Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima

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COSIMO82
00giovedì 30 luglio 2009 23:23




Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima .

(Modificato con : · D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 · D.M. 4 agosto 1982 · D.M. 21 aprile 1983 · D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651
D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920 · D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.



E' omesso il testo degli articoli di alcune sezioni di argomento amministrativo.





TITOLO I. DELL' ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II. DEGLI ORGANI CONSULTIVI

Sezione 1. Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

Sezione 2. Della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

CAPO III. DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA



TITOLO II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE.

CAPO I. DEI PESCATORI

Sezione 1. Dell'iscrizione nel registro dei pescatori.

Sezione 2. Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali.

Sezione 3. Del certificato di iscrizione.

CAPO II. DELLE IMPRESE DI PESCA

CAPO III DEL PERMESSO DI PESCA



TITOLO III. DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

Sezione 1- Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi.

Sezione 2. Delle reti da posta.

Sezione 3. Delle reti da circuizione.

Sezione 4. Delle reti da traino.

Sezione 5. Delle altre reti e degli ami.

Sezione 6. Delle tonnare e mugginare.

CAPO III. DELLE PESCHE SPECIALI.

Sezione 1. Della pesca del corallo.

Sezione 2. Della pesca del novellame.

Sezione 3. Della pesca subacquea.

Sezione 4. Delle altre pesche.

Sezione 5. Della raccolta di vegetazione marina.

CAPO IV. DELLA PESCA SPORTIVA



TITOLO IV. DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI.

TITOLO V. DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA







TITOLO I. DELL' ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Sfera di applicazione) - Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, in materia di pesca. Nelle zone di mare dove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

2. (Prodotti della Pesca). - Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere e che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.

3. (Attrezzi da pesca). Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell' art 2. Ai fini della disciplina della pesca gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.

4. (Reti). - Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi; reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino, le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti di circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero, un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra, e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti o pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.

5. (Attrezzi con ami). - Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o più ami sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da più ami sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.

6. (Altri strumenti e apparecchi). Gli altri strumenti e apparecchi da pesca si suddividono in relazione al loro impiego nei seguenti tipi:

1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;

2) strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini quali fiocine, arpioni;

3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

7. (Classi di pesca). L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva. - La pesca professionale è l'attività economica, destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo il del presente regolamento. -La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. -La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.

8. (Navi per la pesca professionale). Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazioni di attrezzi da pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica,

2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura,

3) navi che per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata,

4) navi che per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale,

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca,

6) navi che per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

L' assegnazione alla rispettiva categoria spetta al Capo del compartimento marittimo all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla Categoria può proporsi ricorso il Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

9. (Tipi di pesca professionale). Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 cod. della nav. E dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera a sua volta si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata, si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.

10. (Impianti di pesca). Pesca. professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.



CAPO II. DEGLI ORGANI CONSULTIVI

Sezione 1. Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

11. (Attribuzioni). 12. (Funzionamento della commissione). 13. (Assenza o impedimento del presidente). 14. (Nomina di nuovi membri). 15. (Riconferma o nuova designazione dei membri). 16. (Integrazione della commissione). 17.(Convocazione). 18. (Segretario). 19. (Indennità). 20.(Regolamento interno).

Sezione 2. Della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

21. (Attribuzioni). 22. (Funzionamento della commissione). 23. (Assenza o impedimento del presidente). 24. (Convocazione). 25. (Rinvio).



CAPO III. DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

26. (Attività di ricerca). 27. (Istituti scientifici riconosciuti). 28. (Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati). 29. (Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti). 30. (Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati). 31. (Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato).



TITOLO II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE.

CAPO 1. DEI PESCATORI

Sezione 1. Dell'iscrizione nel registro dei pescatori.

32. (Registro dei pescatori). 33. (Modello del registro). 34. (Ufficio di iscrizione). 35. (Requisiti e condizioni per l'iscrizione). 36. (Documenti per l'iscrizione). 37. (Altri documenti). 38. (Presentazione della domanda). 39. (Qualifiche per l'iscrizione). 40. (Rubrica per qualifiche). 41. (Iscrizione nelle matricole della gente di mare). 42. (Iscrizione degli stranieri). 43. (Annotazioni nel registro). 44. (Trasferimento di iscrizione) 45. (Cancellazione dal registro). 45-bis. (Ricorso al Ministro della marina mercantile). 46. (Registrazione nel registro). 47. (Prima iscrizione nel registro).

Sezione 2. Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali.

