Una proposta di riforma istituzionale

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Arvedui
00mercoledì 30 agosto 2006 17:07
Posto questa interessante proposta di riforma istituzionale (presa da lavoce.info) che magari potremo prendere in considerazione quando discuteremo di istituzioni nella PPC

Una proposta di riforma istituzionale
Giuseppe Pisauro
Giancarlo Salvemini


Il referendum sulla riforma costituzionale approvata dalla precedente maggioranza di centro-destra ha chiaramente respinto quella riforma, ma ha anche bocciato l’idea che si possa attuare riforme costituzionali a semplice maggioranza non qualificata e con un campo di intervento troppo vasto. L’attaccamento dimostrato dagli italiani alla Costituzione repubblicana non esclude la possibilità di modifiche, purché limitate e ampiamente condivise dalle diverse forze politiche (metodo questo indicato dallo stesso Presidente della Repubblica Napolitano).
L’area nella quale sembra urgente un intervento è quella delle regole istituzionali del federalismo fiscale. La riforma del Titolo V, approvata due legislature fa senza una sufficiente condivisione, contiene principi che l’esperienza di questi anni dimostra di difficile traduzione in un corpo di leggi ordinarie chiaro e coerente. Intervenire su quei principi ha una ricaduta sulle norme costituzionali che riguardano la procedura di approvazione delle leggi di spesa e di approvazione del bilancio.

Le competenze dello Stato e delle Regioni

Nella nostra proposta andrebbe modificato l’art. 117 della Costituzione, definendo innanzi tutto in modo chiaro al secondo comma le materie in cui vi è legislazione esclusiva dello Stato (e al riguardo può essere un testo valido, almeno come punto di partenza del dibattito, quello del medesimo comma che era inserito nel testo respinto dal referendum). Al terzo comma dovrebbe essere semplicemente specificato che "sono materia di legislazione concorrente tutte quelle non indicate al comma precedente". Continuando a specificare che nelle materie a legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.
Verrebbe quindi soppresso il quarto comma dell’art. 117: quello riguardante le competenze esclusive delle Regioni. Verrebbe così eliminata la spada di Damocle che assegnava alla legislazione regionale tutto quello che si fosse dimenticato di definire nelle competenze esclusive dello Stato e nelle competenze concorrenti (quest’ultime anzi con la nostra proposta non necessitano più di una elencazione); si elimina definitivamente l’incentivo a immaginare possibili materie che a priori non possano interessare i cittadini italiani in quanto tali, ma solo in quanto residenti in una specifica regione; si permette su un campo vastissimo di materie l’intervento regionale (il federalismo), lasciando allo Stato solo la definizione dei principi generali.

Il finanziamento dei governi locali

Per evitare una potenziale lettura del federalismo in chiave angusta ed egoistica (respinta pure dall’esito del referendum in quasi tutte le regioni italiane), bisognerebbe eliminare dall’art. 119, secondo comma, le parole "riferibile al loro territorio". Ossia i criteri di compartecipazione al gettito dei tributi erariali dovranno essere definiti di volta in volta dalla legge ordinaria dello Stato, e non predefiniti, senza alcuna valutazione economica, per sempre nella Costituzione. Nello stesso comma si dovrebbe reintrodurre, prudentemente, lo strumento dei trasferimenti statali (dimenticato o censurato nell’attuale testo costituzionale) tra le possibili modalità di finanziamento delle funzioni attribuite a Comuni, Città metropolitane e Regioni (come avviene in tutti gli stati federali di cui si ha notizia). La Costituzione deve indicare un insieme ampio di strumenti di finanziamento, senza esclusioni a priori, il cui superamento, se dovessero sorgere esigenze diverse, richiederebbe poi nuove revisioni costituzionali. Sarà compito delle leggi ordinarie stabilire quali modalità di finanziamento utilizzare e i criteri di distribuzione delle risorse tra le autonomie locali.

