re:
Ciao Mario,
Ciao Konrad,
da ulteriori ricerche e indagini, ti segnalo i seguenti link dove poter consultare ulteriore documentazione:
www.fotografi.org/diritto.htm
www.interlex.it/copyright/rinaldi2.htm
www.dirittoproarte.com/
in quest’ultimo sito, in modo particolare da vedere i seguenti “titoli” o “capitoli”:
- PERCHE’ IL PUBBLICO DOMINIO E’ IMPORTANTE – che si trova pure alla seguente pagina
www.dirittoproarte.com/nuovetecno/Pubblico%20Dominio.pdf;
- L'UTILIZZO DI FOTOGRAFIE IN INTERNET – dove recita testualmente:
“Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”
Mentre più avanti recita:
“il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.” (in altra parte dice 70 anni) vedremo;
Prosegue poi con:
“Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.”
Da un’altra parte, con lo stesso titolo si dice:
“Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.
Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.”
Molto interessate ritengo questo commento o chiarimento su:
- FOTOCOPIE NELLE SCUOLE? ILLEGALI!
Dove si legge:
“Nei suoi aspetti concreti, si delinea da una parte la necessità di supportare l’insegnamento nelle scuole inferiori con materiale didattico ulteriore ai pochi e costosi libri di testo; d’altra parte, il legislatore italiano intende tutelare i diritti economici degli autori.
In linea teorica, ovvero secondo l’art. 70 della l. 633/41 (legge sul diritto d’autore), la riproduzione di brani o parti di opera a scopo didattico, di discussione e di critica è libera.
………..
Sono libere e lecite, pertanto, le fotocopie ad uso personale nei limiti del 15% dell’intero volume o fascicolo presso le biblioteche o altri centri di riproduzione ed è altresì lecita la reprografia totale di un’opera all’interno di una biblioteca e per uso della biblioteca stessa, e non per altri usi, anche individuali degli utenti.
Senza peraltro tirare in ballo eventuali fini di sfruttamento commerciale, è palese ravvisare, nella nostra legislazione sul tema, una violazione eclatante del diritto all’apprendimento da parte dei bambini, i quali, essendo appunto così piccoli, non sono materialmente in grado di procurarsi i materiali didattici utili alla loro individuale formazione, ai fini del cosiddetto "uso personale".
………..
Il nostro Paese dovrà considerare la possibilità di determinare eccezioni e limiti in relazione alla prassi della reprografia, dichiarandola non soltanto "tollerata", ma altresì lecita, ad esclusivo sostegno della cultura e a favore dei meno abbienti (la scuola pubblica, ricordiamolo, è un diritto ed un obbligo di tutti!), valutando il diritto allo studio come prevalente ed imprescindibile contro il mero (e relativamente gratificante) diritto economico dell’autore, in linea con gli altri Paesi europei.
Speriamo si ricorderanno dei più piccoli…”
www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php
da qui si rileva che:
“Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
1 - il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2 – l’indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un’opera d’arte;
3 - il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.”
www.gdesign.it/pages/howto/articoli/diritto/diritto.php
Ecco, qui si dice 70 anni:
“Il diritto economico consiste invece nell’aver facoltà di gestire lo sfruttamento dei proventi di un’opera. A differenza del diritto morale, il diritto economico può essere ceduto temporaneamente o definitivamente. Inoltre, esso è limitato nel tempo. In base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un’opera (sebbene esistano differenze a seconda della legislazione del paese di origine dell’opera e quindi viga il principio della territorialità, ossia per esercitare i diritti su un’opera bisogna sempre riferirsi alla legislazione del paese in cui un’opera è stata creata) è esercitatile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell’autore per tutte le opere creative, cioè quelle in cui l’autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre è di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini, infatti, un’opera diventa di pubblico dominio e chiunque può riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni. Stabiliti questi principi fondamentali, possiamo dire che qualunque opera esteriorizzata, sotto qualsiasi forma, dalla pagina Internet alla scultura in un museo, sono coperte dal copyright, e che quindi solo le opere per cui i termini di copertura che abbiamo citato siano scaduti possono essere liberamente utilizzate senza che nessuno possa vantare diritti su di esse.
www.openstarts.units.it/AddendaLineeGuidaTesi.pdf
ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/6-ii-a/inde...
Questo sito – nonostante la sua semplicità – mi sembra molto importante.
www.interlex.it/testi/l41_633.htm
http://www.artericerca.it/Fotografia/Diritto%20d'autore%20per%20le%20fotografie%20digitali%20-%20Sonia%20Rosini.htm
miles.forumcommunity.net/?t=9883199
anche questo forum di “Miles” mi sembra risponda ai nostri problemi
www.campuschio.net/campuschio/help.nsf/112d2d53502aa9f9c1256c480037e3a9/33a7adb35a4b97c8c1256cfa...
www.06blog.it/post/8970/ladri-di-immagini-alvaro-de-alvariis-denuncia-roma-sparita-di-...
questo blog nel caso di “Ladri di immagini”
http://wapedia.mobi/it/Aiuto:Diritto_d'autore
Questo sito mi sembra riassuma un po’ tutta la “problematica” e anche qui si parla di 20 anni – in particolare:
“Ciò significa che tutti i testi e le immagini presenti nei siti web sono sempre protetti da copyright e non possono mai essere utilizzati a meno di esplicita ed inequivoca autorizzazione da parte dell'autore.
Fanno eccezione i soli testi per i quali siano scaduti i diritti. La legislazione italiana (Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata con la legge 22 maggio 2004, n. 128), prevede termini particolare per ogni tipo di opera protetta da copyright. In generale il termine, per la scadenza del diritto d’autore, è di 70 anni dalla data della morte del titolare del diritto.
- Per le opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (art.78 ter della suddetta legge) la durata è di cinquanta anni dalla fissazione (da intendersi come fissazione dell'immagine sulla pellicola). Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
……………
Per le fotografie:
- la legge in oggetto considera fotografie: Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
- la durata dei diritti relativi alle fotografie è fissata in vent’anni dalla produzione della fotografia.”
§§§§§§§§§§§§§§§
In questo sito svizzero
www.swissinfo.ch/ita/Le_immagini_delle_Alpi_nei_racconti_di_viaggio_.html?cid...
Possiamo rilevare la seguente descrizione:
“Tutte le immagini attualmente disponibili in linea sono esenti dal diritto d’autore perché sono immagini antiche e possono essere scaricate per un uso naturalmente privato. Però il diritto d’uso per scopi commerciali deve comunque essere richiesto a Viaticalpes e alla biblioteca che possiede l’opera.”
x Konrad
Considerato quanto predetto, visto che trattasi di “fotocopia di un diario di un anno di guerra” e “è scritta al computer e non ci sono riferimenti” non mi preoccuperei più di tanto.
Considerato inoltre che “solo sul frontespizio due nomi con l’indicazione di un paese Piove di Sacco e che hai scritto a detto comune per avere indicazioni circa i due nomi senza avere alcuna risposta; potresti eventualmente avvalerti – però ho i miei dubbi – del silenzio assensi o silenzio rifiuto ai sensi della Legge 241/90 che dovrebbe essere di 30 gg., secondo la legge, poi bisogna vedere il regolamento comunale che potrebbe aver modificato il termine in 90 gg. Che puoi trovare qui:
www.altalex.com/index.php?idnot=550
Ho i miei dubbi perché, con l’ultima modifica apportata con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato inserito il comma 4 che prima non c’era.
Articolo 20. (1)
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l’applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Bisogna capire bene cosa si intende (secondo i nostri legislatori) per “patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale”.
Ciao.
Gianni