramente bravo...
domanda quanti art. 78 , alla luce di quello che dice il cds , sono invenzioni??... tanti amio avviso
prossimo post .. seconda pillola §10§



quindi, secondo questa bella interpretazione...

io che ho il vecchio libretto con l'indicazione degli scarichi, potrei inavvertitamente smarrirlo e farmene fare un duplicato ?

§40§ §40§ §40§ §40§
00giovedì 8 settembre 2011 13:57
Re: articolo 78 in pillole
ciò significa che se modifico il telaio con il taglio della coda e riesco a passare ad una revisione alla MTCT facendo trascrivere le nuove misure sul libretto di circolazione non mi si può più comminare l'art. 78?
polizia municipale loiano
00martedì 13 settembre 2011 20:30
Re: articolo 78 in pillole
"davisa75":

ciò significa che se modifico il telaio con il taglio della coda e riesco a passare ad una revisione alla MTCT facendo trascrivere le nuove misure sul libretto di circolazione non mi si può più comminare l'art. 78?


non te lo fanno
00giovedì 15 settembre 2011 16:38
Re: articolo 78 in pillole
"polizia municipale loiano":

"davisa75":

ciò significa che se modifico il telaio con il taglio della coda e riesco a passare ad una revisione alla MTCT facendo trascrivere le nuove misure sul libretto di circolazione non mi si può più comminare l'art. 78?


non te lo fanno




perchè?
avevo una punto modificata e sul libretto mi hanno scritto di tutto e di puù §39§
polizia municipale loiano
00lunedì 26 settembre 2011 17:56
Re: articolo 78 in pillole
perchè le modifiche devono essere approvate dalla casa costruttrice
tranne che per l'impianto frenate
umberto
frenkys2r
00lunedì 26 settembre 2011 18:26
Re: articolo 78 in pillole
niente di nuovo per la polizia locale di torino...mai mai fatto un 78 per scarichi frecce e specchi mentre si cerca di fare una bella pulizia per le targhe super inclinate...è quello il vero male dei motociclisti!!! ovviamente anche li si fa a ragion veduta e nn si calcola in modo severissimo l'inclinazione ci si basa molto sulla leggibilità inizialmente per poi passare alle vie di fatto calcolando l'inclinazione...
polizia municipale loiano
00mercoledì 12 ottobre 2011 14:16
Re: articolo 78 in pillole
certo frankys è il contesto che attiva il livello del controllo..
non so a Torino (avete ancora Famigli come comandante??) ma sulla Futa il contesto non favorisce rilassamento da parte delle F.d.O
Umberto
frenkys2r
00mercoledì 12 ottobre 2011 14:51
Re: articolo 78 in pillole
"polizia municipale loiano":

certo frankys è il contesto che attiva il livello del controllo..
non so a Torino (avete ancora Famigli come comandante??) ma sulla Futa il contesto non favorisce rilassamento da parte delle F.d.O
Umberto




si confermo..
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:17.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com