Superare il bicameralismo perfetto senza confusione


Fatta chiarezza nelle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, ed escluse derive del federalismo fiscale verso visioni egoistiche e non responsabili, si può cercare di definire i compiti di Camera e Senato, correggendo il bicameralismo perfetto per evitare una eccessiva duplicazione di esami (ma senza i barocchismi della riforma del centro-destra).
I provvedimenti legislativi dovrebbero essere ancora soggetti alla lettura di ambedue le Camere; però, per i provvedimenti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, per la legge e la manovra di bilancio (come avviene in moltissimi paesi) e per tutti i provvedimenti con oneri (o con oneri significativi), sarebbe la Camera dei deputati ad esaminare per prima il provvedimento e, nel caso non si pervenisse in prima lettura a un testo comune, ad avere l’ultima parola. Con procedura simmetrica, il potere decisionale del Senato si eserciterebbe, invece, maggiormente sulle materie a competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, quindi, sui provvedimenti che definiscono i principi generali ai quali si devono attenere le Regioni nella loro vasta attività legislativa. Per migliorare il coordinamento legislativo tra Stato e Regioni il Senato dovrebbe essere integrato (senza potere di voto) dai ventuno rappresentanti delle assemblee regionali. Ciò non implica assolutamente che il Senato divenga un luogo di coordinamento delle politiche a livello degli esecutivi, cosa ben diversa dal coordinamento a livello legislativo: non è necessaria quindi la presenza di rappresentanti delle altre autorità locali (ad esempio, i Comuni), che non hanno poteri legislativi. Per il coordinamento tra governo centrale e governi locali non è certo il Parlamento la sede adatta. Occorrerà invece potenziare le istituzioni esistenti, quali la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali)
La migliore suddivisione di competenze tra Camera e Senato, per la quale alla prima assemblea verrebbe riconosciuto the power of the purse, e quindi pregnante controllo politico sul Governo, mentre alla seconda una specializzazione nelle regole ordinamentali alle quali dovranno sottostare anche gli organismi locali, permette una riduzione della pletorica rappresentanza della Camera dei deputati, dai 630 rappresentanti (inferiore solo a quella della Camera dei comuni britannica), ad esempio a 518 (valore che la pone in settima posizione nel panorama internazionale, pur sempre superiore ai 435 rappresentanti dell’analoga assemblea degli Stati Uniti).

Abolire le Province come organo politico e istituire le Città metropolitane

Per una migliore organizzazione delle autonomie locali, caratterizzate oggi da una sovrabbondanza di organi politici, si potrebbe anche (ma probabilmente è molto difficile coagulare su questo punto la volontà delle forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione) modificare l’art. 114, ai commi 1 e 2, eliminando il riferimento alle Province (che verrebbe espunto anche da altri articoli della Costituzione dove ora è presente). Le Province cesserebbero così di essere un organo di rappresentanza politica, resterebbero soltanto come espressione del decentramento amministrativo dello Stato centrale ed, eventualmente, delle Regioni. Inoltre, si darebbe potestà alle grandi città (da definire tali con legge dello Stato) di articolarsi in Municipi e di costituirsi, con la partecipazione di altri comuni, in Città metropolitane. Nell’art. 118, espunto il termine Province, verrebbe completata l’attribuzione delle funzioni amministrative dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, specificando che lo Stato favorisce il decentramento amministrativo a livello provinciale.
Last, but not least, per essere sicuri che future, eventuali, riforme costituzionali siano largamente condivise, si dovrebbe innalzare, nell’art. 138 della Costituzione, la maggioranza richiesta in ciascuna Camera nella seconda votazione ai due terzi dei suoi componenti (e quindi ai tre quarti quella per la quale non si fa luogo a referendum confermativo). I dettagli della proposta possono essere esaminati nell’articolato allegato.
Lux-86
00mercoledì 30 agosto 2006 23:35
nel rapporto stato-enti locali c'è sicuramente bisogno di maggior chiarezza e, parallelamente a questa, è necessaria l'istituzione di un luogo di confronto dove le regioni possano far sentire le proprie ragioni. questo luogo non è nè il senato attuale nè quello della devolution, che era in effetti quello attuale con un altro nome [SM=x751545] si potrebbe pensare o all'elezione diretta dei senatori nelle regioni oppure alla nomina da parte della giunta regionale. è comunque necessario distinguere i compiti tra le due camere ma questo potrà essere fatto solo quando verranno distinti i compiti fra le regioni e lo stato centrale.

per quanto riguarda la fiscalità io sono a favore delal capacità impositiva da parte delel regioni, ma anche quiu ci vuoloe chiarezza per evitare di essere strangolati fra tasse regionali e statali. sarei addirittura favorevole ad un meccanismo che delegasse la capacità impositiva alle regioni che poi sul totale ne pagherebbe una percentuale uguale per tutte le regioni (salvo eccezioni). ma anche qui dipende da quali competenze dare alle regioni perchè se a spendere di più è la regione un metiodo come questo andrebbe bene, ma se è lo stato sarebbe più giusto pensare ad un sistema di esazione statale che poi ridistruibisce alle regioni proporzionalmente a quanto hanno pagato e aquanto hanno bisogno.
un sistema come quello sopra però risulterebeb ingiusto perchè poi in senso assoluto alcuni cittadini pagherebbero di più [SM=x751574]
questo sì che è un bel dilemma [SM=x751575]


per le province non sono molto d'accordo, non ho un'idea precisa: oscillo fra il farle diventare authoruty per alcune funzioni come infarstrutture e ambiente o se invece organizzarle in modo da organizzare l'economia di un territorio. In questo seconod caso però bisognerebbe rivedere molte cose quindi sarei propenso per la prima.

p.s. ma perchè questo articolo è qui?

[Modificato da Lux-86 30/08/2006 23.38]

[Modificato da Lux-86 30/08/2006 23.39]

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