Siti e diritti d' autore

Mario.sk
00giovedì 19 agosto 2010 14:05
una domanda che mi pongo
Non so se vi siete posti il problema del modo di gestire i contributi dei vari autori ( scritti, recensioni, immagini o altro) collocati in questo ed in altri siti.
Se si intende utilizzare parte a tutto di essi vi sono diritti di chi li ha prodotti o, insieme, quelli loro e dei gestori dei siti?
Basta citare la fonte o ci sono dei vincoli da osservare? Gli autori devono dare assensi?
Se qualcuno ha preso in considerazione l' argomento mi piacerebbe conoscere eventueli riferimenti ad esperienze fatte o a giurisprudenze maturate.
Grazie
Mario
(lucio54)
00venerdì 20 agosto 2010 07:17
Di solito i testi da internet si intendono liberi da copyright. E' dunque buona norma ma non vincolante citare la fonte. Si possono criptare per impedire il copia incolla...
Gianni_45
00sabato 21 agosto 2010 08:38
re:
Ciao Mario,
a me è capitato e ti trascrivo quanto avevo scritto a un'altro amico che gestiva un'altro sito:

Un’ulteriore suggerimento, ho provveduto ad inserire alla fine di ogni brano la “Fonte”, vedete un po’ voi se inserirla o meno onde evitare “guai” con la casa editrice.
Quelle poche volte che mi è capitato di riportare alcuni brani riportati in altri siti, interpellato l'editore, mi è sempre stato detto “può farlo liberamente, basta che citi la fonte”.
Ciao

Gianni



Mario.sk
00sabato 21 agosto 2010 21:49
ma c'è anche un altro problema
In alcuni siti ho visto che chi invia propri contributi scrive che la proprietà letteraria è dell' autore e non del gestore.
Chi ha la titolarità del contenitore ne ha anche la proprietà intellettuale o questa rimane a chi scrive?Non credo che si possa usare il lavoro altrui senza stabilire anche in questi casi delle regole da divulgare.
E' un problema che forse non ha un grande retroterra giurisprudenziale perchè troppo recente, ma credo che debba esserci chiaro.
Ciao
Mario
Gianni_45
00domenica 22 agosto 2010 03:10
re:
Ciao Mario,
l'argomento è troppo "profondo" e a me in parte sconosciuto purtroppo.
Come ti ho detto, quando mi è capitato (tempo fa), ma le leggi continuano a cambiare, mi sono limitato a chiedere sempre l'autorizzazione all'editore (nel mio caso si trattava di pubblicare su un sito internet un'articolo (o parte di esso) tratto da un giornale, e sono sempre stato autorizzato come ti ho detto del post precedente.
Se vuoi approfontire il "problema" per ora ti indico qualche link:
www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php
www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=Multimedialita_DirittoDAutoreEWeb.htm&open_...
www.interlex.it/copyright/rinaldi2.htm
www.riflessioni.it/archivio/diritti_autore.htm
www.repubblica.it/2007/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/diritti-web/legge-mp3/legge-...
Qualora volessi andare "a fondo" basta che digiti "diritti d'autore e internet" in un motore di ricerca, anche perchè qualora ti interessi il settore comprende anche l'uso dei vari "software" che ci sono in giro, non solo i testi o le fotografie.
Ciao

Gianni

Mario.sk
00martedì 24 agosto 2010 14:47
Nuovi scenari
Grazie Giovanni,
approfondiro' l' argomento.
In caso vi siano elementi interessanti li inviero' anche al CD dell' Associazione.
Saluti
Mario
Konrad55
00mercoledì 25 agosto 2010 18:39
Anch'io ho un problema analogo. Ho trovato una fotocopia di un diario di un anno di guerra. La fotocopia è scritta al computer e non ci sono riferimenti.Solo sul frontespizio due nomi con l'indicazione di un paese Piove di Sacco. Ho scritto a quel comune per avere indicazioni circa i due nomi. Nessuna risposta! Se volessi pubblicarlo come dovrei muovermi per eventuali diritti d'autore? [SM=g7474]
Gianni_45
00giovedì 26 agosto 2010 08:16
re:
Ciao Mario,
Ciao Konrad,
da ulteriori ricerche e indagini, ti segnalo i seguenti link dove poter consultare ulteriore documentazione:
www.fotografi.org/diritto.htm
www.interlex.it/copyright/rinaldi2.htm
www.dirittoproarte.com/
in quest’ultimo sito, in modo particolare da vedere i seguenti “titoli” o “capitoli”:

