Rifiuti – discariche abusive: casi di esclusione della responsabilità degli amministratori comunali.

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
zsbc08
00martedì 12 maggio 2009 09:02

L’opinione Rifiuti – discariche abusive: casi di esclusione della responsabilità degli amministratori comunali. Se ne è parlato a Gangi in incontro dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese

Proprietario fondo non colpevole in automatico

A Petralia Sottana, il 9 maggio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha tenuto un incontro formativo per Avvocati sul tema “Legalità ed Ambiente”, presentato dall’Avv. Cinzia Di Vita, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, che ha visto la partecipazione di numerosi avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché la partecipazione di rappresentanti dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e del Parco delle Madonie. Uno degli aspetti della complessa problematica che è emerso durante i lavori è che la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) è fino ad oggi pressoché costante nell’escludere la responsabilità concorsuale del proprietario del suolo, compreso il suolo pubblico di proprietà comunale, dove sono stati scaricati i rifiuti per aver omesso di impedire il verificarsi dello stato di abbandono. La Cassazione ritiene infatti che non basta la conoscenza e la consapevolezza del proprietario, compresi i comuni, sullo stato di degrado del fondo per integrare il concorso nel reato de quo, non ricorrendo in capo al soggetto alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cpv. c.p. In questo senso, in tema di gestione di rifiuti, “la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo ad ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c. p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento”. (Cass.,sez. III, n.  32158/2002). Non è possibile ravvisare concorso nel reato, potendosi, quello esterno materiale, realizzare con condotta commissiva mediante cogestione di fatto o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) ovvero con condotta omissiva ma sempre che il non agere s'innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Cass. sez. I, n. 12431/1995) sicché erroneamente è stato ritenuto che integri il reato contestato la condotta del proprietario di un terreno che abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti. (Cass., sez. III, n. 137/2007).

- 12 maggio 2009 -                                                                     Francesco Paolo Pinello

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:27.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com