Perfettamente d'accordo su tutto ciò che avete detto. Ma sul ricorso a personale non appartenente alle forze dell'ordine per la vigilanza nei trasporti (soprattutto quelli, ma stiamo scherzando ??? Treni, metrò, aerei, navi, machec**** stanno facendo ? ma si rendono conto ?
:dev
) secondo me bisogna essere intransigenti. Non esiste al mondo. Non metto la mia sicurezza di cittadino italiano in mano ai privati, fossero anche i migliori contractors del mondo. Ed è tutto dire. E' assolutamente scandaloso e spero che la gente si svegli.
In quanto alle intercettazioni preventive, caro collega felino
, I'm sorry ma ti devo contraddire. Esistono, eccome; semplicemente, gli indizi o elementi di prova acquisiti nel corso di un'intercettazione preventiva NON sono utilizzabili (né validi) ai fini di una effettuata nell'ambito di un'indagine giudiziaria. Per cui, se attraverso questa attività scopri che...bla bla bla...e via dicendo, devi richiedere un decreto ex novo e...ricominciare da capo !!!
E nella richiesta, non puoi nemmeno fare riferimento a questi elementi, nemmeno se per assurdo hai scoperto dove si nasconde quell'imbecille di BinLaden. Ragazzi, vi rendete conto cosa significa ??? Tempi delle indagini allungati di moooooooolto. E sempre che non ti ritrovi con un Gip che...ehm...si avvita su sè stesso prima di concederle.
Ma, trattandosi dei Servizi, come potranno richiedere decreti di intercettazione se, come ben sappiamo, non hanno alcuna qualifica di P.G. ? E ancora, se ho ben capito le perplessità di Webcop, si può limitare il raggio d'azione e di iniziativa dell'attività informativa dei Servizi assoggettandola all'Autorità Giudiziaria ?? E infine, considerato che le intercettazioni sono costituzionalmente previste solo su autorizzazione della magistratura, non è nemmeno possibile prevedere che le svolgano "autonomamente".
Aggiungo, e concludo per non essere prolisso ma di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte, sentivo parlare di schede telefoniche nominative, comprese le prepagate. Dico, ma ci stiamo prendendo per il c*** o cosa ?? Sono lustri che i dealers NON registrano alcunchè quando vendono una SIM; e questo nei casi migliori, perché spesso e volentieri alcuni (e non pochi) le registrano con nomi puramente di fantasia. Tutte cose che chi deve saperle le sa, ma nessuno si è mai preoccupato di mettere il sale sulla coda alle società telefoniche (che sono obbligate, invece, ad attenersi a queste norme e che operano grazie ad una concessione dello Stato !!!).
E che dire dell'impossibilità di accedere (ammesso che possa essere utile viste le cose anzidette) agli archivi intestatari ?? L'Authority per la privacy li ha fatti sigillare alle forze di polizia (ma li ha lasciati ben spalancati ai privati, rivenditori etc.). Prova a chiedere un intestatario a Tim, Vodafone, Wind, Tre e via discorrendo. E' grasso che cola se ti rispondono. Quando, non importa. L'ultimo degli impiegati di quelle aziende, se chiami per sollecitare, lo devi ringraziare se non ti manda a fare in c***. Anche questo più volte segnalato da molti organi investigativi alla magistratura. Risultato ? Nessuno.
Lo Stato (Ministero della Giustizia) ha molti debiti con questi signori, figuriamoci se ci può essere interesse a sollevare un polverone. E nel frattempo che tu aspetti di sapere i dati relativi alla SIM, quello ne ha già cambiate altre venti.
Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
(Pubblicato in G.U.n. 244 del 19 ottobre 2001)
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 438 del 15 dicembre 2001
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001)
Intercettazioni preventive
1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) , quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 e 51 comma 3-bis del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.