Violante: sostituire Sismi e Sisde

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webcop
00martedì 28 novembre 2006 23:42
'Strutture con compiti di sicurezza interna e esterna'
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Basta con Sismi e Sisde, le due intelligence siano sostituite da due agenzie.: E' questa la proposta di Luciano Violante. Il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera auspica la creazione di due agenzie sostitutive una con compiti di sicurezza interna e controspionaggio, l'altra con compiti di sicurezza esterna. E tutte e due avranno un rapporto diretto con la Presidenza del Consiglio.


In pratica, cosa cambierebbe ? Il nome ? [SM=x165050]
Ma perché poi questa sorta di accanimento contro S.I.S.Mi e S.I.S.De. ? Forse che le nuove Agenzie potrebbero nascere totalmente ex novo ed essere subito operative ed efficienti ? Come dovrebbero essere formate ? Da chi ? Che facciamo, licenziamo in tronco tutti gli attuali quadri e facciamo un'assunzione di massa di inesperti ? [SM=x165065]

[Modificato da webcop 29/11/2006 0.29]

Nicola903
00mercoledì 29 novembre 2006 14:27
Dal punto di vista pratico penso che non cambierebbe niente...

...Secondo me, si tratta soltanto di un pensiero politico ricorrente, sia da una parte che dall'altra, in molti pensano che tutto ciò che è legato alla passata legislazione sia completamente sbagliato e quindi da cancellare con qualche cosa di nuovo, anche se, come in questo caso, avrebbe le medesime caratteristiche, solo che il nuovo personale impiegato, non potrà mai avere le stesse doti di quello passato...

[SM=x165075]
bluewall
00mercoledì 29 novembre 2006 21:51
Re:

Scritto da: webcop 28/11/2006 23.42
Ma perché poi questa sorta di accanimento contro S.I.S.Mi e S.I.S.De. ? Forse che le nuove Agenzie potrebbero nascere totalmente ex novo ed essere subito operative ed efficienti ?



Direi perdona loro perché sanno quello che fanno e che dicono. Ma ti pare che non lo sanno che possono solo cambiare il nome e tuttal più allontanare qualcuno ancora a contratto magari non sponsorizzato o sponsorizzato male e qualcun altro vicino alla pensione. [SM=x165041]
ispanicop
00sabato 2 dicembre 2006 18:11
Re
Vicino alla pensione come il nostro Capo, non chè amico di Violante (guarda caso???) [SM=x165043] [SM=x165042] [SM=x165041]
[SM=x165075]
webcop
00martedì 9 gennaio 2007 22:46
Nascono Isi e Ise, risponderanno a presidenza Consiglio
2007-01-09 21:02
Servizi segreti, riforma vicina
(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Servizi segreti che rispondono direttamente alla presidenza del Consiglio, questo uno dei dei punti cardine della riforma dell'intelligence. E' previsto anche un ministro dell'intelligence. Con la riforma nascono l'Ise (Servizio di informazione e sicurezza esterna), l'Isi (Servizio di informazione e sicurezza interna) e il Dis (Dipartimento dell'informazione per la sicurezza) che prendono il posto rispettivamente di Sismi, Sisde e Cesis. Adottato il testo base di Violante


Tutto qui ? [SM=x165065] [SM=x165050]
dago113
00mercoledì 10 gennaio 2007 01:47
La Patria è salva! [SM=x165041] [SM=x165049]
digos1979
00mercoledì 10 gennaio 2007 10:55
Bella sta Riforma!!!!!Attenzione alla CIA e all' FSB che sicuramente ce la copiano!!!!!! [SM=x165070]
ispanicop
00mercoledì 10 gennaio 2007 16:57
[SM=x165042] E' una scusa per cambiare i vertici dei Servizi non graditi a qualcuno? [SM=x165042] [SM=x165043] [SM=x165041]
[SM=x165075]
soldato.blu
00venerdì 12 gennaio 2007 22:42
Non è del tutto esatto, qualcosa cambia, nasce un ministero ad hoc.
Un ministero che dovrà essere organizzato con un ministro, sottosegretari ecc ecc ecc.........e denari, altri. [SM=x165041]
dago113
00venerdì 12 gennaio 2007 22:42
Re:

Scritto da: soldato.blu 12/01/2007 22.42
Non è del tutto esatto, qualcosa cambia, nasce un ministero ad hoc.
Un ministero che dovrà essere organizzato con un ministro, sottosegretari ecc ecc ecc.........e denari, altri. [SM=x165041]



Ah, ecco.... [SM=x165041]
soldato.blu
00venerdì 12 gennaio 2007 22:49
Se la cosa non fosse terribimente seria, verrebbe da chiedermi se anche qui qualche sottosegretario sceglierà qualche ex come segretario particolare....per la grande esperienza e competenza ovviamente [SM=x165042] .........