48. (I titoli professionali marittimi). 49. (Capopesca). 50. (Capopesca per la pesca ravvicinata). 51. (Capopesca per la pesca d'altura). 52. (Capopesca per la pesca oceanica). 53. (Capopesca per gli impianti di pesca). 54. (Frigorista). 55. (Specializzazioni Professionali). 56. (Attività valida per conseguire i titoli). 57. (Delle prove d'esame).

Sezione 3. Del certificato di iscrizione.

58. (Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori). 59. (Rilascio del certificato). 60. (Possesso del certificato). 61. (Annotazioni sul certificato). 62. (Ritiro del certificato).



CAPO II. DELLE IMPRESE DI PESCA

63. (Registro delle imprese di pesca). 64. (Ufficio di iscrizione). 65. (Rappresentanza dell’ impresa di pesca) (abrogato) 66. (Iscrizione nel registro). 67. (Documenti per l'iscrizione). 68. (Annotazioni nel registro). 69. (Trasferimento di iscrizione). 70. (Cancellazione dal registro). 71. (Reiscrizione nel registro). 72. (Certificato di iscrizione). 73.(Prima iscrizione nel registro).



CAPO III DEL PERMESSO DI PESCA

74. ( Richiesta del permesso). 75. (Documenti per il rilascio del permesso). 76. (Rilascio del permesso). 77. (Validità del permesso). 78. (Autorizzazione provvisoria). 79. (Variazioni). 80. (Cessazione della validità del permesso). 81. (Rinnovo del permesso). 82. (Duplicato del permesso di pesca). 83. (Ritiro del documento). 84. (Documenti di bordo). 85. (Rilascio del primo permesso).



TITOLO III. DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA

CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

86. (Novellame). Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stato giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

87. (Lunghezza minima dei pesci). Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

Storione (Acipenser s.p.p.) ....................................... cm. 60

Storione ladano (Huso huso).......................................cm. 100

Anguilla (Anguilla anguilla)...........................................cm. 25

Spigola (Dicentrarchus labrax).................................... cm. 20

Sgombro (Scomber s.p.p.)......................................... cm. 15

Palamita (Sarda sarda).................................................cm.25

Tonno (Thunnus thynnus)............................................. cm. 70

Alalonga (Thunnus alalunga)......................................... cm. 40

Tonnetto (Euthynnus alletteratus)................................... cm. 30

Pesce spada (Xiphias gladius) ....................................... cm. 140

Sogliola (Solea vulgaris)................................................. cm. 15

Nasello e merluzzo (Merluccius merluccius).....................cm. 11

Triglia (Mullus s.p.p. )......................................................cm. 9

Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10% di quelle indicate al comma precedente. Il Ministro della marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze, connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal 1° e dal 2° comma del presente articolo. La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

88. (Lunghezza minima dei crostacei). Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti

Aragosta (Palinurus elephas)..............................cm. 30

Astice (Homarus gammarus)............................. cm. 30

Scampo (Nephrops norvegicus)........................cm. 7

89. (Dimensione minima dei molluschi bivalvi). Si considerano molluschi bivalvi, (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

Ostrica (Ostea sp.)................................................. cm. 6

Cozza (Mitilus sp.)..................................................cm. 5

Vongola (Venus gallina e Venerupis sp.)..................cm. 2,5

Tartufo di mare (Venus verrucosa)..........................cm. 2,5

Cannello o cannolicchio (Solen s.p. e Ensis sp.)...... cm. 6

Datteri di mare (Lithophaga lihophaga) ...................cm. 5

Cape Sante (Pecten jacobaeus)..............................cm. 10

90. (Misurazione delle dimensioni). La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presente i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall' apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

91. (Divieto di detenzione di organismi sotto misura). Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti artt. 87, 88 e 89. Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

92. (Limitazioni per le altre attività di pesca). Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua naturali o artificiali ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura. Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

93. (Pesca di specie adulte di piccola taglia). Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli artt. 87 e 88.

94. (Pesca a fini scientifici). Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

95. (Decreti ministeriali per la disciplina della pesca).



CAPO III DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

Sezione 1- Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi.

96. (Norme dì comportamento). I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali, salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissarne turni per il loro impiego.

97. (Disposizioni di carattere locale). Il Capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile può disciplinare l 'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.

98. (Zone di tutela biologica). Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

99. (Pesca con sistemi speciali). L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi di aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.

100. (Misurazione della maglia delle reti). La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnate ed usata.

101. (Pesche speciali). Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.

