Rally del Veneto

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felimart
00mercoledì 5 settembre 2012 18:11
Regolamento
Salve a tutti, vorrei fare una precisazione agli organizzatori del "rally del Veneto 2012" che puntualizzano nel regolamento e nella scheda di iscrizione delle moderne un articolo di legge riguardante i diritti audiovisivi. riportato pari pari:

L' Organizzatore intende altresì richiamare l' attenzione dei Concorrenti e Conduttori a riguardo di quanto stabilito dalla norma in materia di diritti alla commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi
all' art. 3 si stabilisce che:“l' organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima”
all' art. 4 si stabilisce che:“l' esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all' organizzatore della manifestazione medesima”
sempre l' art. 4 al comma IV stabilisce che:“la produzione audiovisiva dell' evento spetta all' organizzatore dell' evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa”
precisando inoltre che:“la proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5,anche in deroga a quanto previsto dall' art. 78ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633, spetta all' organizzatore dell' evento … omissis” è quindi severamente VIETATO l' utilizzo di qualsiasi mezzo atto alla registrazione audio-video della manifestazione, anche a scopo NON commerciale, se non PREVENTIVAMENTE autorizzato, per iscritto dall' Organizzatore; altresì l' uso delle immagini (fotografie, riprese video ed audiovideo), dell' audio e dei servizi della manifestazione, diverso da quello a scopo giornalistico e di cronaca è soggetto alle leggi e norme in materia di diritti alla commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi, sul copyright e quante altre norme e leggi correlate, come ben evidenziato e disposto nel D.Lgs. n. 9 del 09 gennaio 2008, di conseguenza è NECESSARIA la richiesta d'autorizzazione, nonché la conseguente autorizzazione, la quale,comporta l' accettazione delle norme di diritto d' uso e commercializzazione stabilite dall'Organizzatore, fermo restando, inequivocabilmente, la PROPRIETA' delle riprese in capo all'Organizzatore medesimo.

dimenticandosi però di inserire l'art 25 della medesima legge:

Art. 25. Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Divideranno gli utili con i concorrenti alla fine???? [SM=g27988] [SM=g27988]
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