Scarichi Racing: a cosa vado incontro se mi fermano i vigili per strada?

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Maxissimo
00giovedì 10 novembre 2005 09:44
Scusate, ma avendo l'opportunita' di acquistare un paio di scarichi Racing per un prezzo ragionevole, cosa mi potrebbe capitare qualora mi fermino i vigili o polizia per strada?
Multa o cos'altro?
Grazie.
yellowfish
00giovedì 10 novembre 2005 09:51
[SM=x35644] [SM=x35644]
KiwiVda
00giovedì 10 novembre 2005 09:57
...tendenzialmente al fatto che il tuo polso acquisisce una certa intelligenza propria e tende ad aprire la manetta invece che ciuderla, inoltre i tuoi sensi si affinano nello scovare questi omini bianchi e blu e ti permettono l'uso di strade alternative, a te prima sconosciute. [SM=x35578][SM=x35578][SM=x35578][SM=x35578][SM=x35578][SM=x35578]
snakejack
00giovedì 10 novembre 2005 11:05
Io ho gli scarichi...
...da 50 completi sul mio 996, e posso dirti che fa un gran casino !!! [SM=x35603] ... teoricamente credo che non ci siano gli estremi per nessun tipo di sequestro, ma sicuramente una bella multa per eccesso di rumore, se non disturbo di quiete pubblica, e revisione alla motorizzazione, dove chiaramente dovrai presentarti con la moto originale in tutte le sue componenti... tieni presente che in sede di collaudo, ti verranno verificati tutti i numeri caratteristici del mezzo, e con questo il numero del motore, di telaio, l'omologazione degli scarichi con relativo numero, e la misura delle gomme... io ho fatto il collaudo per mettere la gomma posteriore da 180 in luogo della 190, e mi hanno fatto le pulci alla moto... ah dimenticavo, il collaudo alla motorizzazione comporta un esborso di circa 30 €... un saluto... [SM=x35577]

[Modificato da snakejack 10/11/2005 11.05]

.Ruggero.
00giovedì 10 novembre 2005 22:44
Se ti va bene un caxxiatone, altrimenti € 370 circa di multa, sequestro del libretto e obbligo di presentarsi alla motorizzazione 'tappato' originale per riavere la carta di circolazione......

D' accordo che il pompone deve cantare, d' accordo che il sound degli originali è una mer.a......Ma dopo aver rischiato troppe volte ed essermela cavata (per fortuna) implorando pietà....tengo su gli originali!
Minou78
00venerdì 11 novembre 2005 22:11
LEGGI E MEDITA ^___^
Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (1)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (1)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.


(1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.
(2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

Minou78
00venerdì 11 novembre 2005 22:15


Art.72 comma 13 – Sanzione € 71,00

Mancanza dei prescritti dispositivi di equipaggiamento

Circolava col suddetto veicolo sprovvisto del seguente dispositivo di equipaggiamento… (precisare il dispositivo mancante, es: proiettori abbaglianti o anabbaglianti, catadiottri, specchio retrovisore, cinture di sicurezza, segnale mobile di pericolo, dispositivo di segnalazione acustico, silenziatore, ecc.).



Art.72 comma 13 – Sanzione € 71,00

Dispositivi di equipaggiamento non conformi


Circolava con il veicolo sopra indicato con dispositivo di equipaggiamento non conforme alle disposizioni dei decreti attuativi. Veniva accertato che… (indicare il dispositivo non conforme per caratteristiche, modalità di istallazione, ecc., come da esempi):

- aveva cinture di sicurezza non omologate

- presentava dispositivi di illuminazione (indicare quali, es: proiettori fendinebbia, retronebbia, ecc.) in numero superiore a quello prescritto (oppure in posizione irregolare, di colore non consentito, ecc.)

- aveva dispositivo di ritenuta per bambini di tipo non omologato

- il dispositivo acustico non era omologato

- il dispositivo silenziatore non era approvato



Minou78
00venerdì 11 novembre 2005 22:16
Serve altro? [SM=x35589]


Cuore Desmodromico
00venerdì 11 novembre 2005 22:43
ciao minou :-D
[SM=x35587]
... quindi secondo quanto da te postato... non si dovrebbe sequestrare il libretto d circolazione .... applicando l articolo 72
... ma come la mettiamo con l articolo 78 ?????
siamo d' accordo che esiste una falla nella normativa ... ma tu conosci qualche VVUU o pulotto o caramba che ha multato col 78 ??