- PERCHE’ IL PUBBLICO DOMINIO E’ IMPORTANTE – che si trova pure alla seguente pagina www.dirittoproarte.com/nuovetecno/Pubblico%20Dominio.pdf;

- L'UTILIZZO DI FOTOGRAFIE IN INTERNET – dove recita testualmente:
“Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Nell’espressione “fotografie”, non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”
Mentre più avanti recita:
“il diritto esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha durata ventennale dalla produzione della stessa.” (in altra parte dice 70 anni) vedremo;
Prosegue poi con:
“Spesso in internet è facile incorrere in errori connessi all’illecito utilizzo di immagini, specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi affrontare un obbligo al risarcimento del danno.”
Da un’altra parte, con lo stesso titolo si dice:
“Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.
Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.”
Molto interessate ritengo questo commento o chiarimento su:

- FOTOCOPIE NELLE SCUOLE? ILLEGALI!
Dove si legge:
“Nei suoi aspetti concreti, si delinea da una parte la necessità di supportare l’insegnamento nelle scuole inferiori con materiale didattico ulteriore ai pochi e costosi libri di testo; d’altra parte, il legislatore italiano intende tutelare i diritti economici degli autori.
In linea teorica, ovvero secondo l’art. 70 della l. 633/41 (legge sul diritto d’autore), la riproduzione di brani o parti di opera a scopo didattico, di discussione e di critica è libera.
………..
Sono libere e lecite, pertanto, le fotocopie ad uso personale nei limiti del 15% dell’intero volume o fascicolo presso le biblioteche o altri centri di riproduzione ed è altresì lecita la reprografia totale di un’opera all’interno di una biblioteca e per uso della biblioteca stessa, e non per altri usi, anche individuali degli utenti.
Senza peraltro tirare in ballo eventuali fini di sfruttamento commerciale, è palese ravvisare, nella nostra legislazione sul tema, una violazione eclatante del diritto all’apprendimento da parte dei bambini, i quali, essendo appunto così piccoli, non sono materialmente in grado di procurarsi i materiali didattici utili alla loro individuale formazione, ai fini del cosiddetto "uso personale".
………..
Il nostro Paese dovrà considerare la possibilità di determinare eccezioni e limiti in relazione alla prassi della reprografia, dichiarandola non soltanto "tollerata", ma altresì lecita, ad esclusivo sostegno della cultura e a favore dei meno abbienti (la scuola pubblica, ricordiamolo, è un diritto ed un obbligo di tutti!), valutando il diritto allo studio come prevalente ed imprescindibile contro il mero (e relativamente gratificante) diritto economico dell’autore, in linea con gli altri Paesi europei.
Speriamo si ricorderanno dei più piccoli…”

www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php
da qui si rileva che:
“Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

1 - il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2 – l’indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un’opera d’arte;
3 - il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.”

www.gdesign.it/pages/howto/articoli/diritto/diritto.php
Ecco, qui si dice 70 anni:
“Il diritto economico consiste invece nell’aver facoltà di gestire lo sfruttamento dei proventi di un’opera. A differenza del diritto morale, il diritto economico può essere ceduto temporaneamente o definitivamente. Inoltre, esso è limitato nel tempo. In base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un’opera (sebbene esistano differenze a seconda della legislazione del paese di origine dell’opera e quindi viga il principio della territorialità, ossia per esercitare i diritti su un’opera bisogna sempre riferirsi alla legislazione del paese in cui un’opera è stata creata) è esercitatile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell’autore per tutte le opere creative, cioè quelle in cui l’autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre è di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini, infatti, un’opera diventa di pubblico dominio e chiunque può riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni. Stabiliti questi principi fondamentali, possiamo dire che qualunque opera esteriorizzata, sotto qualsiasi forma, dalla pagina Internet alla scultura in un museo, sono coperte dal copyright, e che quindi solo le opere per cui i termini di copertura che abbiamo citato siano scaduti possono essere liberamente utilizzate senza che nessuno possa vantare diritti su di esse.

www.openstarts.units.it/AddendaLineeGuidaTesi.pdf

ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/6-ii-a/inde...
Questo sito – nonostante la sua semplicità – mi sembra molto importante.

www.interlex.it/testi/l41_633.htm

http://www.artericerca.it/Fotografia/Diritto%20d'autore%20per%20le%20fotografie%20digitali%20-%20Sonia%20Rosini.htm

miles.forumcommunity.net/?t=9883199
anche questo forum di “Miles” mi sembra risponda ai nostri problemi

www.campuschio.net/campuschio/help.nsf/112d2d53502aa9f9c1256c480037e3a9/33a7adb35a4b97c8c1256cfa...