102. (Disciplina speciale delle reti).

Sezione 2. Delle reti da posta.

103. (Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o acciughe.

104. (Segnalazione delle reti). Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

105. (Limitazioni di uso). E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi d'acqua o bacini.

Sezione 3. Delle reti da circuizione.

106. (Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.

107. (Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo). E' vietato l'impiego di reti da circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa.

108. (Uso di fonti luminose). L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 30 metri entro le tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.

Sezione 4. Delle reti da traino.

109. (Reti consentite). E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.

110. (Misura delle maglie delle reti). Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri.

110 bis. (Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico). L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. Il valore accettato per l 'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dall'estremità posteriore del sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità. La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture e giunzioni.

110 ter. (Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi). E’ fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere come effetto la riduzione della selettività del sacco. E’ consentito l’uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall’abrasione del fondo marino. E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l’apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150% della larghezza del sacco interno

110 quater. (Deroghe). Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all’art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l’uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm. nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui allo stadio adulto non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.

111. (Limitazioni di uso). E’ vietato l’uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra.

112. (Norme di comportamento). È vietato 1'esercizio dalla pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.

Sezione 5. Delle altre reti e degli ami.

113. (Reti di raccolta consentite). - È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra come "trabucchi", " bilance", "quadre" e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. E’ consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.

114. (Misura delle maglie delle reti). Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.

115. (Reti da lancio). È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.

116. (Segnalazione degli attrezzi con ami). I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiera di giorno e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Sezione 6. Delle tonnare e mugginare.

117. (Distanze per l'impianto). L’ impianto di una tonnara non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili la disposizione del comma precedente.

118. (Segnalazione delle tonnare). La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea. Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali: - di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa per entrambi non inferiore alle due miglia; - di giorno due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia

119. (Limitazioni per altre attività di pesca). Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, e vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa salvo i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari E’ altresì vietato l’esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l’alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.

120. (Tonnarelle). Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla ton-narella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari. E’ altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per pesca esercitata con fonti luminose.

121. (Mugginare). Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.

122. (Rinvio). Per l’impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.

CAPO III. DELLE PESCHE SPECIALI.

Sezione 1. Della pesca del corallo.

123. (Denuncia di scoperta). La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e dove indicare le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.

124. (Stagione di pesca). La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.

Sezione 2. Della pesca del novellame.

125. (Novellame per l’allevamento). Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasposto di esso. L’imprenditore per ottenere il permesso, deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione, indicando, oltre quanto richiesto nei nn. 1), 2) e 4) dell’art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende oo. effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l’elenco dei pescatori addetti. Il permesso è rilasciato su modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede. Ogni successiva variazione deve essere annotata nel permesso, su istanza dell'imprenditore, dall'autorità marittima.

126. (Novellame per consumo). Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

127. (Attrezzi consentiti). L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione

Sezione 3. Della pesca subacquea.

128. (Esercizio della pesca subacquea professionale). La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

128 bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva). La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea.

129. (Limitazioni). L’esercizio della pesca subacquea è vietato

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

130. (Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante un bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

131. (Limitazione di uso del fucile subacqueo). È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

Sezione 4. Delle altre pesche.

132. (Pesca dei crostacei). La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas - P. vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (Homarus gammarus - H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

133. (Pesca dei molluschi). La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva per la pesca marittima.

134. (Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Sezione 5. Della raccolta di vegetazione marina.

135. (Raccolta di fanerogame). Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli art. 51 del cod. nav. e 54 del relativo regolamento approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

136.(Sfruttamento del banco). Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità.

CAPO IV. DELLA PESCA SPORTIVA

137. (Disciplina della pesca sportiva). La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.

138. (Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva). Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse.

139. (Norma di comportamento). E’ vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.

140. (Limitazioni d’uso degli attrezzi). L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

141. (Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali). (abrogato)

142. (Limitazione di cattura). Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg. complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

143. (Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva). Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

144. (Manifestazioni sportive). Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all’approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento. Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.



TITOLO IV. DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI.

145. (Autorizzazione). L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

146. (Domanda di autorizzazione). 147. (Istruttoria). 148. (Condizioni per l’autorizzazione). 149. (Nuove autorizzazioni). 150. (Verifica). 151. (Ispezioni). 152. (Revoca). 153. (Spese).



TITOLO V. DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA

154. (Personale civile del Ministero della marina mercantile). 155. (Distintivo di riconoscimento). 156. (Impiegati di nuova nomina).



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