Lodo Schifani: bocciato dalla Corte Costituzionale

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MrThirty
00martedì 13 gennaio 2004 16:03
Non posso non manifestare il mio sdegno per questa decisione incostituzionale della corte costituzionale. Vediamo di inquadrare il problema. Cito Giuseppe Ugo Rescigno, ordinario di diritto costituzionale a Roma La Sapienza (che nella prefazione al libro scrive: "Il contesto teorico entro cui si colloca questo libro è il marxismo" quindi è tutt'altro che schierato con Berlusconi).
Nozione di organo: “Viene chiamato organo della persona giuridica quel soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto di essa e sono organi dello Stato quei soggetti che agiscono in nome e per conto dello Stato. Quando la persona fisica riempie con la sua attività la figura astratta disegnata dal diritto (la carica), si annulla come soggetto particolare per divenire strumento di un altro soggetto (lo Stato)”. à Presidente della Repubblica, del Consiglio, delle due camere e della Corte Costituzionale sono organi monocratici dello Stato.
Nozione di immunità: “Particolari garanzie disposte a tutela delle funzioni della carica”.
In particolare “si chiamano immunità e non privilegi perché esse non sono concesse a vantaggio dell’individuo ma della sua funzione. In pratica la differenza + rilevante consiste in questo: i privilegi sono rinunciabili (appunto perché si tratta di un vantaggio privato), le immunità non sono rinunciabili (appunto perché si tratta di vantaggio dato non all’individuo, ma all’individuo in quanto svolge una funzione pubblica, e quindi NELL’INTERESSE PUBBLICO).”
La Costituzione stessa prevede altre immunità per i medesimi organi (ad es. il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni Art. 90), e se le prevede non possono essere incostituzionali. E’ fin troppo evidente che il Lodo Schifani prevede immunità e non privilegi, in quanto “non sono concesse a vantaggio dell’individuo ma della sua funzione” e quindi non violano il principio di eguaglianza (come invece la Corte vorrebbe sostenere). E se proprio si vuole eccepire qualcosa nel Lodo Schifani, è il rango della legge, che in questo caso è ordinaria (quindi non costituzionale). Ma se si inserisse nella Costituzione l’immunità prevista dalla legge in questione, non ci sarebbe alcuna rottura con il principio dell’uguaglianza, perché nella sostanza in nulla differisce dagli altri tipi di immunità (e lo ribadisco, previsti dalla stessa Costituzione). Perché, dunque, se non a scopo di propaganda politica, si dubita della costituzionalità di una legge che è in perfetta armonia con i valori costituzionali? Aggiungete che il Lodo Schifani era inizialmente Lodo Meccanico, cioè di un uomo della sinistra
Riporto qui di seguito le considerazioni del prof. Rescigno su questo problema (parla qui del Presidente della Repubblica, ma il discorso è altrettanto valido anche per gli altri organi dello Stato).
