Parcamento autoveicoli alimentati a GPL

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ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 13:53
Domanda:

Innanzitutto complimenti per il lavoro che fate...mi chiamo M. ho 22 anni e ho da poco acquistato una macchina con impianto a gpl...i condomini hanno detto che è vietato per legge parcheggiare la macchina
negli appositi garage...chiedo dopo aver cercato invano nel web se è vero o no?
Posso parcheggiarla la mia macchina o devo lasciarla all'aperto...grazie del tempo dedicatomi...

M. C.


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Caro M. puoi parcheggiare la tua vettura alimentata a gpl se sono soddisfatte le prescrizioni di cui ai seguenti allegati:

D. Min. Interno del 22/11/2002

Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";
Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto";
Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1° gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

decreta

Art. 1. - Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

Art. 2. - Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. (Vedi) Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. (Vedi)
2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Lett.Circ.M.Interno del 12/03/2003 n.339/4108 sott. 28

DM 22/11/2002 - Parcamento autoveicoli alimentati a G.P.L.

In relazione ad alcune perplessità rappresentate sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni utili in sede di espletamento dei servizi istituzionali di soccorso e di prevenzione incendi.
I presupposti tecnico-scientifici (art. 3 del DPR 577/82) (Vedi) che hanno fatto ritenere ammissibile, secondo il DM 22/11/2002, (Vedi) il parcamento degli autoveicoli alimentati a G.P.L. al primo piano interrato delle autorimesse, si fondano sulla dimostrata riduzione del rischio "alla fonte" grazie all'impiego dei dispositivi di sicurezza di nuova concezione, conformi alle direttive comunitarie, equipaggianti obbligatoriamente gli autoveicoli immatricolati successivamente al 01/01/2001 ed applicabili facoltativamente a quelli precedenti.

L'efficacia delle innovazioni tecnologiche è stata dimostrata dagli studi svolti e relazionati al CCTS, severi ed approfonditi sia sul piano teorico-analitico che sperimentale, di durata pluriennale, con l'intervento di tecnici specialistici nei settori delle costruzioni automobilistiche e dell'analisi dei guasti e valutazione dei rischi, condotti alla presenza attiva delle Amministrazioni interessate, cioè del CNVVF e del Ministero dei Trasporti - Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I test condotti nelle prove a fuoco hanno dimostrato, fra l'altro, che un'autovettura a G.P.L. equipaggiata dei nuovi dispositivi si comporta, quando coinvolta in un incendio, indipendentemente dall'origine dello stesso, in maniera simile all'autovettura a benzina. I test hanno escluso il rischio dello scoppio del serbatoio e di perdite di G.P.L. dall'impianto, in quanto il sistema valvolare è concepito in modo da assicurare l'intercettazione automatica in mancanza del consenso di apertura dato dall'azionamento della chiave di messa in moto e dalla rotazione dell'albero del motore di avviamento. Ne risultano, quindi, condizioni ben diverse da quelle esistenti all'epoca di emanazione del DM 01/02/1986 (Vedi) e che non avrebbero motivato, sotto l'aspetto tecnico, il mantenimento del previgente divieto assoluto.

Il parcamento, peraltro, è stato limitato al primo piano interrato e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del DM 01/02/1986 (con esclusione, quindi, delle autorimesse in possesso del NOP e non adeguate per l'ottenimento del CPI).
Nell'osservare, per quanto sopra detto, che le modificazioni introdotte con DM 22/11/2002 non aggravano la severità delle conseguenze dell'incendio rispetto ad altri tipi di carburante, non va tuttavia trascurato che lo scenario incidentale determinato da un incendio all'interno di un'autorimessa interrata rimane suscettibile di comportare problematiche operative rilevanti, ancorché indipendenti dalle innovazioni di cui si argomenta. La materia, pertanto, merita la giusta attenzione in sede di espletamento dell'attività addestrativa ed informativa del personale.

Nel richiamare le disposizioni emanate sulle modalità di espletamento di detta attività, di rilevanza fondamentale nel contesto organizzativo del servizio di soccorso, si raccomanda la puntuale erudizione del personale dipendente.
In tale ottica, è stato predisposto un CD illustrativo contenente importanti informazioni tecniche, nonché le immagini di alcune prove sperimentali coinvolgenti autoveicoli alimentati sia a benzina che a G.P.L. conformi al Regolamento ECE-ONU 67/01, per i quali ultimi sono altresì fornite le istruzioni per l'identificazione.

Il CD sarà consegnato, in congruo numero di esemplari, agli Ispettorati che provvederanno alla successiva distribuzione ai Comandi.
Con separata comunicazione si provvederà a convocare un incontro presso l'I.S.A. con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ispettorato, al fine di fornire le istruzioni per l'utilizzo del CD.
Le Direzioni Centrali per la formazione e per l'emergenza ed il soccorso tecnico cureranno il coordinamento dei successivi adempimenti di rispettiva competenza.
ale3000
00venerdì 5 marzo 2010 14:12
Domanda:

Buongiorno mi chiamo S. e scrivo dalla provincia di Treviso.
Volevo porre alla vs. attenzione un quesito e cioè:
Abito in un condominio di nuova costruzione di 8 unità con i rispettivi garages al piano interrato, sono a conoscenza del fatto che le macchine a gpl possono parcheggiare se provvisti dei sistemi di sicurezza di cui al decreto 22/11/2002. Ma questo vale anche in presenza del cartello di divieto installato all'ingresso dei garages?


Risponde il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, dott. Ing. Luigi Abate:

Cara S., ritengo che il divieto possa valere per coloro che non hanno il titolo per accedere ad garage e per coloro che pur avendone il titolo non hanno i reguisiti previsti dalla legge per parcheggiare ai piani interrati in garage. Tuttavia chi ha il diritto di accedere all'interno della tua autorimessa e possiede un impianto di trazione della propria autovettura a gpl, a norma, può esercitare tale diritto.
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