In parole povere bisognerebbe sempre fare ricorso .. l art 72 parla chiaro !!!
Minou78
00venerdì 11 novembre 2005 23:07
Onestamente non ho mai applicato nessuno di questi articoli..
Un mio collega molto preciso dice che il 72 nel caso dei soli scarichi è quello idone..
Ma ribadisco che non siamo tutti uguali nel mio lavoro e gli idioti pullulano.. non so il perchè alcuni odino i motociclisti -.-

... ma non è il mio caso [SM=x35596]
LukeNukem71
00sabato 12 novembre 2005 09:32
Cara Minou
infatti molti tuoi colleghi si "attaccano" all'altro articolo (il 78) per infilarti come uno spiedo dal di dietro con un verbale da 373 € + ritiro del libretto...
...mettila per "confusione" mettila per quello che vuoi ma almeno potreste leggerlo il CdS (e sono sicuro che su 100, la percentuale dei tuoi colleghi che l'hanno letto mi sta sulle dita di una mano - forse 2)
A questi poi vanno aggiunti i tuoi colleghi appassionati di 2 ruote che "capiscono" e ci vengono incontro facendoci notare i nostri sbagli senza l'utilizzo del pugno duro della tolleranza zero ecc ecc.
Ma non ci sono mai i tuoi colleghi quando:

A) la bicicletta procede contro mano
B) la bicicletta non utilizza la pista ciclabile che noi contribuenti abbiamo pagato per la realizzazione e per aumentare la loro sicurezza
C) lo scooter si immette nel traffico senza nemmeno aver visto il segnale di precedenza e/o di stop
D) lo scooter effettua la manovra di sorpassa senza l'utilizzo degli indicatori di direzione passando spesso e volentieri alla destra del senso di marcia
...ecc ecc.

Noi coi nostri terminali "aperti" ok...facciamo sound, ma almeno rispettiamo il CdS per quanto riguarda precedenze, sensi di marcia varie ed eventuali.

Non prenderla come offesa al vostro lavoro, ma è quello che si può vedere in ogni città.



[Modificato da LukeNukem71 12/11/2005 9.33]

Minou78
00sabato 12 novembre 2005 13:16
Re: Cara Minou
Scritto da: LukeNukem71 12/11/2005 9.32
---------------------------
> infatti molti tuoi colleghi si "attaccano" all'altro
> articolo (il 78) per infilarti come uno spiedo
> dal di dietro con un verbale da 373 € + ritiro
> del libretto...
> ...mettila per "confusione" mettila per quello c
> he vuoi ma almeno potreste leggerlo il CdS <--- IO L'HO LETTO [SM=x35580] (e sono
> sicuro che su 100, la percentuale dei tuoi colleghi
> che l'hanno letto mi sta sulle dita di una mano
> - forse 2 <-- PER L'APPUNTO.. UNA SONO IO )
> A questi poi vanno aggiunti i tuoi colleghi appa
> ssionati di 2 ruote che "capiscono" e ci vengono
> incontro facendoci notare i nostri sbagli senza
> l'utilizzo del pugno duro della tolleranza zero
> ecc ecc.
> Ma non ci sono mai i tuoi colleghi quando: <-- COME FAI A DIRLO??TU SEI SEMPRE SUI MARCIAPIEDI?SEGUI I COLLEGHI TUTTO IL SERVIZIO???
>
> A) la bicicletta procede contro mano
> B) la bicicletta non utilizza la pista ciclabile che noi contri
> buenti abbiamo pagato per la realizzazione e per
> aumentare la loro sicurezza
> C) lo scooter si immette nel traffico senza nemm
> eno aver visto il segnale di precedenza e/o di
> stop
> D) lo scooter effettua la manovra di sorpassa se
> nza l'utilizzo degli indicatori di direzione passando
> spesso e volentieri alla destra del senso di marcia
> ...ecc ecc.
>
> Noi coi nostri terminali "aperti" ok...facciamo sound, ma
> almeno rispettiamo il CdS per quanto riguarda precedenze,
> sensi di marcia varie ed eventuali.
>
> Non prenderla come offesa al vostro lavoro, ma è quel
> lo che si può vedere in ogni città. <-- RIBADISCO: NON GENERALIZZARE MAIII!!!!!!>
>
>

