Modifica della Costituzione! IMPORTANTISSIMO!
Ragazzi..vi posto questo che ritengo molto importante e serio, prestate attenzione. A fine giugno andremo a scegliere se modificare la costituzione o no.. e quasi nessuno lo sa! io vi lascio questo (Per approfondimenti) ma informatevi, non vi accontentate di questo..
TUTTO QUESTO é A PURO TITOLO INFORMATIVO!
NESSUNA CAMPAGNA POLITICA!
NON SONO Nè DI DESTRA Nè DI SINISTRA!
NON CONDANNO NESSUNA FAZIONE!
Cè DEL BUONO ANCHE NEL NERO
La modifica riguarderà i seguenti macro argomenti:
1. la devolution (sarà bello avere un italia divisa da differenze politiche ed economiche? sarà bello che il piemonte che ha soldi avrà i servizi e la sicilia che ne ha meno avrà quasi niente? stiamo tornando al pre 1861?!?!);
2. l'accentramento dei poteri nelle mani del Premier (mi ricorda un pò qualcosa.. ma l'assolutismo esiste ancora?!)
ora a voi sentenza..
P.S. scusate se questo testo può sembrare di parte.. non è mia intenzione valorizzare una parte rispetto all'altra.. ho solo fatto copia/incolla e evidenziato i titoli..
Il referendum confermativo si svolgerà
il 25 e 26 Giugno 2006
NON c'è la "barriera protettiva" del QUORUM
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
e prescrive i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.
Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione: degli attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.
(clicca qui per confrontare i due testi)
Il vero scopo della riforma è
dare al Primo Ministro un ruolo prevalente ed assoluto a scapito di tutte le altre istituzioni
Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al Primo Ministro una delega in bianco di tipo plebiscitario
(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)
Con la nuova Costituzione l' Italia diventa di fatto una Repubblica Presidenziale
mancante però di quell' indispensabile bilanciamento di poteri che hanno tutte le altre Repubbliche Presidenziali.
Per questi motivi diciamo
SI/NO alla modifica costituzionale
In breve
-il Senato diventa federale ma non ha voce negli affari politici di alto livello
-la Camera deve per forza approvare l' operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva).
-il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa
-il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri.
-aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale
aumentano a dismisura i poteri del Primo Ministro
1. Il Capo del Governo non è più chiamato Presidente del Consiglio dei Ministri (PresDelCons) ma bensì Primo Ministro. Questa non è solo una sfumatura semantica ma rispecchia esattamente i poteri nel Governo. Infatti ...
2. La politica del Governo non è più decisa dall' intero Consiglio dei Ministri ma dal solo Primo Ministro (art. 95).
Fino ad oggi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica (su indicazione del PresDelCons) e la politica del Governo è diretta dal PresDelCons che coordina l'attività dei Ministri.
Con la riforma il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri Ministri a suo insindacabile giudizio e la politica del Governo è determinata dal Primo Ministro che dirige l'attività dei Ministri.
3. Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)
4. La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e art. 8
, ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni
5. In ogni caso pochi deputati possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro anche se ciò fosse voluto dalla maggioranza della maggioranza ed anche della Camera
6. il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 8
. In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri
7. La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato federale non ha voce in capitolo
8. Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 8
e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)
Devolution e federalismo ?
1. tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001!
2. E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:
-assistenza e organizzazione sanitaria;
-organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
-definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
-polizia amministrativa regionale e locale.
In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117 non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).
Ma che bella presa in giro! Sull' argomento si legga anche l'opinione pervenutaci l' art. 117 e la finta devolution
3. Viene reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.
4. I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122 comma 1).
5. Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!
6. Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione "concorrente", cioè non proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni;
7. Il Senato federale non può ne dare ne togliere la fiducia al Governo;
8. Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70 comma 4). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale. Ma che bella devolution!
9. Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.
Come ulteriori conseguenze della nuova Costituzione abbiamo che:
1. I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67, non sono più "senza vincolo di mandato" poichè possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera
2. I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva
3. Non tutti i Presidenti della Repubblica hanno le stesse possibilità poichè il limite posto dall' art. 59 "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre" può impedire a qualche Presidente la nomina di deputati a vita.
4. Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura
5. Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera
6. Avremo una polizia amministrativa regionale (art. 117 h). Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)
7. Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poichè la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo nella Camera
8. viene istituita l' Assemblea della Repubblica il cui unico scopo è di eleggere il Presidente della Repubblica.
Il Governo
Il popolo elegge in modo diretto il Primo Ministro ed una maggioranza parlamentare a lui collegata art. 92
Il primo Ministro verrà eletto direttamente dal Popolo sovrano e quindi godrà di una enorme legittimità democratica. Solo il Popolo avrà il potere di delegittimarlo, ma il Popolo si pronuncia solo alle elezioni (e nelle Rivoluzioni!) e quindi qualsiasi Primo Ministro sarà sempre moralmente legittimato a rimanere in carica fino alle successive elezioni, qualsiasi cosa ne pensino tutti gli altri rappresentanti del Popolo ed il Popolo stesso. Perfino negli USA il Presidente non è espressione diretta del Popolo, ma dei grandi elettori a loro volta espressione del Popolo sovrano! Quando scrissero la Costituzione decisero infatti che fosse meglio non attribuire al Presidente una legittimità popolare diretta proprio perchè essa è "insuperabile" esattamente come quella di Re ed Imperatori. A proposito della Costituzione statunitense, essa è in vigore dal 1777 e da allora ha subito pochi emendamenti, quindi perchè il fatto che la nostra Costituzione abbia 60 anni è ritenuto di per se un valido motivo per cambiarla?
Il presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro art. 92, ma i Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro che determina la politica generale del Governo art. 95 (si noti il verbo "determinare" al posto del verbo "dirigere" presente nella Costituzione attuale). Nel Consiglio dei Ministri il Primo ministro non è più un primus inter pares, ma è il capo assoluto
Per insediarsi il Primo ministro non ha bisogno di voti di fiducia della Camera: l' art. 94 recita "La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma" ma non prevede cosa fare in caso di voto negativo!.
Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!
Il Primo ministro può chiedere alla Camera un voto di fiducia e se non lo ottiene si dimette, ma la Camera si scioglie (suicidio della Camera!) art. 94 a meno che entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designi un nuovo Primo ministro art. 88.
Il Primo ministro cade anche in seguito al successo di una mozione di sfiducia della Camera (maggioranza assoluta dei suoi componenti).
Il Primo ministro cade anche se la mozione di sfiducia della Camera è respinta grazie al voto decisivo dell' opposizione in soccorso al Governo art. 94 comma 4 (per poter governare al Primo ministro non è sufficiente avere la fiducia della Camera, ma deve avere anche la fiducia della maggioranza con la quale fu eletto) In questo caso entro 20 giorni la stessa maggioranza del ex Primo ministro può indicare un nuovo Primo ministro che continui il programma di quello sfiduciato ed evitare così lo scioglimento art. 94 sono impossibili i cambi di maggioranza parlamentare nel sostegno al Governo.
L' obbligo costituzionale imposto dal nuovo art 94 è assolutamente distruttivo in caso di guerra o di crisi tanto gravi da sconsigliare od impedire le elezioni anticipate. In questi casi nessuno potrebbe sostituire il Governo (cosa molto auspicabile in caso di sua incapacità di condurre con successo la guerra o la politica economica) e l' unico modo per cambiare PM sarebbe di portare il Paese alle urne, magari sotto i bombardamenti! Siccome andare alle elezioni sarebbe autolesionista non rimarrà altro che tenersi il governo incapace fino a quando le condizioni economiche o militari renderanno possibile lo svolgimento delle elezioni.
Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.
Il Parlamento
Scompare il bicameralismo perfetto.
Esistono due Camere: la Camera dei Deputati ed il Senato Federale della Repubblica ciascuna con il proprio ambito legislativo.
