testo in vigore dal: 21-12-2008
Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque
subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla
lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione
e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di
garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A
allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n.
279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla
navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono
la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
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Nota all'art. 90:
- Il decreto del Ministero della sanita' 25 maggio
1988, n. 279, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 luglio 1988, n. 170.
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Mi sa che gira gira trovano il modo di farci smettere,queste nuove norme sono fatte apposta x favorire i diving.