[Modificato da LukeNukem7
1 12/11/2005 9.33
]


---------------------------

=casbah=
00sabato 12 novembre 2005 16:44
io dico che scrivendo un'email ai carabinieri mi risposero che non era l'articolo 78 ma l'altro....poi,si mettessero d'accordo....
DogSoldiers
00domenica 13 novembre 2005 11:24
ciao a tutti!! voglio chiarire una cosa...
partiamo dal fatto ke lo scarico reacing è una modifica e quindi non è omologabile perche non rispetta alcuni limiti.
lo scarico che viene venduto per omologato (con o senza db killer) non vi fa andare in regola con la legge!!!
il certificato che vi viene consegnato insieme serve x ottenere l'omologazione sulla vostra moto (sul vostro libretto). per ottenere questo una volta installato lo scarico una officina autorizzata deve rilasciare una certificazione del corretto montaggio, deve dare tutta la certificazione ad un'agenzia che deve prenotarvi presso la motorizzazione civile un collauto x la marmitta montata.... montare una scarico diverso dal originale e come montare il gancio traino alla propria auto!!! (PER OGNI MODIFICA SUCCESSIVA AL RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE CI VUOLE VISITA E PROVA PRESSO LA MTC)
posso assicurarvi che non lo fa nessuno... ma se non lo fai e trovi un TUTORE DELLA LEGGE te lo mette a quel posto senza che te ne rendi conto!!!




Cuore Desmodromico
00domenica 13 novembre 2005 13:59
No Dogsoldier
mi pare che non sia cosi:
questa circolare ministeriale regola proprio la sostituzione degli originali con altri di tipo omologato

img.freeforumzone.it/upload/606027_CircolareScarichi.pdf


DogSoldiers
00domenica 13 novembre 2005 18:51
Grande!!! bisogna ammazzare l'intero comando del mio paese...
grazie grazieeee!! [SM=x35582] [SM=x35582]



Maxissimo
00domenica 13 novembre 2005 22:32
Ciao a tutti, grazie per le vostre risposte!
Da quello che leggo, effettivamente l'articolo 72 sembra idoneo per il problema silenziatori non omologati, ma io non conosco esattamente cosa dice l'articolo 78, me lo potresti riportare all'interno di questa discusione, cosi' puo' essere utile non solo a me ma anche a molti altri motociclisti, e possiamo da non addetti ai lavori farci esattamente un'idea di che cosa dica anche l'articolo 78.
Grazie mille a tutti, ma in particolare a Minou 78.

Minou78
00domenica 13 novembre 2005 23:53
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.


1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Minou78
00domenica 13 novembre 2005 23:59
...dal prontuario...
Art.78 commi 3 e 4 – Sanzione € 357,00

Modifiche di caratteristiche senza aggiornamento della carta di circolazione

Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva accertato che… (indicare la modifica non annotata). La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa al D.T.T. di…. Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a…(luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.

Note:

· La sanzione si applica anche se il veicola ha già la prenotazione.

· Non c’è più l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione di autovetture e autocaravan portascì, portabagagli, portabici, istallazione di tettuccio apribile e terza luce di stop.

· Nel caso di aggiunta di impianto a gas, con separato verbale, si contesta anche la violazione dell’art.3 legge 362/84.

Legge 362/84 – artt.3, c.1 e 5, c.1 – Sanzione € 274,00

Omessa annotazione sulla carta di circolazione

Quale proprietario del veicolo sopra indicato dotato di alimentazione a GPL (o a metano) ometteva di richiedere (nei termini previsti) al D.T.T. la prescritta annotazione sulla carta di circolazione.

Nota:

· È prevista la responsabilità solidale del conducente e del proprietario.



Art.78 commi 3 e 4 – Sanzione € 357,00

Telaio modificato o sostituito senza aggiornamento della carta di circolazione

Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche (ovvero era stato sostituito in tutto in parte) al telaio (o alla scocca portante) senza aggiornamento della carta di circolazione. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa al D.T.T. di…. Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a…(luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.




Minou78
00lunedì 14 novembre 2005 00:03
il 72 parla , per il sistema di silenziamento di APPROVATO , non omologato.