La potestà legislativa rimane quella prevista dalla riforma del 2001:
-esclusiva dello Stato (esercitata dalla Camera dei Deputati)
-concorrente tra Stato e Regioni (esercitata dal Senato Federale)
-esclusiva delle Regioni
ma vengono ristretti gli ambiti di competenza concorrente art. 117: passano infatti alla competenza esclusiva dello Stato:
-Le norme generali sulla tutela della salute
-la sicurezza del lavoro
-grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione
-ordinamento della comunicazione
-ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale
-produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia
Il Governo può imporre alle Camere la votazione entro tempi certi dei suoi disegni di legge art. 72
La modifica dell' art. 70 permette che i bilanci ed i consuntivi possano essere approvati in commissioni invece che dall' Aula. Vale anche per il bilancio dello Stato?
Il Parlamento in seduta comune e con l' aggiunta dei delegati regionali viene chiamato Assemblea della Repubblica art. 83. L' unico suo scopo è eleggere il Presidente della Repubblica. L' Assemblea della Repubblica è composta
-dai componenti delle due Camere
-dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
-dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
-dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Inoltre ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
Regione abitanti presidenti delegati totale totale per zona
NORD ITALIA
48
Valled'Aosta 120.000 1 1 2
Piemonte 4300000 1 6 7
Liguria 1700000 1 3 4
Lombardia 8900000 1 10 11
Trentino 900000 3 4 7
Veneto 4500000 1 6 7
Friuli 1200000 1 3 4
EmiliaRomagna 3900000 1 5 6
Toscana 3400000 1 5 6 CENTRO ITALIA
20
Umbria 800000 1 2 3
Marche 1400000 1 3 4
Lazio 4900000 1 6 7
Abruzzo 1200000 1 3 4
SUD ITALIA
E ISOLE
40
Molise 300000 1 2 3
Campania 5700000 1 7 8
Puglia 3900000 1 5 6
Basilicata 600000 1 2 3
Calabria 1900000 1 3 4
Sicilia 5100000 1 7 8
Sardegna 1 600000 1 3 4
La Camera dei Deputati
La camera è di 518 Deputati, di età minima di 21 anni art. 56 cui si possono aggiungere fino a 3 Deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica art. 59
Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione art. 82.
La Camera può essere sciolta dal Presidente della Repubblica art. 88 solo in caso di:
-richiesta del Primo Ministro
-morte o grave impedimento del Primo Ministro
-dimissioni del Primo Ministro
-voto si sfiducia della Camera
cui segue lo scioglimento della Camera stessa (suicidio della Camera!) e nuove elezioni politiche. Se la mozione di sfiducia è approvata dalla vecchia maggioranza e designa un nuovo Primo ministro allora il Primo ministro sfiduciato si dimette ed il Presidente della Repubblica nomina quello designato e la Camera non si scioglie art. 94 comma 5.
nei primi tre casi lo scioglimento della Camera e le elezioni hon hanno luogo se entro venti giorni la stessa maggioranza alla Camera designa un nuovo Primo ministro art. 88.
Il Senato della Repubblica
Il Senato non può dare ne togliere la fiducia al Governo (è compito della sola Camera).
Il Senato è eletto su base regionale e non si scioglie mai, i suoi 252 componenti sono eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali art. 57 e rimangono in carica fino all' elezione dei successivi art. 60.
Può essere eletto senatore chi è residente (anche da un giorno solo) nella Regione in cui si candida, oppure chi vi esercita ho ha esercitato cariche elettive oppure chi è già stato senatore o deputato eletto in quella Regione (ciò nonostante il senatore rappresenta la Nazione art. 67!).
L' età minima è per essere Senatori è abbassata da 40 a 25 anni (ma perchè chiamarlo ancora Senato?) e non è più necessario avere almeno 25 anni per partecipare all' elezione dei senatori art. 58.
Non esistono più i Senatori a vita in quanto il Presidente della Repubblica nomina Deputati a vita art. 59.
Il Governo può imporre a disegni di legge del Senato modifiche che siano essenziali al conseguimento del programma di Governo art. 70 comma 4 ma quale federalismo!
Oltre all' ovvio (e preesistente) obbligo che le deliberazioni siano a maggioranza dei presenti (i quali devono essere la maggioranza dei senatori), il Senato ha ora un obbligo in più: i presenti devono rappresentare almeno un terzo delle Regioni art. 64.