www.06blog.it/post/8970/ladri-di-immagini-alvaro-de-alvariis-denuncia-roma-sparita-di-...
questo blog nel caso di “Ladri di immagini”

http://wapedia.mobi/it/Aiuto:Diritto_d'autore
Questo sito mi sembra riassuma un po’ tutta la “problematica” e anche qui si parla di 20 anni – in particolare:
“Ciò significa che tutti i testi e le immagini presenti nei siti web sono sempre protetti da copyright e non possono mai essere utilizzati a meno di esplicita ed inequivoca autorizzazione da parte dell'autore.
Fanno eccezione i soli testi per i quali siano scaduti i diritti. La legislazione italiana (Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata con la legge 22 maggio 2004, n. 128), prevede termini particolare per ogni tipo di opera protetta da copyright. In generale il termine, per la scadenza del diritto d’autore, è di 70 anni dalla data della morte del titolare del diritto.
- Per le opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (art.78 ter della suddetta legge) la durata è di cinquanta anni dalla fissazione (da intendersi come fissazione dell'immagine sulla pellicola). Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
……………
Per le fotografie:
- la legge in oggetto considera fotografie: Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
- la durata dei diritti relativi alle fotografie è fissata in vent’anni dalla produzione della fotografia.”

§§§§§§§§§§§§§§§

In questo sito svizzero www.swissinfo.ch/ita/Le_immagini_delle_Alpi_nei_racconti_di_viaggio_.html?cid...
Possiamo rilevare la seguente descrizione:
“Tutte le immagini attualmente disponibili in linea sono esenti dal diritto d’autore perché sono immagini antiche e possono essere scaricate per un uso naturalmente privato. Però il diritto d’uso per scopi commerciali deve comunque essere richiesto a Viaticalpes e alla biblioteca che possiede l’opera.”


x Konrad
Considerato quanto predetto, visto che trattasi di “fotocopia di un diario di un anno di guerra” e “è scritta al computer e non ci sono riferimenti” non mi preoccuperei più di tanto.
Considerato inoltre che “solo sul frontespizio due nomi con l’indicazione di un paese Piove di Sacco e che hai scritto a detto comune per avere indicazioni circa i due nomi senza avere alcuna risposta; potresti eventualmente avvalerti – però ho i miei dubbi – del silenzio assensi o silenzio rifiuto ai sensi della Legge 241/90 che dovrebbe essere di 30 gg., secondo la legge, poi bisogna vedere il regolamento comunale che potrebbe aver modificato il termine in 90 gg. Che puoi trovare qui: www.altalex.com/index.php?idnot=550
Ho i miei dubbi perché, con l’ultima modifica apportata con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato inserito il comma 4 che prima non c’era.

Articolo 20. (1)
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l’applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Bisogna capire bene cosa si intende (secondo i nostri legislatori) per “patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale”.

Ciao.

Gianni

Konrad55
00giovedì 26 agosto 2010 18:28
Grazie per le precisazioni veramente preziose. Attendo ancora una possibile risposta dal comune,ma non spero tanto. Vedremo cosa riuscirò a produrre, ma il testo è molto interessante! Grazie Gianni 45
Gianni_45
00giovedì 26 agosto 2010 20:57
Ciao Konrad,
se può esserti utile potrei inviarti, anche se vecchiotta una circolare del Ministero dell'Interno (Circolare N. 24 del 9 marzo 1999) loa quale è stata fatta "Allo scopo di offrire un agevole e completo strumento di consultazione, è stato redatto l’allegato documento che compendia l’illustrazione complessiva dell’istituto – finalità, natura giuridica, modalità di esercizio – con l’orientamento giurisprudenziale venutosi nel tempo a manifestare sul tema, nonché con le risoluzioni amministrative e delle Autorità istituzionali preposte in materia (Garante per la protezione dei dati personali e Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi)."
Circolare molto valida al fine di definire quali sono le competenze del Comune e quelle dello Stato.
Se mi fai avere la tua mail, posso inviartela.
Ciao

Gianni
Gianni_45
00lunedì 6 settembre 2010 07:24
qualche novità
Ciao a tutti,
Parlando ed esponendo il tema con un amico commercialista e giornalista mi ha riferito che:
- tutto quello si trova su internet è libero da copyright;
- anche la maggior parte delle fotografie che si trovano su internet, anche se in alcuni casi si dice che siano protette da copyright, in realtà non lo sono.
Sia i testi che le fotografie, per essere protette da copyright deve riportare il numero di registrazione o di deposito, altrimenti il copyright non vale nulla, anzi è falso.
In pratica, è la stessa cosa che vale per i brevetti. O viene riportato il numero del brevetto registrato, oppure questo non è valido.