.......ma tanto qui noi non ci prendiamo troppo sul serio.... [SM=g27760] [SM=x165041]
|hyena|
00martedì 16 gennaio 2007 14:15
Servizi: Violante, ecco i caratteri innovativi per il nuovo sistema di sicurezza

A conclusione della sua relazione sulla riforma dei Servizi di sicurezza,
svolta stamani in commissione Affari costituzionali, il presidente e
relatore Luciano Violante ha così riassunto i principali caratteri
innovativi che potrebbe assumere il futuro sistema di sicurezza:

a) Il Presidente del Consiglio è titolare dell´alta direzione e della
responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza;

b) il PdC delega le funzioni che non siano assolutamente proprie (come l
´apposizione del segreto di Stato) ad un ministro per la sicurezza;

c) presso la presidenza del Consiglio è istituto il Comitato
Interministeriale per la Sicurezza, presieduto dal PdC, cui partecipano il
ministro per Sicurezza, i ministri degli Esteri, degli Interni, della
Difesa, dell´ Economia; possono partecipare altri ministri ed altre autorità
volta a volta invitati dal PdC;

d) presso la presidenza del Consiglio dei ministri è inoltre istituito il
Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, presieduto dal Ministro per
la Sicurezza; il Dipartimento gestisce la logistica e la formazione,
concorre a definire l´unitarietà di azione delle agenzie, coordina l´intera
attività informativa e della sicurezza, garantisce lo scambio di
informazioni tra le due agenzie, il RIS e le forze di polizia;

e) il SISMI il SISDE sono sostituiti da due agenzie, l´una con compirti di
sicurezza interna e controspionaggio, l´altra con compiti di sicurezza
esterna; le due agenzie hanno un rapporto diretto con la presidenza del
Consiglio;

f) il RIS, Reparto Informazioni Sicurezza, resta alle dipendenze del
Ministero della Difesa, stanti i suoi specifici compiti militari, ma
rientra nell´attività di coordinamento che svolge la Presidenza del
consiglio dei ministri tramite il Dipartimento ed è sottoposto al controllo
del Comitato Parlamentare; la logistica e la formazione dipendono dal
Ministero della Difesa;

g) il Comitato Parlamentare è composto da quattro deputati e quattro
senatori che abbiano rivestito significative responsabilità istituzionali ed
è presieduto da un parlamentare dell´opposizione designato dai Presidenti
delle Camere; il parlamentare che viola l'obbligo del segreto è sostituito
dai presidenti della Camere; i Presidenti, d´intesa tra loro, possono
sciogliere il Comitato in caso di reiterare violazioni del segreto; le
funzioni sono potenziate e sono previste forme di controllo dei bilanci;

h) è prevista una specifica causa di giustificazione per le cosiddette
garanzie funzionali; i comportamenti devono essere autorizzati attraverso
una specifica procedura; in nessun caso possono essere coperti
comportamenti contro l´incolumità individuale, la vita, la libertà, i
diritti politici dei cittadini, le istituzioni della Repubblica ;

i) il segreto di Stato è limitato nel tempo; non può essere apposto su
fatti, notizie e documenti concernenti reati commessi per finalità di
eversione o di terrorismo.

Roma, 28 novembre 2006

Qui il testo integrale della relazione di Violante in pari data, con breve descrizione di tutte le proposte in materia pendenti all'esame del Parlamento. Qualcosina d'interessante c'è.

[Modificato da |hyena| 16/01/2007 15.00]

|hyena|
00martedì 16 gennaio 2007 14:18
Da ANSA.it

9.1.07

SERVIZI SEGRETI: RIFORMA PIU' VICINA, INTESA TRA I POLI
di Anna Laura Bussa
Dopo quasi 30 anni (l'ultima riforma organica è del 1977) i poli sembrano a un passo dall'approvare una riforma dei Servizi Segreti. La commissione Affari Costituzionali della Camera adotta infatti praticamente all'unanimità un testo base, messo a punto dal relatore Luciano Violante.