“Bisogna innanzitutto liberarsi da tentazione egualitarie e democratiche, che nel caso rischiano di divenire demagogiche. Non è vero che il Presidente della Repubblica è un cittadino qualsiasi e dunque va trattato come un cittadino qualsiasi. La verità è che le vicende personali che lo riguardano (come in generale le vicende personali dei + importanti soggetti politici) riguardano inevitabilmente anche la comunità statale e provocano ripercussioni di ampia portata nel corpo sociale e nelle istituzioni. Questo di per sé non giustifica un regime piuttosto che un altro, ma giustifica comunque che di queste questioni si tratti con cognizione di causa e pesando le conseguenze delle decisioni adottate. In questo caso vanno messe sul piatto della bilancia due esigenze contrastanti: una di eguaglianza e giustizia, che tende ad assoggettare tutti, e quindi anche il Presidente della Repubblica, al diritto comune a tutti; l’altra di politica delle istituzioni, che, in nome della stabilità e della pace sociale, tende a sottrarre alcuni soggetti alla giustizia comune. Facciamo un esempio che chiarisce meglio il problema. Immaginiamo che un giudice incrimini il Presidente della Repubblica per un presunto reato commesso fuori dell’esercizio delle sue funzioni (nel qual caso invece scatterebbe l’immunità dell’art. 90), che lo processi e poi lo assolva. Dal punto di vista politico il danno enorme e irreparabile è questo: o il Presidente della Repubblica, come avverrebbe quasi sicuramente, si dimette per tutelare il prestigio della carica non appena viene incriminato, e dunque l’azione giudiziaria ha alterato un equilibrio politico, per di + senza ragione, come il processo dimostrerà nell’ipotesi fatta [intervengo per ricordare che nel 94 la caduta del governo Berlusconi fu innescata dall’incriminazione di Berlusconi; il processo è terminato meno di 1 anno fa con l’assoluzione]; oppure il Presidente resta in carica, ma come è ovvio, per tutto il periodo del processo non ha + pienezza di autorità (immaginiamo la situazione imbarazzante di un presidente che compie atti di diritto internazionale essendo sotto processo), e dunque di nuovo si altera il funzionamento del meccanismo politico-costituzionale [con l’aggravante nel caso del Presidente del Consiglio, che dietro alla sua elezione c’è la volontà del popolo sovrano!]. Si tratta di problemi reali, da non potersi risolvere demagogicamente e in astratto. Se allora teniamo presente la ratio [ragione] dell’istituto della irresponsabilità, una soluzione che contempera le diverse esigenze può essere questa: il Presidente non gode del privilegio dell’irresponsabilità per reati commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni o prima del mandato, ma gode del privilegio puramente processuale della improcedibilità, che dura finché resta in carica, cosicché nessun processo penale può essere iniziato o continuato contro di lui. Cessato dalla carica, egli sarà processato come chiunque. Questa regola mette al riparo da iniziative giudiziarie che potrebbero rivelarsi avventate e controproducenti. Nello stesso tempo non esenta il Presidente dalla responsabilità penale, giacché al termine del mandato potrà essere processato. Inoltre è + che ragionevole prevedere che, se viene commesso un reato clamoroso, e comunque evidente e immediatamente provato (caso di scuola: il Presidente uccide la moglie), il Presidente darà le dimissioni, per la impossibilità di rimanere al suo posto sotto il peso dello scandalo pubblico”. Conclude dicendo che questa tesi è al momento minoritaria (ma questo vuol dire che già per diversi costituzionalisti l’immunità del Lodo Schifani, anche se solo per il Presidente della Repubblica, vale senza che essa sia scritta), ma che auspica che il Parlamento emani una legge a riguardo. A me pare che l’evidenza dei fatti sia schiacciante. Anche se Berlusconi ha interesse personale in questa legge, è altrettanto evidente che questa legge è perfettamente costituzionale, e non posso sopportare che si faccia fuori una legge utile, solo perché serve a Berlusconi. Berlusconi è un uomo, morirà. La legge ha una durata ben + lunga!!!

Abel80
00domenica 15 febbraio 2004 10:53
fatto bn a bocciarlo
Stonished
00mercoledì 18 febbraio 2004 19:19
A livello teorico penso tu abbia ragione, anche per l'europarlamento ci sarà l'immunità, però penso che questo rispetto per la figura istituzionale manca forse da parte della corte ma sicuramente anche da parte del nostro beneamato premier, perchè un capo di stato che in un'intervista (nn mentre è a mangiare la capponata con gli amici) si permette di dire che "quando le tasse sono troppo alte l'evasione è moralmente giustificata" è veramente senza contegno.
Voglio dire, certe cose uno le può pensare ma se sei un premier nn le puoi dire, eccheccavolo![SM=g27813]
MrThirty
00martedì 24 febbraio 2004 20:45
:) sul piano giuridico non è una sentenza soddisfacente, due ingiustizie non fanno giustizia
Stonished
00mercoledì 25 febbraio 2004 19:43
Certo, certo, ma se la memoria nn mi inganna è stato bocciato perchè nn rispettava alcune sentenze della corte...
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