Le Commissioni d' inchiesta del Senato Federale NON hanno più poteri giudiziari che ora sono, invece, riservati solo alle Commissioni della Camera.
Il Presidente della Repubblica
E' eletto dall' Assemblea della repubblica cioè dalle camere riunite cui si aggiungono delegati delle regioni art. 83
Ha il nuovo compito di "garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica". Cosa vuol dire essere "garante della Costituzione"? Ma non è la Corte Costituzionale ad avere questo compito? E poi in che atti e con quali modalità il Presidente potrà esercitare questa funzione? Non vorrei che con questa attribuzione un Presidente della Repubblica possa invadere il campo della Consulta o addirittura pretendere l' ultima parola in caso di modifiche costituzionali.
Allo stesso modo, come eserciterà il proprio compito di "garante dell'unità federale della Repubblica"? Intromettendosi negli atti del Parlamento e del Governo?
Mentre ora il Presidente può di propria iniziativa sciogliere una o entrambe le Camere, con la riforma egli perde questa discrezionalità e sarà costretto a sciogliere la Camera (il Senato non si scioglie mai) su ordine altrui. Il Presidente infatti potrà sciogliere la Camera art. 88 solo in caso di: richiesta del Primo Ministro, morte o grave impedimento del Primo Ministro, dimissioni del Primo Ministro, voto si sfiducia della Camera. Come si vede sono tutte motivazioni indipendenti dalla sua volontà, quindi il Presidente sarà il mero esecutore notarile di volontà altrui (Primo Ministro o Camera) e questa è la limitazione più grave rispetto alle attuali competenze presidenziali.
L' età minima è per essere Presidenti della Repubblica è abbassata da 50 a 40 anni art. 84.
Non ha più il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo art. 87.
Nomina il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (nell' ambito dei componenenti eletti dalle Camere) art. 87.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
Eliminato il semestre bianco art. 88
Non tutti i Presidenti della repubblica potranno nominare Deputati a vita poichè l' art. 59 recita: "il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre".
la Magistratura e le Garanzie Costituzionali
I giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare passano da 5 a 7 (su 15). Altri 4 sono di nomina del presidente della Repubblica e solo 4 sono nominati della Magistratura.
Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora necessariamente un membro eletto dalle Camere, ma viene ora nominato dal Presidente della Repubblica art. 87 anzichè eletto dal CSM stesso.
Non è detto che questo sia un bene perchè il CSM sarà un' assemblea i cui organi supremi (presidente e vicepresidente) non sono di sua scelta. Ora almeno il CSM si sceglie il proprio vicepresidente, che poi per prassi consolidata è il "vero presidente" poichè il Capo dello Stato non prende parte ai lavori per rispetto al principio di separazione dei poteri. Ma nessuno potrebbe impedire ad un Capo dello Stato "interventista" di dirigere i lavori del CSM, tanto più che si sceglierà lui stesso il proprio vice.
leggibilità della Costituzione
Una Costituzione deve essere una collezione di principi generali facilmente interpretabili da chiunque.
Quella vigente certamente lo è: si pensi che una apposita commissione di letterati le diede una forma scorrevole e piana e, proprio per favorirne le leggibilità, in nessun articolo del 1948 sono presenti richiami ad altri articoli o commi!
Le modifiche oggi proposte sono pessime anche come scorrevolezza del testo e facilità di interpretazione!
Sono infatti decine gli articoli che contengono riferimenti del tipo "di cui all' articolo XX comma YY". Per esempio si confronti la leggibilità dell' art. 64 e dell' art. 70 confrontandone le versioni attualmente in vigore e quelle proposte. Tanto per peggiorare le cose il quarto comma dell' art. 94 rimanda al secondo comma dell' art. 88 la cui lettera d) rimanda al terzo comma dell' art. 94 !
Il nuovo testo più che una Costituzione sembra un codice!
[Modificato da SilviaLaPupattola 02/06/2006 13.45]
[Modificato da SilviaLaPupattola 02/06/2006 15.02]