Unica eccezione la Lega, che sceglie però la strada dell'astensione. Il provvedimento, che riprende in gran parte la proposta di legge presentata dai componenti del Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti (Copaco) a metà dicembre, prevede l'istituzione di due Servizi al posto di Sismi e Sisde: l'Ise e l'Isi, il primo competente per le operazioni all'estero e il secondo per quelle su territorio nazionale. E affida tutto nelle mani del premier che a sua volta dovrà essere affiancato da un ministro senza portafoglio, quello per la Sicurezza, al quale verranno delegate alcune funzioni.

Praticamente unanime il coro dei consensi. Violante sottolinea come non si sia mai registrata prima un'intesa del genere tra i poli su una materia come quella dei Servizi. Mentre il presidente del Copaco Claudio Scajola assicura che la riforma potrebbe vedere la luce già questa primavera. Soddisfatto per il nuovo testo è anche il deputato di An Maurizio Gasparri secondo il quale il fatto che il governo abbia deciso alla fine di non presentare una sua proposta "ha facilitato di molto il lavoro parlamentare". "Finalmente - incalza il responsabile Giustizia Ds Massimo Brutti - si sta sbloccando una lunga paralisi che dura da più di 20 anni. E' infatti dagli anni '80 che si sono messi in luce limiti e carenze della legge 801 sui Servizi''. Ma commenti favorevoli arrivano anche dai capigruppo in commissione dell'Udc Giampiero D'Alia e Graziella Mascia. Per il primo si apre "finalmente un percorso condiviso".

E per la seconda si tratta di una "riforma all'insegna della trasparenza a sostegno di una maggiore sicurezza dei cittadini". Il testo Violante comunque ha subito modifiche e ritocchi. Primo tra tutti quello che riguarda la norma istitutrice di una sorta di 'Super-servizio per le comunicazioni' (Sicom) che poteva fare attività di intercettazione e di 'decrittazione': una norma considerata pericolosa soprattutto da Lega e Udc che alla fine ne hanno ottenuto la cancellazione. Novità rispetto alla proposta del Copaco invece sono il fatto che Ise e Isi non dovranno solo raccogliere informazioni, ma anche agire; l'estensione dei reati esclusi dalle garanzie funzionali anche per chi collabora; maggiori poteri al Copaco che sarà composto non più da 8 parlamentari, ma da 10.

Decadenza, inoltre, dall'incarico nel Copaco per i parlamentari che violano l'obbligo del segreto e impossibilità di ricoprirne altri nel corso della legislatura. La commissione, che attende ora le osservazioni del governo, ha già fissato il calendario dei lavori: martedì prossimo audizioni dei vertici di Sismi e Sisde e giovedì termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. "Ora che c'é un'intesa di massima - dice Gianclaudio Bressa della Margherita - si può lavorare bene e con una certa speditezza. Non credo ci sia il minimo problema a far approdare il testo in Aula per il 29 gennaio così come previsto".


webcop
00martedì 16 gennaio 2007 23:05

Legge 24 ottobre 1977, n. 801
Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.


(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303)

Art. 1
Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3
E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.
La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Art. 4
E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione.Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.
Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 5
I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.
E' abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477. (2)
(2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477, relativo alle attribuzioni nel campo interforze del capo di Stato maggiore della difesa, quest'ultimo aveva il compito di sovraintendere "al servizio unificato di informazioni delle forze armate il quale provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche l'opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese".

Art. 6
E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.
Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 7
Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Art. 8
Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Art. 9
Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.
I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.
Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Art. 10
Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.
Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).
Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Art. 11
Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza , e sui risultati ottenuti.
Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.
A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.
In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12
Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato (art. 24. comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352 del 1992).
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Articoli 13-15 (omissis)
Gli articoli da 13 a 15 recano modifiche all'allora vigente codice di procedura penale. La disciplina codicistica della materia del segreto di Stato è ora contenuta negli articoli 202, 203 e 256 del codice di procedura penale e nell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

Art.16
Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi (…) del codice di procedura penale (art. 202 e 256 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p) il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 17
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

Art. 18
Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

Art. 19
Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza" - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno.
Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.
In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

[Modificato da webcop 16/01/2007 23.07]

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