x Konrad
Anche per le tue fotografie che mi accennavi, non so di preciso di cosa si tratti.
Ho chiesto anche per questo e mi ha riferito che se si tratta di “fotocopie” non devi chiedere nessuna autorizzazione al Comune.
Anche se, per ipotesi, ti recheresti in un determinato punto, che si trova in un Comune diverso da quello interessato, per fare una panoramica del paese o di una località e dovresti per questo richiedere l’autorizzazione al Comune che hai fotografato per riprodurla.
Niente di tutto questo.
Al massimo dovresti chiedere l’autorizzazione a chi l’ha fatta.
Ma se questa è su internet è libera.
Per l’eventuale riproduzione di testi originali da altre pubblicazioni, nel tuo caso, visto che da quanto ho capito stai preparando una nuova pubblicazione, basta che citi la fonte nella “bibliografia” come si fa per tutti del resto, oppure, come riferimento nelle “note a piè pagina”.

Comunque, mi ha suggerito di rivolgersi eventualmente ad una libreria specializzata tipo “Maggioli – Pirola” dove sicuramente avranno dei testi specializzati in materia, magari commentati.

Gianni
Konrad55
00lunedì 6 settembre 2010 18:53
Grazie Ginni 45. Sto ancora insistendo presso il comune di Piove di Sacco per vedere se alla loro angrafe risultano gli unici nomi trovati con un indirizzo. Vedremo, intanto grazie per i suggerimenti! [SM=g7474]
VictoriaNobis
00martedì 7 settembre 2010 22:00
"Sia i testi che le fotografie, per essere protette da copyright deve riportare il numero di registrazione o di deposito, altrimenti il copyright non vale nulla, anzi è falso"

Non mi risulta. La legge sul diritto d'autore, almeno sulle foto, dice cose differenti, cioè ciò che riporta correttamente Gianni_45. Pensaci bene: da dove salterebbe fuori questo numero di registrazione o di deposito per le fotografie? Quale sarebbe l'ente che detiene questa registrazione o numerazione di deposito? Non la Siae di sicuro.
Mi sa che il tuo amico ha fatto un pò di confusione con il deposito dei brani musicali e delle pubblicazioni librarie.
Gianni_45
00mercoledì 8 settembre 2010 09:12
re:
Ciao VictoriaNobis,
come ho detto nel mio ultimo "post" ho riportato puramente quanto mi è stato riferito.
Nel "post" precedente invece ho riportato quanto trovato in merito, tanto che ho messo pure i link di collegamento per verificarli.
Già che ci sono vi segnalo questo link
www.ufficio-brevetti.it/copyright/index.html
Ciao

Gianni
VictoriaNobis
00giovedì 9 settembre 2010 21:05
Orpo, go fato un fià de confusion!

Mi sembrava che il post lo avesse fatto un altro, non Gianni_45

Gianni_45 è giusto la prima versione, che poi è estratta dalla legge sul diritto d'autore. L'altra non sussite.

Esattamente parliamo della legge 22/04/1941 e successive (e molteplici...) modifiche.

le fotografie sono novellate nel Capo V, articoli da 87 a 92
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.


Poi ho trovato traccia nella stessa legge del registro, perlatro mai istituito (Art. 103, non mi risulta mai pubblicato un regolamento d'attuazione), ma con l'eccezione dell'art. 105 che recita
"Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92."

Secondo comma dell'art. 92 che non esiste perchè abrogato

Quindi, come vedi, non esiste un numero di registrazione, ma è sufficiente indicare i dati dell'art. 90, anche se i diritti sull'immagine decadono dopo 20 anni dalla prima pubblicazione se si tratta di fatti, cose o persone di dominio pubblico (nel senso che il fotografo ha ripreso un avvenimento - come fatti di guerra ad es. - non riconducibile alla propria capacità artistica) o 70 anni se l'immagine è riconducibile alla capacità artistica di un fotografo (un ritratto in studio, un tramonto filtrato e ricolarato, ecc.).
Gianni_45
00venerdì 10 settembre 2010 07:56
Ciao VictoriaNobis,
ti ringrazio per le "delucidazioni" che mi hai fornito e penso sicuramente possono interessare a tutti.
Sicuramente è la Legge del '41 ma, come giustamente dici, dopo tutte le modifiche fatte, senza trascurare le sentenze emesse, non basterebbe un salone di una villa del Palladio per avere tutto sotto mano.
Ciao e grazie per i chiarimenti.

Gianni
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