NUOVE NORME CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla luce dei recenti episodi di violenza verificatisi in occasione degli incontri di calcio, ha modificato il Codice di Giustizia Sportiva negli articoli 62 e seguenti, inasprendo le sanzioni. Più specificatamente, nel comunicato ufficiale emanato il 14 aprile si legge:
N.O.I.F.
Art. 62
Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare
1) Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampliamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2) Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
2 bis) E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.
3) Le società hanno l'obblico di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.
4) Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non implicabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5) L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
6)Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
7) Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.
8) In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
9) L'arbitro riprenderà o darà inzio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inzio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 712 del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 64
Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o all'interruzione delle gare
1) Durante la gara l'arbitro esercita i piteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2) L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha la facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3) E' fatto obblico all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato, ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 10
Prevenzione di fatti violenti
1) Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2) Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2 bis delle NOIF. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressiva di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3) Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b.
4) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5) Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10mila a € 50mila per le società di Serie A, ammenda da € 6mila a € 50mila per le società di Serie B, ammenda da € 3mila a € 50mila per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.
Per le violazioni di cui al comma 4, si apllica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inotre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000 a € 15mila.
6) I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel caso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonee a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.
Ufficio Stampa
Treviso, giovedì 14 aprile 2005