L'omologazione deve avvenire in MCTC ma a mio modestisssimo parere non l'approvazione che è una cosa differente.

Ma io non sono il legislatore.. e se capitasse mai.. applicherei il 72 e STOP [SM=x35605]


=casbah=
00lunedì 14 novembre 2005 00:06
Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche (ovvero era stato sostituito in tutto in parte) al telaio (o alla scocca portante) senza aggiornamento della carta di circolazione. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa al D.T.T. di…. Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a…(luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.
____________________________________________________________

era stato sostituito del tutto o in parte....quindi se io ne levo un pezzo, cioe' non lo sostituisco, non possono dirmi nulla.... [SM=x35666]


Minou78
00lunedì 14 novembre 2005 00:10
Beh.. il teleaio è difficile che venga sostituito in parte e cmq l'importante è che non venga sostuituita o alterata la parte riportante il numero di telaiop.. ma qui la faccenda si fa complicata.. se serve chiedo al mio ufficio verbali [SM=x35657]


Cuore Desmodromico
00lunedì 14 novembre 2005 00:12
bisognerebbe sapere qual è la differenza tra omologazione e approvazione !!!!

..che p@lle ragazzi!! [SM=x35593] [SM=x35593] [SM=x35593]

secondo me possono essere la stessa cosa ! !!
Minou78
00lunedì 14 novembre 2005 00:23
OMOLOGARE: dare carattere legale, da parte dell'autorità giudiziaria, a un atto dopo avere verificato la sua conformità a leggi e regolamenti specifici


APPROVARE: confermare, ratificare.

Il primo implica che per un determinato oggetto o in questo caso pezzo di moto (non mi viene il termine, scusa ;) )deve esserci una approvazione da parte dell'autorità ESPLICITA su QUEL pezzo determinato, su quel mezzo 8DETERMINATA CASISTICA E INSIEME SPECIFICO).

A mio parere APPROVAZIONE è del SINGOLO PEZZO che poi venga messo su un determinato modello o determinata categoria..

Almeno io la vedo così...



Cuore Desmodromico
00lunedì 14 novembre 2005 00:35
bahhh...
dove hai preso le definizioni ??? se nel cds allora sono quelle che valgono ma se non sono specificate queste due parole ne nel cds ne in nessuna circolare del ministero dei trasporti allora questa è materia x un giudice di pace [SM=x35596] [SM=x35596] [SM=x35596] [SM=x35596] [SM=x35596]
Minou78
00lunedì 14 novembre 2005 00:42
La definizione di AAPROVAZIONE per i sistemi di silenziamento sono nel CdS ..

Io riporto solo quello che ho trovato [SM=x35595]



Cuore Desmodromico
00lunedì 14 novembre 2005 00:45
Re:
Scritto da: Minou78 14/11/2005 0.42
---------------------------
> La definizione di AAPROVAZIONE per i sistemi di
> silenziamento sono nel CdS ..
>
> Io riporto solo quello che ho trovato [SM=x35595]
>
---------------------------
peccato che sia nel cds , immagino anche OMOLOGAZIONE ... in ogni caso c è per caso scritto che NON sono le stesse cose ???

Minou78
00lunedì 14 novembre 2005 00:48
NO ma se fossero identiche non avrebbero scritto OMOLOGAZIONE anche per i sistemi in questione?
Almeno per l'italiano dovrebbero saperne piu di noi.. io cmq preferisco evitare una cazzata se posso durante il servizio ;)


=casbah=
00lunedì 14 novembre 2005 00:50
ah....queste leggi italiane.... [SM=x35633]
Cuore Desmodromico
00lunedì 14 novembre 2005 01:06
Re:
Scritto da: Minou78 14/11/2005 0.48
---------------------------
> NO ma se fossero identiche non avrebbero scritto
> OMOLOGAZIONE anche per i sistemi in questione?
> Almeno per l'italiano dovrebbero saperne piu di
> noi.. io cmq preferisco evitare una cazzata se
> posso durante il servizio ;)
>
>
>
---------------------------
NO no non credo che sia così scontato .... sai quanto ci mangiano gli avvocati su queste cose ..... se non è espressamente detto che sono due cose diverse si potrebbe fare un ricorso adducendo che sono uguali .... si son fatti ricorsi x molto meno !!!

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